IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
       per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
        e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologia
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visti  i  decreti  16 novembre  2000  e  27 aprile 2001 con i quali
l'istituto   «Centro  studi  psicosomatica»  e'  stato  abilitato  ad
istituire  e  ad  attivare  corsi di specializzazione in psicoterapia
nella  sede  principale  di  Roma  per  i  fini di cui all'art. 4 del
richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  nella sede periferica di Pescara,
via  Puccini,  85/2  per  un numero massimo di allievi ammissibili al
primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unita' e, per l'intero
corso, a 80 unita';
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 24 giugno 2005;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del  28 settembre 2005, trasmessa con
nota n. 730 del 28 settembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto   11 dicembre   1998,   n.   509,  l'Istituto  «Centro  studi
psicosomatica»,  e'  abilitato  ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Pescara, via Puccini, 85/2, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  un corso di specializzazione in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale proposto nel-l'istanza di
riconoscimento della sede principale.
  2.  Il  numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 20 unita', e per l'intero corso, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 novembre 2005
                             Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi