IL DIRETTORE GENERALE
               per la pesca marittima e l'acquacoltura
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, con cui e'
stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154, recante
modernizzazione   del   settore   pesca   e   dell'acquacoltura,  che
sostituisce la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto  il decreto ministeriale 7 maggio 2004 concernente l'adozione
del  Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124
del 28 maggio 2004;
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione
del  Programma  nazionale  della pesca e dell'acquacoltura per l'anno
2005;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 65, art. 5,
lettera  f),  che  reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo
nei  casi  di  affidamento  a  contributo  di  attivita'  di  ricerca
finalizzate  al  beneficio di interessi generali e non di esigenze di
esclusivo interesse dell'Amministrazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 dicembre  2004 con il quale e'
stata  prevista la somma di Euro 1.380.000 ai fini dell'emanazione di
un  bando  per  la  presentazione  di progetti di ricerca nell'ambito
dell'u.p.b. 2.2.3.1. sui fondi del capitolo 7043;
  Sentito il parere del gruppo di esperti di cui all'art. 9, comma 1,
del  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154, nella riunione del
4 ottobre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   aperto  l'invito  a  presentare  progetti  di  ricerca  e
sperimentazione  finanziabili a contributo per l'attivita' di ricerca
afferente  al  Piano  nazionale  della  pesca e dell'acquacoltura. La
presentazione  dei  progetti  e'  riservata  ai  soggetti  pubblici e
privati  regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche,
istituita  presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica.
  2.  I  progetti  di cui al precedente comma possono includere anche
prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non
in  possesso  dei requisiti ivi indicati, purche' le stesse risultino
funzionalmente   necessarie  alla  realizzazione  del  progetto,  non
prefigurino  forme di subappalto da parte del proponente del progetto
e  siano  da  questo  assunte  a proprio carico sui fondi richiesti a
contributo.