IL DIRIGENTE
               della direzione provinciale del lavoro
                             di Taranto

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata
30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della cooperazione del 6 marzo 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
    l'ultimo  bilancio  depositato  al registro delle imprese in data
28 luglio 2003 e quello al 31 dicembre 2002;
    la cooperativa risulta inattiva da nove anni;
    non e' nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;
    non  e'  in  grado di indire e costituire validamente l'assemblea
dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;
  Visto  il  parere  di massima espresso dal Comitato centrale per le
cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla
pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20 maggio 2005;
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  «Primavera  85 - Soc. coop. a r.l.», con
sede  legale  in  Crispiano (Taranto), posizione BUSC n. 1730/216797,
costituita  per  rogito  notaio dott. Girolamo Bonfrate di Taranto in
data  30 maggio 1985, repertorio n. 249469, raccolta n. 25720, codice
fiscale  n.  00992290734,  omologato dal Tribunale di Taranto in data
7 ottobre  1985,  REA  n.  85919,  e' sciolta per atto d'autorita' ai
sensi  dell'art. 2545-septiesdececies del codice civile, senza nomina
del commissario liquidatore.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
    Taranto, 3 novembre 2005
                                               Il dirigente: Lippolis