IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149
del 29 giugno 2005;
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  6 novembre 2001 e successive
modificazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178  ed  in
particolare  l'art.  16  recante  prescrizioni  di carattere generale
relative ai medicinali;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministero della sanita' del 6 ottobre 1998
recante  l'autorizzazione  di  standard  relativi  agli  stampati dei
medicinali  compresi tra le monografie del formulario nazionale della
Farmacopea ufficiale;
  Vista  la  raccomandazione  emanata  dal Ministero della salute sul
corretto  utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio
ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva tecnico
scientifica nella riunione del 13 aprile 2005 nel quale viene fornita
l'indicazione  di utilizzare la colorazione in rosso per le etichette
delle confezioni contenenti potassio cloruro;
  Considerato che il potassio cloruro per via endovenosa puo' causare
effetti letali se somministrato in modo inappropriato;
  Considerato  che  tali  effetti  sono  possibili  anche  per  altre
soluzioni  iniettabili  per  via  endovenosa  ad elevato contenuto di
potassio;
  Visto  il  parere  del  13 luglio 2005 della commissione consultiva
tecnico  scientifica  con  il  quale  e' stato approvato lo schema di
provvedimento recante tali disposizioni;
  Ritenuto di dover adottare misure che contribuiscano alla riduzione
del rischio di errata somministrazione di questi medicinali;
  Ritenuto che tali misure debbano essere applicabili omogeneamente a
tutti  i  prodotti  medicinali in commercio in Italia compresi quelli
autorizzati con procedura diversa da quella nazionale;
  Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283,
relativo  alla  redazione  in  doppia  lingua delle etichette e degli
stampati illustrativi dei medicinali;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.   Le   disposizioni  recate  dalla  presente  determinazione  si
applicano  ai  prodotti medicinali nella forma farmaceutica soluzione
iniettabile  per uso endovenoso contenenti potassio in concentrazione
uguale o superiore a 1 mEq/ml.