L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 ottobre 2005;
  Visti:
    la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003  relativa  a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    la  legge  27 ottobre  2003,  n.  290  (di  seguito:  la legge n.
290/2003);
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la legge 18 aprile 2005, n. 62;
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di
trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  ora Ministro delle attivita' produttive, 25 giugno
1999  recante  determinazione  dell'ambito  della  rete  elettrica di
trasmissione  nazionale, come successivamente modificato ed integrato
(di seguito: decreto 25 giugno 1999);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  17 luglio  2000  recante  concessione alla societa'
Gestore rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della  rete)  delle  attivita'  di  trasmissione  e di dispacciamento
dell'energia  elettrica nel territorio nazionale (di seguito: decreto
17 luglio 2000);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  22 dicembre  2000 di approvazione della convenzione
tipo  di  cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999
(di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005
recante   concessione  al  Gestore  della  rete  delle  attivita'  di
trasmissione   e   di   dispacciamento   dell'energia  elettrica  nel
territorio  nazionale  ed  il  relativo allegato (di seguito: decreto
20 aprile  2005),  vigenti  dalla  data  di avvenuta unificazione tra
proprieta'  e  gestione  della  rete  di  trasmissione  nazionale (di
seguito: RTN);
    gli  allegati  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 aprile 2000, n. 75/00
(di seguito: deliberazione n. 75/00);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n.  168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n.  5/04,  come  successivamente modificato ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 5/04);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004,
n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2005, n. 15/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 aprile  2005,  n. 79/05 (di
seguito: deliberazione n. 79/05);
    la  lettera  congiunta  del  Gestore  della rete e della societa'
Terna  S.p.a. in data 26 ottobre 2005, prot. n. AD/P2005000192 (prot.
Autorita'  n.  25303  del  27 ottobre 2005) in cui si comunica che in
data  1° novembre  2005 si verifichera' l'effetto traslativo del ramo
di  azienda  corrispondente  alle  attivita'  di  trasmissione  e  di
dispacciamento  del Gestore della rete verso la societa' Terna S.p.a.
(di seguito: lettera 26 ottobre 2005);
  Considerato che:
    ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 79/1999, al Gestore della
rete sono state attribuite:
      a) le  funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale
di  cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo che costituiscono
l'oggetto  della  concessione  di  trasmissione  e  di dispacciamento
dell'energia elettrica di cui al decreto 17 luglio 2000;
      b) alcune  funzioni  amministrative  connesse  all'attivita' di
compravendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del
medesimo   decreto   legislativo,   e   di  gestione  dei  meccanismi
incentivanti  delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 dello stesso
decreto  legislativo,  nonche'  dei  meccanismi  di  cui  al  decreto
legislativo n. 387/2003 per la parte di propria competenza;
    l'Autorita' e' competente, ai sensi della legge n. 481/1995 ed in
forza delle disposizioni poste dal decreto legislativo n. 79/1999, in
materia di:
      a) regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita', tra cui si
annoverano  i pubblici servizi di trasmissione dell'energia elettrica
a  mezzo  della  RTN  e  di dispacciamento dell'energia elettrica sul
territorio nazionale richiamati alla lettera a) del precedente alinea
nonche';
      b) definizione,  anche  a  seguito  di decreti ministeriali, di
alcuni aspetti della disciplina connessa alle funzioni amministrative
intestate al Gestore della rete di cui alla lettera b) del precedente
alinea;
    ai  sensi  della  deliberazione  n.  75/00,  come  confermata dal
decreto 22 dicembre 2000, e della deliberazione n. 168/03, i pubblici
servizi  richiamati  al  precedente  alinea sono definiti come segue,
rispettivamente:
      a) per  «trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della rete
di  trasmissione  nazionale»  si  intende  l'attivita' di trasporto e
trasformazione  dell'energia  elettrica  sulla RTN. Dell'attivita' di
trasmissione  fanno  parte  le  seguenti  funzioni attualmente svolte
direttamente dal Gestore della rete:
        1) gestione  unificata della RTN e delle parti delle stazioni
elettriche  non comprese nella medesima, ma ad essa comunque connesse
e  funzionali  all'attivita'  di  trasmissione  ai sensi dell'art. 3,
comma 5, del decreto 25 giugno 1999;
        2) decisione su base annuale degli interventi di manutenzione
sulla medesima rete;
        3) programmazione   e   individuazione  degli  interventi  di
sviluppo della medesima rete,
nonche'  le  seguenti  funzioni attualmente svolte dalle societa', di
cui  ai  successivi  alinea,  tra cui figura la societa' Terna - Rete
elettrica  nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  Terna),  e appositamente
costituite  ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n.
79/1999,  ciascuna  delle  quali  opera  su una porzione di RTN nella
propria  disponibilita'  in forza di un rapporto convenzionale con il
Gestore della rete;
        4) esercizio,  inteso  come  utilizzazione  degli impianti di
potenza  ed  accessori  della  rete di trasmissione nazionale secondo
procedure  codificate in attuazione delle decisioni del Gestore della
rete. Dell'esercizio fanno parte:
          i. la  conduzione  degli  impianti  per  l'attuazione delle
manovre ordinate dal Gestore della rete e delle consegne autonome;
          ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
          iii.  le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza
degli impianti;
          iv. il controllo dello stato degli impianti;
          v. le ispezioni sugli impianti;
        5)  manutenzione  ordinaria,  intesa come attivita' che viene
effettuata  su  impianti  o su parti di essi per il mantenimento o il
ripristino  dell'efficienza  e  del buon funzionamento degli impianti
stessi,  avuto  riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che
ne  derivino  modifiche dello stato di consistenza relativamente agli
impianti oggetto dell'attivita';
        6) manutenzione  straordinaria,  intesa  come  attivita'  che
viene  effettuata  per il rinnovo e il prolungamento della vita utile
di   un   impianto,   potendone   determinare   la  variazione  delle
caratteristiche  tecniche,  senza  comportare  modifica  alcuna dello
stato di consistenza relativamente all'impianto medesimo;
        7) sviluppo  infrastrutturale,  inteso  come realizzazione di
interventi  di  espansione o di evoluzione delle infrastrutture della
rete  di  trasmissione  nazionale,  ivi inclusa l'eventuale riduzione
della  sua  capacita'  di trasporto, con conseguente variazione dello
stato  di  consistenza.  Lo  sviluppo  infrastrutturale  puo'  essere
determinato da:
          i.  decisioni  assunte dal Gestore della rete in attuazione
della funzione di cui al soprarichiamato punto 3;
          ii.  obblighi  normativi  o  provvedimenti autoritativi che
comportano  l'adeguamento  tecnico,  tecnologico  o morfologico degli
impianti  alle  prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia
ambientale e sanitaria;
          iii.  esigenze  di  razionalizzazione  della configurazione
degli impianti al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;
          iv.   modifica  della  configurazione  degli  impianti,  ad
esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;
      b) per  «dispacciamento  dell'energia  elettrica sul territorio
nazionale»  si  intende l'attivita' diretta ad impartire disposizioni
per il funzionamento coordinato e contestuale:
        i. degli impianti di produzione di energia elettrica connessi
alle reti con obbligo di connessione di terzi;
        ii.  delle  utenze  delle  reti con obbligo di connessione di
terzi,   cui  corrispondono  prelievi  di  energia  elettrica,  anche
potenziali o occasionali, di clienti finali;
        iii.  della  rete  rilevante intesa come l'insieme della RTN,
ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di
distribuzione  in  alta  tensione  direttamente  connesse alla RTN in
almeno un punto di interconnessione;
        iv. dei circuiti di interconnessione con le reti estere,
e finalizzata ad assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico, l'affidabilita' del servizio elettrico, l'efficienza ed il
minor  costo del servizio e degli approvvigionamenti, nonche' il buon
esito  dell'esecuzione  fisica  dei  contratti  di  compravendita  di
energia  elettrica.  Dell'attivita'  di dispacciamento fanno parte le
seguenti  funzioni  attualmente svolte direttamente dal Gestore della
rete:
    1) approvvigionamento  di risorse del sistema elettrico nazionale
ai fini della:
      i. gestione delle congestioni della rete rilevante;
      ii. predisposizione di adeguata capacita' di riserva;
      iii. garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in
tempo reale;
      iv.  gestione  delle  immissioni  e  dei  prelievi  di  energia
elettrica reattiva;
    2) determinazione   delle   partite  fisiche  di  competenza  dei
contratti  di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di
energia  elettrica  nel sistema elettrico nazionale nei diversi cicli
esecutivi;
    3) valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di
deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
    nell'assetto odierno:
      a) nell'ambito   dell'attivita'  di  trasmissione  dell'energia
elettrica a mezzo della relativa rete, il Gestore della rete instaura
rapporti  contrattuali  che  disciplinano  le  funzioni di esercizio,
manutenzione  e  realizzazione  di potenziamenti delle infrastrutture
della  rete  di  trasmissione  nazionale;  e  che  detti  rapporti si
inquadrano  in  una convenzione conforme alla convenzione-tipo di cui
all'art.  3,  comma  8, del decreto legislativo n. 79/1999, nel testo
predisposto  dall'Autorita'  con  deliberazione n. 75/00 ed approvato
dal  Ministro  delle  attivita' produttive con il decreto 22 dicembre
2000; e che detta convenzione viene stipulata tra il medesimo Gestore
e le societa' appositamente costituite ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del   decreto  legislativo  n.  79/1999,  vale  a  dire  le  societa'
proprietarie di porzioni della rete di trasmissione nazionale tra cui
si annovera Terna;
      b) a  decorrere  dal  1° aprile 2004, vale a dire dalla data di
entrata  in vigore del dispacciamento di merito economico di cui alla
deliberazione  n.  168/03, l'attivita' di dispacciamento dell'energia
elettrica  sul  territorio nazionale e' svolta dal Gestore della rete
che,  per  alcuni  aspetti correlati con il funzionamento del mercato
del  giorno  prima  e  del mercato del servizio di dispacciamento, si
avvale della societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. a mezzo di
un rapporto disciplinato da una convenzione tra i medesimi Gestori ed
espressamente previsto dalla deliberazione n. 168/03;
  Considerato che:
    partendo  dal  presupposto  che l'unificazione della proprieta' e
della  gestione  della  RTN, prevista dall'art. 1-ter, comma 1, della
legge n. 290/2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una
maggiore  efficienza, sicurezza e affidabilita' del sistema elettrico
nazionale,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
11 maggio 2004 innova l'assetto della societa' esercente i servizi di
trasmissione e di dispacciamento prevedendo:
      a) la  segregazione  delle  attivita'  attualmente  svolte  dal
Gestore  della  rete  di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e all'art. 11
del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  e  delle attivita' di cui al
decreto  legislativo  n. 387/2003, nonche' le partecipazioni detenute
nelle  societa'  Gestore  del  mercato elettrico S.p.a. ed Acquirente
unico S.p.a., rispetto a quelle attinenti l'erogazione dei servizi di
trasmissione e di dispacciamento;
      b) l'unificazione  della  quasi  totalita'  della  proprieta' e
della  gestione  della  RTN, mediante trasferimento dal Gestore della
rete  a  Terna,  ad  oggi proprietario prevalente della RTN (oltre il
90%),  delle  attivita',  delle  funzioni,  dei  beni,  dei  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi attinenti all'erogazione dei servizi di
trasmissione  e  di  dispacciamento, ivi inclusa la titolarita' delle
convenzioni stipulate di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto
legislativo n. 79/1999;
      c) che  l'Autorita', anche al fine di migliorare la sicurezza e
l'efficienza  del  funzionamento  della  RTN,  valuti e, se del caso,
disponga  l'adozione  di  meccanismi  volti  a promuovere la completa
unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
    per  effetto  delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   11 maggio   2004,  in  seguito  al
trasferimento  di  cui  alla  lettera  b)  del  precedente alinea, la
proprieta'  della  quasi  totalita'  della RTN risultera' stabilmente
nella  disponibilita'  del  soggetto  esercente  anche il servizio di
dispacciamento,  con  cio'  determinando  un incremento in termini di
efficienza delle funzioni di coordinamento tra il dispacciamento e la
trasmissione  che  non  erano  possibili  nel  regime  previgente  al
1° novembre   2005;   e   che,   conseguentemente,   l'attivita'   di
trasmissione  va  progressivamente  concentrandosi su un'attivita' di
carattere infrastrutturale;
    stante  quanto  indicato ai precedenti alinea, la porzione di RTN
non  in  capo  a  Terna,  restera'  distribuita tra una pluralita' di
soggetti,  sebbene siano da prevedere aggregazioni di porzioni di RTN
in  Terna  in  seguito  alla  definizione  dei meccanismi di cui alla
lettera c) del precedente alinea; e che, pertanto, data la potenziale
composizione pluralistica della proprieta' della RTN:
      a) la    programmazione   dello   sviluppo   del   sistema   di
trasmissione,  posto  in  capo  a  Terna,  deve  essere  sottratta  a
possibili  conflitti  di interesse dovendo rispondere ad un obiettivo
di  massimizzazione del beneficio generale del sistema, piuttosto che
ad  una massimizzazione della remunerazione delle sole infrastrutture
di trasmissione;
      b) deve  essere prevista la sussistenza di un modello analogo a
quello attualmente esistente, sebbene ridotto in entita', che prevede
la   regolazione  dei  rapporti  e  delle  attivita'  concernenti  la
realizzazione,   la   messa   a   disposizione   e   la  gestione  di
infrastrutture  di  trasmissione  nella  disponibilita'  di  societa'
diverse da Terna;
    in  ragione  di  quanto  indicato al precedente alinea, nel nuovo
assetto  delineato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  11 maggio  2004,  l'attivita'  di  dispacciamento assume un
carattere   di   prevalenza  strategica  potendo  attribuire  a  tale
attivita'  le  funzioni  di  programmazione  nel breve, medio e lungo
termine,  nonche'  di  gestione  in tempo reale, del funzionamento in
sicurezza  del  sistema  elettrico nazionale, ivi inclusa la RTN e la
conduzione  dei relativi impianti, mediante l'approvvigionamento e la
gestione  di  risorse  dedicate,  nonche'  mediante  la  gestione  di
esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare:
      a) la    variazione    della   capacita'   di   trasporto   e/o
trasformazione   e/o   interconnessione  della  RTN,  ad  esempio  il
potenziamento  dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti
della tensione di esercizio delle linee;
      b) l'estensione  geografica  della  RTN, ad esempio connessioni
alla  RTN  medesima  di  nuovi  soggetti  o  realizzazioni  di  nuovi
collegamenti, trasformazioni o smistamenti;
      c) dismissione di elementi della RTN;
      d) incremento  della  flessibilita'  operativa  della  RTN,  ad
esempio  mediante  l'installazione  nella  RTN  medesima di opportuni
dispositivi;
    l'art.  7  dell'allegato al decreto 20 aprile 2005 stabilisce che
Terna  ha  per  oggetto  l'esercizio  efficiente  delle  attivita' di
trasmissione  e dispacciamento dell'energia elettrica ivi compresa la
gestione  unificata  della  RTN, inclusiva delle linee di trasporto e
delle stazioni di trasformazione, di cui puo' essere proprietaria, da
svolgere,  tra  l'altro,  in conformita' agli indirizzi del Ministero
delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo  n.  79/1999, nonche' dell'art. 2 della legge n. 290/2003
come  successivamente  modificata  dalla legge n. 239/2004; e che, in
particolare,   Terna,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
neutralita' e non discriminazione:
      a) gestisce   i   flussi   di   energia  elettrica  i  relativi
dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;
      b) garantisce  l'adempimento  di  ogni  altro  obbligo  volto a
perseguire,   con  i  mezzi  di  cui  dispone  Terna,  la  sicurezza,
l'affidabilita',  l'efficienza  e  il  costo  del  servizio  e  degli
approvvigionamenti;
      c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti;
      d) predispone  e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da
assicurare   la   sicurezza   e   l'adeguatezza  della  capacita'  di
trasmissione;
      e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora
si   tratti   di   interventi  su  impianti  esistenti  che  ricadono
nell'ambito  della  porzione  di RTN di cui sia proprietaria o di cui
abbia  la disponibilita', o che si trovino all'interno delle stazioni
o  appartenenti  alla  medesima  porzione  di RTN, nonche' qualora si
tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;
      f) delibera  gli interventi di manutenzione dell'intera RTN, ed
esegue  le  relative  attivita'  sulla  porzione  di  RTN  di  cui e'
proprietaria  o  di  cui  ha  la  disponibilita' o su cui comunque ha
facolta' di intervenire;
      g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in
merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con
riferimento   alla  localizzazione  dell'impianto  e  agli  eventuali
interventi  necessari  a realizzare l'immissione in rete dell'energia
prodotta  dalla  nuova  potenza,  secondo le modalita' previste dalla
normativa di riferimento;
      h) stabilisce  le  regole  per  il  dispacciamento nel rispetto
delle  condizioni fissate dall'Autorita', sensi dell'art. 3, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999 e degli indirizzi del Ministro
delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/1999;
      i) adotta,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 maggio 2004 sulla base di
direttive   emanate  dall'Autorita',  regole  tecniche  di  carattere
obiettivo e non per l'accesso e l'uso della RTN, per l'erogazione del
servizio di dispacciamento, nonche' per lo sviluppo e la difesa della
sicurezza  della  rete  e  per  gli  interventi di manutenzione della
stessa;
      j) esercita    le   altre   attivita',   anche   di   carattere
regolamentare,  e  le  altre  competenze,  diritti  e  poteri ad essa
conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;
      k) svolge,  sia  in  Italia  che all'estero, le altre attivita'
connesse  e  strumentali,  utili  per  il  conseguimento dell'oggetto
sociale;
    in  ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, nel servizio
di:
      a) trasmissione sono ricomprese le funzioni riguardanti:
        i. l'esercizio delle singole porzioni di RTN, vale a dire, di
Terna  e  degli  altri  proprietari di rete, inteso come l'attuazione
delle  consegne  autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o
anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli
impianti,  il  controllo  dello  stato  degli impianti e le ispezioni
sugli impianti;
        ii.   la   manutenzione   ordinaria   e  straordinaria  sulle
infrastrutture;
        iii.  lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione
di  interventi  di  espansione  o  di evoluzione delle infrastrutture
della   rete  di  trasmissione  nazionale,  ivi  inclusa  l'eventuale
riduzione   della   sua   capacita'  di  trasporto,  con  conseguente
variazione dello stato di consistenza;
      b) dispacciamento sono ricomprese le funzioni riguardanti:
        i.  la  programmazione  del  funzionamento  e  la gestione in
sicurezza  al  minimo  costo  del  sistema  elettrico  nazionale, ivi
inclusa  la  conduzione  degli  impianti  della  RTN  e  lo  sviluppo
funzionale della medesima;
        ii. l'approvvigionamento di risorse ai fini della:
          gestione delle congestioni della rete rilevante;
          predisposizione di adeguata capacita' di riserva;
          garanzia  di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in
tempo reale;
          gestione   delle  immissioni  e  dei  prelievi  di  energia
elettrica reattiva;
        iii.  la  determinazione  delle partite fisiche di competenza
dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo
di   energia  elettrica  nei  diversi  cicli  esecutivi,  nonche'  la
valorizzazione  e  la  regolazione  dell'energia elettrica oggetto di
deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
        iv.  l'aggregazione  delle  misure  dell'energia elettrica ai
fini del dispacciamento;
        v.  la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art.
1-quinquies della legge n. 290/2003;
  Considerato che:
    il  Gestore  della  rete  ha  predisposto, anche sulla base delle
disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  250/04,  il codice di
trasmissione,  dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui
all'art.  1,  comma  4,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  11 maggio  2004  (di  seguito:  il Codice di trasmissione e
dispacciamento),  positivamente verificato dall'Autorita', per quanto
di propria competenza, con deliberazione n. 79/05;
    come  indicato nella lettera 26 ottobre 2005, in data 1° novembre
2005  si  verifichera'  l'effetto  traslativo del ramo di azienda del
Gestore  della  rete  corrispondente  alle funzioni di trasmissione e
dispacciamento verso Terna; e che di conseguenza, in tale data, Terna
assume la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale di
cui    all'art.   3   del   decreto   legislativo   n.   79/1999   e,
contemporaneamente,  subentra nelle attribuzioni e nelle obbligazioni
derivanti dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di regolazione
e  di  controllo  dei  pubblici  servizi di trasmissione dell'energia
elettrica  a  mezzo  della  RTN  e  di  dispacciamento sul territorio
nazionale,  gia'  in  capo  al  Gestore della rete sino alla predetta
data;
  Considerato, infine, che:
    l'art.   3,   comma  10,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,
stabilisce  che  sia  dovuto  al  Gestore della rete un corrispettivo
determinato   dall'Autorita',   tra   l'altro,  in  maniera  tale  da
incentivare  il  medesimo Gestore allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
    l'Autorita' con deliberazione n. 5/04 ha gia' stabilito modalita'
di  natura  incentivante  per la remunerazione del capitale investito
nelle infrastrutture di trasmissione;
    il  servizio  di  dispacciamento e' sottoposto ad una regolazione
incentivante  semplificata che si richiama a principi di economicita'
nell'approvvigionamento  e  nella  gestione  delle risorse necessarie
all'erogazione di tale servizio; e che tale schema di incentivazione,
a   seguito   della   unificazione  tra  proprieta'  e  gestione,  e'
suscettibile  di  essere sviluppato alla luce degli attuali possibili
schemi  di  regolazione  di  carattere  incentivante gia' adottati in
ambito europeo in materia di dispacciamento;
  Ritenuto che sia opportuno:
    ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di
trasmissione  e di dispacciamento, ed a seguito dell'unificazione tra
proprieta'  e gestione, precisare le funzioni ricomprese nei pubblici
servizi di trasmissione e di dispacciamento;
    indicare  la  data  da cui si applica il Codice di trasmissione e
dispacciamento;
    conferire  mandato  al  direttore  responsabile  della  Direzione
energia elettrica dell'Autorita' affinche':
      a) proponga   all'Autorita'   uno   o  piu'  provvedimenti  per
l'aggiornamento   testuale  della  normativa  vigente  relativa  alle
funzioni  afferenti  ai  servizi  di  trasmissione  e dispacciamento,
nonche'    alle   funzioni   attribuite   al   Gestore   della   rete
antecedentemente  il  1° novembre 2005 e non oggetto di trasferimento
in Terna;
      b) svolga  opportuni  studi,  anche  in  collaborazione  con la
direzione  studi  strategie e documentazione dell'Autorita', circa la
praticabilita'  di  nuovi  schemi  di regolazione incentivante per il
servizio  di  dispacciamento,  tenendo conto di esperienze europee in
materia   e   giungendo   a   proposte   operative  da  sottoporre  a
consultazione;
                              Delibera:

  1.  Ai  fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi
di  trasmissione  e  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica, dal
1° novembre 2005, i medesimi servizi ricomprendono almeno le seguenti
funzioni  in  ragione  di  quanto  considerato  nelle motivazioni del
presente provvedimento; rispettivamente:
    a) trasmissione, articolata in:
      i.  esercizio  delle  singole  porzioni di RTN, vale a dire, di
Terna  e  degli  altri  proprietari di rete, inteso come l'attuazione
delle  consegne  autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o
anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli
impianti,  il  controllo  dello  stato  degli impianti e le ispezioni
sugli impianti;
      ii.    manutenzione    ordinaria    e    straordinaria    sulle
infrastrutture;
      iii.  sviluppo  infrastrutturale,  inteso come realizzazione di
interventi  di  espansione o di evoluzione delle infrastrutture della
rete  di  trasmissione  nazionale,  ivi inclusa l'eventuale riduzione
della  sua  capacita'  di trasporto, con conseguente variazione dello
stato di consistenza;
    b) dispacciamento, articolato in:
      i.  programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza
al  minimo  costo  del  sistema  elettrico  nazionale, ivi inclusa la
conduzione  degli  impianti  della RTN e lo sviluppo funzionale della
medesima;
      ii. approvvigionamento di risorse ai fini della:
        gestione delle congestioni della rete rilevante;
        predisposizione di adeguata capacita' di riserva;
        garanzia  di  equilibrio  tra immissioni e prelievi, anche in
tempo reale;
        gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica
reattiva;
      iii.  determinazione  delle  partite  fisiche di competenza dei
contratti  di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di
energia   elettrica   nei   diversi   cicli   esecutivi,  nonche'  la
valorizzazione  e  la  regolazione  dell'energia elettrica oggetto di
deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
      iv.  aggregazione  delle  misure dell'energia elettrica ai fini
del dispacciamento;
      v.  predisposizione  del  piano  di  sicurezza  di cui all'art.
1-quinquies della legge n. 290/2003.
  2. Di considerare applicabile dalla data di cui al precedente punto
1  il  Codice di trasmissione e dispacciamento, secondo le condizioni
disposte  dall'Autorita',  per  quanto  di  propria  competenza,  con
deliberazione n. 79/05;
  3.  Di  conferire mandato al direttore responsabile della direzione
energia elettrica dell'Autorita' affinche':
    a) proponga   all'Autorita'   uno   o   piu'   provvedimenti  per
l'aggiornamento   testuale  della  normativa  vigente  relativa  alle
funzioni  afferenti  ai  servizi  di  trasmissione  e dispacciamento,
nonche'    alle   funzioni   attribuite   al   Gestore   della   rete
antecedentemente  il  1° novembre 2005 e non oggetto di trasferimento
in Terna;
    b) svolga   opportuni  studi,  anche  in  collaborazione  con  la
direzione  studi  strategie e documentazione dell'Autorita', circa la
praticabilita'  di  nuovi  schemi  di regolazione incentivante per il
servizio  di  dispacciamento,  tenendo conto di esperienze europee in
materia   e   giungendo   a   proposte   operative  da  sottoporre  a
consultazione.
  4.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  al Ministro delle attivita' produttive, al
Gestore della rete ed a Terna.
  5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 28 ottobre 2005
                                                 Il presidente: Ortis