IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma  1,  del sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65 concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visto  il  decreto del 2 ottobre 2002, modificato successivamente
con  decreti  di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale e'
stato   registrato  in  via  provvisoria  al  n.  11448  il  prodotto
fitosanitario   denominato  Kicker,  contenente  le  sostanze  attive
florasulam  e  fluroxypyr,  a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V.
con  sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede
secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano;
    Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 che recepisce la
direttiva 2000/10/CE della Commissione del 1° marzo 2000, concernente
l'iscrizione  della  sostanza  attiva  fluroxypyr nell'Allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Visto  il  decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce
la   direttiva  2002/64/CE  della  Commissione  del  15 luglio  2002,
concernente    l'iscrizione    della   sostanza   attiva   fluroxypyr
nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Vista   la  domanda  presentata  il  9 luglio  2003  dall'Impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.   194,   relativamente   alla   conferma  della
registrazione  del  prodotto di cui trattasi fino al 30 novembre 2010
(data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva fluroxypyr in
Allegato I);
    Vista  la  nota  dell'Ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista  la  nota pervenuta il 13 settembre 2005 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    E'  confermata  fino  al  30 novembre  2010  la registrazione del
prodotto  fitosanitario  denominato  Kicker  a  nome dell'Impresa Dow
Agrosciences  B.V.  con  sede  legale  in  Aert  Van  Nestraat,  45 -
Rotterdam  (Olanda)  e  sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 -
Milano,  registrato  al  n.  11448  con  decreto  del 2 ottobre 2002,
modificato  successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno
2005,  con  la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.
    Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Diachem  S.p.a.  U.P.  SIFA, in Caravaggio (Bergamo); Torre
S.r.l.,  in  Torrenieri  fraz.  Montalcino  (Siena); Sipcam S.p.a. in
Salerano  sul  Lambro  (Lodi);  importato  in  confezioni  pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa  estera Dow Agrosciences
S.A. - Drusenheim (Francia).
    Lo  smaltimento  delle  scorte  del prodotto fitosanitario di cui
trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate,
e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 7 novembre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli