IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  sopracitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65 concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto del 17 dicembre 2001, modificato successivamente
con  decreti  di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale e'
stato   registrato  in  via  provvisoria  al  n.  11120  il  prodotto
fitosanitario   denominato  Zenith,  contenente  le  sostanze  attive
florasulam   e   acido  2,4-  diclorofenossacetico  (2,4-D),  a  nome
dell'impresa  Dow  Agrosciences  B.V.  con  sede  legale  in Aert Van
Nestraat,  45-  Rotterdam  (Olanda)  e sede secondaria in Italia, via
Patroclo n. 21 - Milano;
  Visto  il  decreto ministeriale del 9 agosto 2002, che recepisce la
direttiva   2001/103/CE   della  Commissione  del  28 novembre  2001,
concernente   l'iscrizione   della   sostanza   attiva   acido   2,4-
diclorofenossacetico  (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce la
direttiva   2002/64/CE   della   Commissione   del   15 luglio  2002,
concernente    l'iscrizione    della   sostanza   attiva   florasulam
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista la domanda presentata il 9 luglio 2003 dall'Impresa medesima,
diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in definitiva
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.   194,   relativamente   alla   conferma  della
registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 30 settembre 2012
(data   di   scadenza   dell'inclusione  sia  della  sostanza  attiva
florasulam che della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossacetico -
2,4-D in allegato I);
  Vista  la  nota  dell'ufficio  del  3 agosto 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la nota pervenuta il 13 settembre 2005 da cui risulta che la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  E'  confermata  fino  al  30 settembre  2012  la  registrazione del
prodotto  fitosanitario  denominato  Zenith  a  nome dell'impresa Dow
Agrosciences  B.V.  con  sede  legale  in  Aert  Van  Nestraat,  45 -
Rotterdam  (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 -
Milano,  registrato  al  n.  11120  con decreto del 17 dicembre 2001,
modificato  successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno
2005,  con  la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,75 1 - 3 - 5 -
10.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Diachem S.p.a. U.P. SIFA, in Caravaggio (BG); Torre S.r.l.,
in  Torrenieri  fraz. Montalcino (SI); importato in confezioni pronte
per  l'impiego dallo stabilimento dell'imprea estera Dow Agrosciences
S.A. - Drusenheim (Francia).
  Lo  smaltimento  delle  scorte  del  prodotto  fitosanitario di cui
trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate,
e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 novembre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli