IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista   la   legge   23 dicembre   1978,   n.   833,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 555, e successive modificazioni;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita' 2 settembre 1996,
concernente  misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e
la  necrosi  ematopoietica  infettiva  dei  pesci,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  11 ottobre 2001,
concernente  misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e
la  necrosi  ematopoietica  infettiva  dei  pesci,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita' 29 dicembre 2003,
concernente  misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e
la  necrosi  ematopoietica  infettiva  dei  pesci,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2004;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
263;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  2001/183/CE  del
22 febbraio  2001,che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi
diagnostici  per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e
che abroga la decisione 92/532/CEE;
  Considerato  che  la  semina  in  acque  pubbliche  di pesci e uova
embrionate  puo'  costituire  un  rischio per la diffusione di talune
malattie dei pesci;
  Ravvisata   quindi  la  necessita'  che  pesci  e  uova  embrionate
destinati  alla  semina  in  acque  pubbliche  soddisfino determinati
requisiti sanitari;
  Considerato altresi' che per prevenire la diffusione delle malattie
dei  pesci,  e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e
della   setticemia   emorragica   virale,   occorre   prevedere   una
certificazione speciale;
  Tenuto  conto  che  la  procedura  di riconoscimento comunitaria di
azienda  o  zona  indenne  da alcune malattie dei pesci segue un iter
particolarmente lungo e articolato presso la Commissione europea;
  Rilevato  che  numerose  aziende  italiane,  i  cui  dossier,  gia'
pervenuti  alla  Commissione  europea  prima  della  data di scadenza
dell'ordinanza  ministeriale  29 dicembre 2003, non sono stati ancora
esaminati, non hanno ancora ottenuto il citato riconoscimento;
  Tenuto   conto  del  fatto  che  la  maggior  parte  delle  aziende
interessate  si sta impegnando nel portare a termine il programma per
il  riconoscimento  comunitario  di  azienda o zona indenne da alcune
malattie dei pesci
                               Ordina:

                               Art. 1.
  1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di
pesci  e  uova  embrionate  appartenenti  alle  specie sensibili alla
necrosi  ematopoietica  infettiva e alla setticemia emorragica virale
di  cui  all'allegato  A,  elenco  II,  colonna  2,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1992, n. 555, e successive
modificazioni.