IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art.
4, comma 3, lettera h), l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4;
  Vista  la  legge  5 marzo 1990, n. 46, «Norme sulla sicurezza degli
impianti»,  ed  il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare
l'art. 3, comma 13;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare,
l'art. 2-bis, comma 10;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione
del  regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi
televisivi»;
  Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176, art. 5, comma 1, lettera d);
  Vista  la  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo
1999,  n.  1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali
di  telecomunicazione recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001,
n.   269   «Attuazione   della  direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
apparecchiature    radio,    le    apparecchiature    terminali    di
telecomunicazione   ed   il   reciproco   riconoscimento  della  loro
conformita»;
  Vista   la   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
15 dicembre  2004,  n.  2004/108/CE,  in  materia  di  compatibilita'
elettromagnetica;
  Viste   le   norme   CENELEC   (Comitato   europeo   di  normazione
elettrotecnica) ed in particolare le norme della serie EN 50083;
  Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1,
100-6, 100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83;
  Viste   le  raccomandazioni  ITU  (International  telecommunication
union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT
419-3 e ITU-R BT 1368-4;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  le  regole tecniche sulle
antenne   condominiali  riceventi  del  servizio  di  radiodiffusione
previste  dal  citato  art.  209,  comma  4,  del decreto legislativo
1° agosto  2003,  n. 259, finalizzate a garantire la massima liberta'
di  scelta  da  parte dell'utenza e l'utilizzo di sistemi interattivi
evoluti;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  comunicazioni
espresso nella 190ª Adunanza generale del 21 giugno 2005;
  Effettuata  la  procedura  di  consultazione  pubblica prevista dal
citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Effettuata  la  procedura  di  informazione  presso  la Commissione
europea,  n.  2005/03/0313/1  -  VOOT, ai sensi della legge 21 giugno
1986,  n. 317, modificata con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui
sono state recepite le direttive 98/34 CE e 98/48 CE;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                                Scopo

  1.   Il  presente  decreto  disciplina  gli  impianti  condominiali
centralizzati  d'antenna  riceventi  del servizio di radiodiffusione,
terrestre  e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente
riduzione  della molteplicita' di antenne individuali, per motivi sia
estetici  che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1
dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.