IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera g) e allegato VI, lettera
j)  che  disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1607/2000  della  Commissione del
24 luglio   2000   relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,  relativo  ai  vini  di  qualita'  prodotti  in regione
determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative
agli esami analitici e organolettici;
  Visto  il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 210 del 10 settembre 2003,
concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici
e  dell'attivita' delle commissioni di degustazioni dei vini D.O.C.G.
e D.O.C.;
  Considerato  che  il  predetto decreto 25 luglio 2003, non fornisce
indicazioni  in  merito  alle  modalita'  con  le  quali scegliere il
laboratorio presso il quale effettuare le analisi chimico-fisiche;
  Vista  l'indagine  conoscitiva realizzata da questa amministrazione
al  fine  di  verificare le modalita' messe attualmente in atto dalle
camere di commercio per la scelta dei laboratori nei quali sottoporre
i campioni agli esami chimico-fisici;
  Considerato che la predetta indagine conoscitiva ha evidenziato una
situazione di non omogeneita' nelle modalita' utilizzate dalle camere
di commercio per la scelta dei laboratori;
  Ritenuto  di  dover di stabilire criteri univoci da utilizzarsi per
la   scelta   dei   laboratori   per   l'espletamento  delle  analisi
chimico-fisiche  tra quelli autorizzati dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  al fine di garantire condizioni omogenee per
tutti i produttori di V.Q.P.R.D.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini per gli
esami  chimico-fisici  previsti  dal  decreto  ministeriale 25 luglio
2003,  e'  operata  dal  produttore  tra i laboratori autorizzati dal
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ricadenti  nella
Regione interessata alla produzione.