IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria  per  il  2005)  che  -  all'art. 1, commi dal 21 al 53 -
indica  i criteri e gli obiettivi del patto di stabilita' interno per
gli  anni  2005-2007  e che, in particolare, al comma 27 del medesimo
articolo,  istituisce  un  fondo  per le anticipazioni delle spese in
conto  capitale  cui possono accedere gli enti locali che superano il
limite  fissato  da  detto patto di stabilita', demandando alla Cassa
depositi   e   prestiti  S.p.a.  di  corrispondere  le  anticipazioni
direttamente  ai  soggetti  beneficiari  secondo  le indicazioni e le
priorita' stabilite da questo Comitato;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° marzo  2005,  n. 26, con il quale il
termine  per  la  presentazione  delle domande per accedere al fondo,
fissato al 31 gennaio 2005 e' stato prorogato al 30 aprile 2005;
  Preso  atto  che  le disponibilita' del fondo relative al 2005 sono
quantificate dal richiamato art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004
in 250 milioni di euro;
  Preso  atto che la previsione di inoltro delle richieste di accesso
al  fondo  anche  a questo Comitato presuppone che la formulazione di
indicazioni  e  priorita'  avvenga  sulla  base  di  una  valutazione
complessiva delle richieste medesime;
  Preso atto che, per dare attuazione al richiamato art. 1, comma 27,
della legge n. 311/2004, e' stata effettuata un'istruttoria congiunta
tra   segreteria   di  questo  Comitato,  Unita'  di  verifica  degli
investimenti  pubblici  (UVER)  del  Dipartimento  delle politiche di
sviluppo  e  coesione  (DPS)  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Ragioneria  generale dello Stato - Ispettorato generale per
la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGEPA) e Cassa depositi e
prestiti S.p.a.;
  Preso  atto  che,  secondo  le  elaborazioni  del DPS e della Cassa
depositi  e  prestiti S.p.a., al 20 maggio u.s. sono pervenute n. 236
domande  per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro, pari a circa
6 volte le disponibilita' del citato fondo relative al 2005;
  Preso  atto  che  e'  stato  predisposto  un elenco di richieste da
ritenere  ammissibili alla stregua dei requisiti minimi che nel corso
della  suddetta istruttoria congiunta sono stati ritenuti applicabili
sulla  base  della  citata  norma  e  che vengono sottoposti a questo
Comitato per l'approvazione;
  Preso atto che le domande rispondenti a detti requisiti sono n. 168
e presentano un ammontare complessivo di 789.514.319 euro;
  Preso atto che la suddivisione per area delle richieste considerate
e' la seguente:

=====================================================================
    Area    |Importo richiesto |Importo % |N. richieste |% richieste
=====================================================================
Nord        |       501.784.897|      63,6|           43|        25,6
Centro      |       205.684.555|      26,0|           99|        58,9
Sud e Isole |        82.044.867|      10,4|           26|        15,5
Totale      |       789.514.319|     100,0|          168|       100,0

  Preso  atto  che  la ripartizione per classe demografica degli enti
interessati risulta la seguente:

=====================================================================
     Classe     |           |           |          |     Totale
  demografica   |  Centro   |   Nord    |   Sud    |   complessivo
=====================================================================
Fino a 5.000    |           |           |          |
abitanti        |  1.803.190| 41.769.497| 4.258.923|       47.831.610
---------------------------------------------------------------------
Oltre 5.001     |           |           |          |
abitanti        |203.881.365|460.015.400|77.785.944|      741.682.708
---------------------------------------------------------------------
Totale          |           |           |          |
complessivo     |205.684.555|501.784.897|82.044.867|      789.514.318

  Considerato che i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
sono esonerati dal patto di stabilita' interno;   Considerato che dai
lavori  preparatori  della  legge  n. 311/2004 emerge una particolare
attenzione  nei  confronti  dei comuni con popolazione compresa tra i
3.000  e  i 5.000 abitanti, ai quali la medesima legge ha esteso, dal
2005, il vincolo al rispetto del suddetto patto;
  Considerato  che  e'  in  corso  di  conversione  il  decreto-legge
31 marzo  2005,  n.  44,  recante «Disposizioni urgenti in materia di
enti  locali»,  e  che  alcuni  emendamenti  al  disegno  di legge di
conversione  sono  finalizzati a sottrarre, per l'anno 2005, i comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, le unioni di comuni nonche' le
comunita'  montane  ed isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti
dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  dal  21 al 53 della legge n.
311/2004;
  Considerato  che  il  decreto-legge richiamato proroga al 31 maggio
2005  il  termine  per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti
locali  ed  esclude  alcune  spese  in  conto  capitale  da quelle da
considerare ai fini della determinazione del limite di spesa previsto
dal  patto  di  stabilita' interno, si' che alla data di scadenza del
termine  di  presentazione  delle  richieste  di  accesso al fondo in
questione  gli  enti  suddetti  non  avevano certezza delle modalita'
definitive  di determinazione di tale limite e conseguentemente delle
spese da considerare eccedenti il limite stesso;
                              Delibera:

1. Richieste ammissibili.

  1.1.  Sono  approvati  i  criteri  applicati per la predisposizione
dell'elenco  delle  richieste  da  ritenere  ammissibili alla stregua
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  27, della legge n.
311/2004.
  Tali criteri sono come appresso indicati:
    l'ente  deve  aver  inviato richiesta entro il termine perentorio
del 30 aprile 2005;
    l'ente deve aver indicato:
      a) l'importo  della spesa in conto capitale per la quale chiede
l'anticipazione;
      b) la  relativa  scadenza  di  pagamento  (almeno quale anno di
riferimento);
      c) le  coordinate dei soggetti beneficiari (almeno nome/cognome
o ragione sociale).
  1.2.  L'elenco  predisposto  sulla  base di detti criteri dal DPS e
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  costituisce  l'allegato  1  alla
presente delibera, della quale forma parte integrante.
  Qualora   successivamente   alla   data   della  presente  delibera
pervengano  richieste che risultino spedite entro il 30 aprile 2005 e
che  rispondano  agli altri requisiti di cui al punto 1.1, le domande
stesse saranno incluse in un elenco integrativo che verra' pubblicato
sul sito internet www.cipecomitato.it

2. Ambito delle spese ammissibili ad anticipazione.

  Possono  essere  concesse  anticipazioni  a carico del fondo di cui
all'art.  1,  comma  27, della legge n. 311/2004 solo per i pagamenti
relativi  alle  spese  in  conto  capitale  degli enti locali inclusi
nell'elenco  allegato  o  nell'eventuale elenco integrativo di cui al
punto  1.2  e a condizione che dette spese eccedano effettivamente il
limite  nel  frattempo  stabilito  ai  sensi  della  medesima legge e
successive modifiche e integrazioni e che le relative obbligazioni si
siano perfezionate giuridicamente entro il 30 aprile 2005.

3. Criteri di priorita'.

  3.1.  Sono  ammessi alle agevolazioni prioritariamente i comuni con
popolazione  tra  3.000 e 5.000 abitanti, le unioni di comuni nonche'
le  comunita'  montane  ed isolane con popolazione inferiore a 50.000
abitanti,  salvo che il decreto-legge richiamato in premessa, in sede
di  definitiva  approvazione,  non  escluda detti enti dall'ambito di
applicazione  delle  disposizioni  sul patto di stabilita' per l'anno
2005.  Per  la  consistenza  demografica  degli  enti  locali  si  fa
riferimento a quanto previsto in applicazione dell'art. 156, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3.2.  Il  30%  delle  disponibilita'  del  fondo che residuano dopo
l'eventuale  applicazione  del  punto  3.1,  viene  riservato al sud:
qualora,  in  base  alla  valutazione  di  cui al successivo punto 4,
l'importo  richiesto  risulti  inferiore  al  30%,  si  procedera' al
soddisfacimento integrale delle richieste relative a tale macro area,
mentre  -  qualora risulti superiore - si procedera' alla concessione
delle  anticipazioni,  nell'ambito  del  suddetto  30% sulla base del
medesimo rapporto di cui al punto successivo.
  3.3.  Le disponibilita' che residuano dopo l'applicazione dei punti
3.1  e  3.2 sono ripartite, tra le altre domande ammissibili relative
al  centro nord, in base alla percentuale scaturente dal rapporto tra
il   totale  di  tali  disponibilita'  ed  il  totale  delle  domande
ammissibili non soddisfatte con l'applicazione del criterio di cui al
punto 3.1.

4. Procedure.

  4.1.  Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  o entro il primo giorno feriale
successivo,  qualora  il  termine  cada  in  giorno festivo, gli enti
compresi  nell'elenco  di  cui  all'allegato 1 dovranno far pervenire
alla  Cassa  depositi  e prestiti S.p.a., a pena di inammissibilita',
un'attestazione,   sottoscritta   dal   responsabile   del   servizio
finanziario  e  controfimiata  da  un  componente  del  collegio  dei
revisori,   nella   quale   confermi   l'interesse   a  fruire  delle
agevolazioni  e  dichiari  il  proprio limite scaturente dal patto di
stabilita' interno, specificando i pagamenti, da effettuare nel corso
del  2005,  che  eccedono  tale  limite  e  che  attengono alle spese
ammissibili  di cui al punto 2. L'ente, inoltre, dovra' fornire tutti
i  dati  necessari per la corresponsione dell'anticipo da parte della
Cassa.
  Nel  modulo di cui all'allegato 2, che forma parte integrante della
presente   delibera,   sono  riportate  le  informazioni  che  l'ente
richiedente  deve  fornire,  a  pena  di  inammissibilita',  entro il
termine perentorio sopra indicato.
  4.2.  La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro i successivi venti
giorni,  sulla  base  dei  criteri  e  delle  priorita'  stabiliti ai
precedenti  punti  2  e  3,  procede alla predisposizione dell'elenco
analitico  dei  pagamenti  di  ciascun  ente  locale  ammissibili  ad
anticipazione e dei relativi importi.
  L'elenco e' comunicato al servizio centrale di segreteria CIPE, che
provvede a pubblicarlo sul sito internet sopra riportato.
  4.3.  Gli  enti  locali interessati, entro il termine perentorio di
trenta  giorni  dalla pubblicazione dell'elenco definitivo sul citato
sito  internet,  devono  inoltrare  via telefax alla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. la proposta contrattuale di anticipazione (su modello
reso  disponibile  sul sito internet della societa' medesima), a pena
di decadenza delle agevolazioni.
  Le   anticipazioni   sono   erogate   direttamente  in  favore  dei
beneficiari,  in  una  o  piu'  soluzioni,  sulla  base delle istanze
formulate   dagli  enti  locali  in  prossimita'  delle  scadenze  di
pagamento.
  4.4. Gli enti locali provvedono al rimborso del capitale anticipato
entro il 31 dicembre 2006. Il Ministero dell'economia e delle finanze
rimborsa  gli  interessi  sulle  somme erogate sulla base di apposita
rendicontazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a.
    Roma, 27 maggio 2005

                                               Il Presidente delegato
                                                     Siniscalco


Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2005
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 366