IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, di regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e di recepimento della direttiva 2002/94/CEE della commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure; Visto, in particolare: l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 2005/179, con il quale l'Agenzia delle dogane viene designata quale punto di contatto con gli organismi indicati dagli altri Stati membri per il recupero di taluni crediti di competenza delle Dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; l'art. 14, con il quale si dispone di individuare almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare le richieste che comportano modalita' specifiche di rimborso ai sensi dell'art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 69/2003; l'art. 15, con il quale si dispone che l'Agenzia, con proprio provvedimento, determini l'Ufficio competente per le richieste di mutua assistenza e stabilisca le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane; Visto l'art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane; Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 16 novembre 2005; Dispone: Art. 1. Individuazione degli Uffici competenti a formulare e/o ricevere richieste di assistenza 1. Il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) e' l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per le richieste di assistenza. Esso funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti relativi: a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; b) contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; c) dazi all'importazione; d) dazi all'esportazione; e) imposta sul valore aggiunto connessa ad operazioni doganali; f) accise, compresa quella relativa ai tabacchi lavorati; g) gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. 2. Il punto di contatto e' collegato con la rete «CCN/CSI» che permette le trasmissioni per via elettronica della corrispondenza tra le autorita' comunitarie collegate. 3. Il S.A.I.S.A. per l'espletamento della predetta attivita' si avvale degli uffici locali territorialmente competenti. 4. Con successiva intesa tra l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, competente in materia di accise sui tabacchi lavorati, saranno disciplinate le modalita' di svolgimento del servizio e la gestione delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto. 5. Il direttore del S.A.I.S.A. o un suo delegato partecipa, in rappresentanza dell'Agenzia delle dogane, al comitato di coordinamento istituito presso l'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.