IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art.
72,  il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli
del  bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese
per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscono ad
appositi  fondi  rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa
e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto
comma  1,  concessi  a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
secondo  criteri  e  modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa  con il Ministro competente, sulla base dei
principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;
  Visto il proprio decreto n. 80675 del 25 luglio 2003, con il quale,
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole  e forestali per l'anno finanziario 2003 e' stato istituito,
ai  sensi  del  predetto  comma  1  dell'art. 72, il capitolo n. 7830
concernente il «Fondo rotativo per le imprese»;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003),
in  particolare  gli articoli 60, 61 e 66 relativi rispettivamente al
«Finanziamento  degli  investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle
aree   sottoutilizzate  ed  interventi  nelle  medesime  aree»  e  al
«Sostegno alla filiera agroalimentare»;
  Vista  la  delibera  CIPE  del  9 maggio  2003 di allocazione delle
risorse  per  interventi  nelle  aree sottoutilizzate per il triennio
2003-2005;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del   1° agosto  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 29 settembre 2003, n. 226, recante i criteri,
modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come
novellato con i decreti del 3 febbraio 2004, del 14 maggio 2004 e del
12 luglio 2004;
  Vista   la  Circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  del  2 dicembre  2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana   dell'8  gennaio  2004  -  supplemento
ordinario, di attuazione del decreto ministeriale del 1° agosto 2003,
recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti
di filiera, come modificato con circolare del 28 maggio 2004;
  Vista   la   Decisione   della   Commissione   europea  C(2003)4105
dell'11 novembre  2003,  relativa  al  regime  di  aiuto  di stato n.
381/2003 per i contratti di filiera;
  Ritenuto  che,  nel  caso  di  agevolazioni  concesse alla medesima
impresa  per  lo  stesso  programma  di  attivita' sotto forma sia di
finanziamento  a  tasso agevolato, sia di contributo a fondo perduto,
le  disposizioni  di  cui  all'art.  72  della  legge n. 289 del 2002
debbano  essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni
concedibili;
  Attesa  la  necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72,
comma  2,  della predetta legge n. 289 del 2002 per gli interventi da
effettuare   da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali ai sensi della normativa sopra richiamata;
  Vista  la  documentazione  trasmessa  dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  con  la  nota  del  1° marzo  2005,  ai  fini
dell'intesa  prevista  dal  ripetuto art. 72, comma 2, della legge n.
289 del 2002;
  Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione
delle  misure  agevolative,  come  di  seguito  disciplinate, risulta
inferiore  a  quella  delle  misure  attualmente in vigore, approvate
dalla Commissione europea;
  D'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali (nota
SEG/556 del 22 aprile 2005);
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003 le agevolazioni relative ai
contratti  di  filiera  di  competenza  del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  previste  dalla  normativa  richiamata nelle
premesse,  sono  concesse  secondo i criteri e le modalita' stabilite
dalle  disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda
la forma, il tasso di interesse e la durata.