IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale il dott. Gliozheni Enri, cittadino
albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione
in  cardiologia  conseguito  in  Albania,  ai  fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico specialista in cardiologia;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in  particolare  il  comma  7,  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12  del  decreto  legislativo  n.  115  del  1992, e dall'art. 14 del
decreto   legislativo  n.  319  del  1994,  che  nella  riunione  del
1° dicembre  2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura
compensativa  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
17 ottobre  2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale il dott.
Gliozheni Enri e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato in data
5 aprile  1992  dall'Universita'  degli  studi di Tirana, facolta' di
medicina  (Albania), al dott. Gliozheni Enri, nato a Tirana (Albania)
il  5 novembre  1957,  e'  riconosciuto  ai fini dell'ammissione agli
impieghi  e  dello  svolgimento delle attivita' sanitarie nell'ambito
del  Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente
legislazione in materia.
  2. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° novembre 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola