IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

    Visti  la  legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 277;
    Viste  l'istanza,  presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
    Rilevato   che   il   riconoscimento   e'   richiesto   ai   fini
dell'esercizio  della  professione  corrispondente  a  quella  cui la
persona  interessata  e'  abilitata  nel  Paese  che ha rilasciato il
titolo;
    Rilevato,   altresi',   che   l'esercizio  della  professione  in
argomento  e'  subordinato,  sia  nell'altro  Paese che in Italia, al
possesso   di   una   formazione   comprendente  un  ciclo  di  studi
post-secondari di durata minima di tre anni;
    Tenuto  conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
    Ritenuto  che:  sussistono  i  presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
1'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
    1.   Il  titolo  di  formazione  di  «Baccelliere  in  Educazione
(Honours)»,   rilasciato   dall'Universita'   degli  studi  di  Malta
l'11 maggio    1990,   l'autorizzazione   (warrant)   del   Ministero
dell'educazione  di Malta ad esercitare la professione di insegnante,
rilasciata  il  5 ottobre 1990, posseduto da Phyllis Aquilina, nata a
Siggiewi  (Malta),  il  21 ottobre  1965, di cittadinanza comunitaria
(maltese),  ai  sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115 e' titolo di abilitazione all'esercizio della
professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria
nelle classi di concorso:
      45/A «Lingua straniera» - inglese;
      46/A «Lingue e civilta' straniere» - inglese.
    2.  Il  presente  decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7,
del  citato  decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
      Roma, 26 ottobre 2005
                                     Il direttore generale: Criscuoli