IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Visto  il  regio  decreto-legge  6 maggio  1926, n. 812, convertito
nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;
  Visto  l'art.  44  dello Statuto della Banca d'Italia approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  7 maggio  1991
(disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti);
  Visto  l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  Visto l'art. 105, par. 2, trattato CE;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo  10 marzo  1998,  n. 43
(adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   alle  disposizioni  del
trattato  istitutivo  della  Comunita' europea in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali);
  Visto  il  provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del
21 ottobre  2000  (ammissione  della  Cassa  depositi e prestiti alla
compensazione giornaliera dei recapiti);
  Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2001, n. 210 (attuazione
della  direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi
in   un   sistema  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli)  e,  in
particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;
  Visto  il  provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del
24 febbraio  2004,  recante  disposizioni in materia di vigilanza sui
sistemi  di  pagamento,  emanato  ai  sensi dell'art. 146 del decreto
legislativo n. 385/1993;
  Considerato   che   la   Banca   d'Italia   promuove   il  regolare
funzionamento  del  sistema dei pagamenti e, a tal fine, puo' emanare
disposizioni  volte  ad  assicurare  sistemi  di  compensazione  e di
pagamento efficienti e affidabili;
  Considerato che tale attivita' viene svolta nell'ambito delle linee
guida  di  volta  in volta definite a livello di Eurosistema, nonche'
avendo  presenti  gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali
di cooperazione;
  Considerato  che  il  processo  di  compensazione  si compone delle
seguenti fasi:
    i)  scambio delle informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o
degli  ordini,  elettronici o cartacei, diretti a trasferire fondi o,
comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione;
    ii)  svolgimento  di  attivita' propedeutiche alla determinazione
dei saldi multilaterali;
    iii)  determinazione  dei saldi multilaterali e relativo invio al
regolamento;
  Considerato  che attualmente, nell'ambito del sistema dei pagamenti
italiano, opera il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, per
la  compensazione  e  l'invio al regolamento dei pagamenti di importo
non rilevante, che si compone delle fasi di cui sopra;
  Considerato  che  il sistema BI-COMP e' articolato nei sottosistemi
«Recapiti  locale»  - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento
cartacei  -  e «Dettaglio» - per i pagamenti trattati nelle procedure
elettroniche  - nonche' nella procedura «Compensazione nazionale», in
cui confluiscono i saldi dei predetti sistemi;
  Considerata l'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello
comunitario  e,  in  tale  contesto,  le iniziative intraprese per la
realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
  Considerato  che  l'adozione,  per  ogni tipologia di pagamento, di
schemi  uniformi con riferimento a caratteristiche, tempi e modalita'
di esecuzione degli ordini, nonche' l'interazione fra gli operatori e
l'interoperabilita'    fra    le    infrastrutture   favoriscono   la
realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
  Considerato   che   appare  coerente  con  l'obiettivo  di  evitare
distorsioni  competitive  che  le  banche  centrali,  laddove offrano
direttamente  servizi  di  pagamento  di  importo  non  rilevante  in
competizione con il mercato, applichino il principio del recupero dei
costi  sostenuti  e  siano  tenute  al  rispetto delle stesse norme e
principi validi per gli altri operatori;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  che nell'evoluzione del
sistema  dei  pagamenti nazionale siano mantenuti adeguati presidi di
affidabilita';
  Considerata   l'opportunita'   di  aggiornare  al  mutato  contesto
nazionale e comunitario i principi stabiliti dal decreto del Ministro
del tesoro del 7 maggio 1991;
  Considerato  che,  con  riguardo alle informazioni di pagamento che
confluiscono  nel  sottosistema  «Dettaglio»,  la  gestione esclusiva
della  Banca  d'Italia  e' necessaria nella fase della determinazione
dei  saldi  multilaterali dei partecipanti e del conseguente invio al
regolamento,  non  invece nelle fasi dello scambio delle informazioni
di  pagamento  e dello svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
determinazione dei saldi multilaterali;
  Considerato  che  le  caratteristiche  degli  assegni e degli altri
titoli  di  pagamento cartacei che vengono scambiati nel sottosistema
«Recapiti  locale»  inducono  a  mantenere  la  gestione  dell'intero
processo  di  compensazione  per tale sottosistema in capo alla Banca
d'Italia;

                              E m a n a
                      le seguenti disposizioni:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  Il  presente provvedimento disciplina le attivita' di scambio delle
informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» e
le  attivita'  propedeutiche  alla  determinazione dei relativi saldi
multilaterali e fissa i principi generali del sistema BI-COMP.