IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; Visto l'art. 44 dello Statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti); Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto l'art. 105, par. 2, trattato CE; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali); Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre 2000 (ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) e, in particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993; Considerato che la Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e, a tal fine, puo' emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili; Considerato che tale attivita' viene svolta nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonche' avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione; Considerato che il processo di compensazione si compone delle seguenti fasi: i) scambio delle informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o degli ordini, elettronici o cartacei, diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione; ii) svolgimento di attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali; iii) determinazione dei saldi multilaterali e relativo invio al regolamento; Considerato che attualmente, nell'ambito del sistema dei pagamenti italiano, opera il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, per la compensazione e l'invio al regolamento dei pagamenti di importo non rilevante, che si compone delle fasi di cui sopra; Considerato che il sistema BI-COMP e' articolato nei sottosistemi «Recapiti locale» - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei - e «Dettaglio» - per i pagamenti trattati nelle procedure elettroniche - nonche' nella procedura «Compensazione nazionale», in cui confluiscono i saldi dei predetti sistemi; Considerata l'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello comunitario e, in tale contesto, le iniziative intraprese per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro; Considerato che l'adozione, per ogni tipologia di pagamento, di schemi uniformi con riferimento a caratteristiche, tempi e modalita' di esecuzione degli ordini, nonche' l'interazione fra gli operatori e l'interoperabilita' fra le infrastrutture favoriscono la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro; Considerato che appare coerente con l'obiettivo di evitare distorsioni competitive che le banche centrali, laddove offrano direttamente servizi di pagamento di importo non rilevante in competizione con il mercato, applichino il principio del recupero dei costi sostenuti e siano tenute al rispetto delle stesse norme e principi validi per gli altri operatori; Considerata la necessita' di garantire che nell'evoluzione del sistema dei pagamenti nazionale siano mantenuti adeguati presidi di affidabilita'; Considerata l'opportunita' di aggiornare al mutato contesto nazionale e comunitario i principi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991; Considerato che, con riguardo alle informazioni di pagamento che confluiscono nel sottosistema «Dettaglio», la gestione esclusiva della Banca d'Italia e' necessaria nella fase della determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti e del conseguente invio al regolamento, non invece nelle fasi dello scambio delle informazioni di pagamento e dello svolgimento delle attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali; Considerato che le caratteristiche degli assegni e degli altri titoli di pagamento cartacei che vengono scambiati nel sottosistema «Recapiti locale» inducono a mantenere la gestione dell'intero processo di compensazione per tale sottosistema in capo alla Banca d'Italia; E m a n a le seguenti disposizioni: Art. 1. Ambito di applicazione Il presente provvedimento disciplina le attivita' di scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» e le attivita' propedeutiche alla determinazione dei relativi saldi multilaterali e fissa i principi generali del sistema BI-COMP.