IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
              IL MINISTRO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

  Visto  l'art.  1,  comma  222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge  finanziaria per il 2005), che, al fine di favorire l'afflusso
di  capitale  di  rischio  verso  piccole  e medie imprese innovative
localizzate  nelle  aree sottoutilizzate, prevede che il Dipartimento
per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  puo'  sottoscrivere  ed  alienare quote di uno o piu' fondi
comuni  d'investimento,  in  misura non superiore al 50 per cento del
patrimonio, promossi e gestiti da una o piu' societa' di gestione del
risparmio (SGR) previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58  (TUIF),  come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004,
n. 37;
  Visto  il secondo periodo dello stesso comma 222, dell'art. 1 della
legge  finanziaria  per  il  2005,  che stabilisce che tali SGR siano
individuate   dallo   stesso  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
il  Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione e con il
Dipartimento  del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,
con  procedure  competitive,  anche  in  deroga alle vigenti norme di
legge  e  di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel
rispetto delle norme comunitarie applicabili;
  Visto  il comma 223 della stessa legge finanziaria per il 2005, che
individua le necessarie risorse in quelle stanziate con delibera CIPE
29 settembre 2004, n. 20, punto 4.1.2;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), come
modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  24 maggio  1999,  n.  228, recante il
regolamento  attuativo dell'art. 37 del citato decreto legislativo n.
58/1998 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono
essere uniformati i fondi comuni d'investimento;
  Vista  la  delibera  CIPE 29 settembre 2004, n. 20, di ripartizione
delle  risorse  per  interventi  nelle  aree  sottoutilizzate  per il
periodo  2004-2007 che, al punto 4.1.2, riserva un importo massimo di
100  milioni  di  euro  a  favore di interventi di finanza innovativa
nelle  regioni del Mezzogiorno, da attuarsi a cura delle strutture di
cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
18 aprile  2005,  recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
  Considerata  l'opportunita'  di  avvalersi,  per  la gestione delle
risorse,  di  operatori  professionali,  al  fine sia di garantire la
qualita'  della  spesa  e  la  tempestivita'  dell'attuazione, sia di
favorire  il  consolidamento  della  presenza  di  servizi finanziari
avanzati nelle aree del Mezzogiorno;
                             Decretano:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
    1) societa'  di  gestione  del  risparmio,  di  seguito  SGR:  la
societa'  per  azioni  autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio come definita dall'art. 37 del TUIF;
    2) fondo  mobiliare  chiuso:  il  fondo  comune  di  investimento
investito  prevalentemente  in strumenti finanziari come disciplinato
dall'art.  12  del  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;
    3) investitori  qualificati:  le  categorie  di soggetti indicate
all'art.  1,  comma  1, lettera h) del decreto ministeriale 24 maggio
1999, n. 228;
    4) PMI:   le   piccole   e  medie  imprese  come  definite  dalla
raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003;
    5) advisor:  la  persona  fisica  o  giuridica  a cui la SGR puo'
delegare  uno  o piu' fasi dell'attivita' di investimento, tra cui la
ricerca  sul territorio delle migliori opportunita' di investimento e
il successivo monitoraggio dell'investimento stesso;
    6)  Euribor:  il  tasso Euribor a un anno, applicato in regime di
capitalizzazione composta 360/360;
    7) spin  off:  la creazione di societa' indipendente ed autonoma,
derivante dallo scorporo di una determinata attivita' aziendale o dal
prodotto di attivita' di ricerca;
    8) early  stage  financing:  investimento  in capitale di rischio
effettuato nella fase iniziale dell'attivita' d'impresa;
    9) fondo  generalista:  il  fondo la cui strategia d'investimento
risulti  estesa a tutte le fasi d'intervento in capitale di rischio e
non abbia una specifica focalizzazione territoriale o settoriale.