IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE Visto l'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), che, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, prevede che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' sottoscrivere ed alienare quote di uno o piu' fondi comuni d'investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o piu' societa' di gestione del risparmio (SGR) previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37; Visto il secondo periodo dello stesso comma 222, dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2005, che stabilisce che tali SGR siano individuate dallo stesso Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili; Visto il comma 223 della stessa legge finanziaria per il 2005, che individua le necessarie risorse in quelle stanziate con delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, punto 4.1.2; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante il regolamento attuativo dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 58/1998 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento; Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 che, al punto 4.1.2, riserva un importo massimo di 100 milioni di euro a favore di interventi di finanza innovativa nelle regioni del Mezzogiorno, da attuarsi a cura delle strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Considerata l'opportunita' di avvalersi, per la gestione delle risorse, di operatori professionali, al fine sia di garantire la qualita' della spesa e la tempestivita' dell'attuazione, sia di favorire il consolidamento della presenza di servizi finanziari avanzati nelle aree del Mezzogiorno; Decretano: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: 1) societa' di gestione del risparmio, di seguito SGR: la societa' per azioni autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio come definita dall'art. 37 del TUIF; 2) fondo mobiliare chiuso: il fondo comune di investimento investito prevalentemente in strumenti finanziari come disciplinato dall'art. 12 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228; 3) investitori qualificati: le categorie di soggetti indicate all'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228; 4) PMI: le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003; 5) advisor: la persona fisica o giuridica a cui la SGR puo' delegare uno o piu' fasi dell'attivita' di investimento, tra cui la ricerca sul territorio delle migliori opportunita' di investimento e il successivo monitoraggio dell'investimento stesso; 6) Euribor: il tasso Euribor a un anno, applicato in regime di capitalizzazione composta 360/360; 7) spin off: la creazione di societa' indipendente ed autonoma, derivante dallo scorporo di una determinata attivita' aziendale o dal prodotto di attivita' di ricerca; 8) early stage financing: investimento in capitale di rischio effettuato nella fase iniziale dell'attivita' d'impresa; 9) fondo generalista: il fondo la cui strategia d'investimento risulti estesa a tutte le fasi d'intervento in capitale di rischio e non abbia una specifica focalizzazione territoriale o settoriale.