IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992; Viste le circolari esplicative del Ministero delle attivita' produttive n. 9003154 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni; Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998; Viste le delibere CIPE: 1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area puo' essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro; 2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni; 3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalita' previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area; Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande; Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2004, come rettificato dal decreto 1° aprile 2004, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, ed e' stato fissato in 77.468.534,86 euro l'importo massimo complessivo di investimenti destinandone il 50% alla graduatoria del settore «industria» ed il 50% alla graduatoria del settore «turismo»; Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2004 con il quale e' stato prorogato al 31 luglio 2004 il termine finale per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma precedente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive che al capo II, art. 7, punto 4 lettera h), attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che all'art. 2, punto 2, lettera a), ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive; Viste le risultanze istruttorie delle banche concessionarie San Paolo IMI S.p.a. e MPS Merchant S.p.a. rispettivamente per le iniziative proposte per il settore «industria» e per il settore «turismo»; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento; Decreta: Art. 1. Le graduatorie relative al secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalita' previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, del settore «industria» e «turismo» sono riportate nell'allegato n. 2 del presente decreto. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono le opportune note esplicative nell'allegato 1.