IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  la  competenza  in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche   e  integrazioni,  di  seguito  denominato  «regolamento»,
concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
  Viste  le  circolari  esplicative  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  n.  9003154 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre
2000,  n.  900019  del  15 gennaio  2002  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;
  Viste  le  delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del
21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
  Viste le delibere CIPE:
    1)  n.  70  del  9 luglio  1998 che, tra l'altro, prevede che per
ciascun  contratto  d'area  puo' essere impegnato, a carico dei fondi
assegnati  dal  CIPE  stesso,  l'importo  necessario ad assicurare la
copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro;
    2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per
l'attuazione  di  nuovi  contratti  d'area,  mentre  per i protocolli
aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a
determinate condizioni;
    3)  n.  69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1
della  precedente  delibera  n.  14/2000)  e n. 53 del 4 aprile 2001,
punto  4,  che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con
i  criteri  indicati  dalle  stesse  delibere,  secondo  le modalita'
previste  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488  per  la concessione di agevolazioni alle
imprese  ricadenti  nei  protocolli  aggiuntivi  di  alcuni specifici
contratti d'area;
  Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
  Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2004, come rettificato
dal decreto 1° aprile 2004, con il quale sono stati fissati i termini
per  la  presentazione  delle  domande  relative al bando del secondo
protocollo  aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, ed e'
stato  fissato in 77.468.534,86 euro l'importo massimo complessivo di
investimenti   destinandone  il  50%  alla  graduatoria  del  settore
«industria» ed il 50% alla graduatoria del settore «turismo»;
  Visto  il  decreto ministeriale dell'11 giugno 2004 con il quale e'
stato   prorogato   al  31 luglio  2004  il  termine  finale  per  la
presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al
comma precedente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175  recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita'  produttive  che  al  capo  II, art. 7, punto 4 lettera h),
attribuisce  alla  Direzione  generale  per  il  coordinamento  degli
incentivi  alle  imprese  la  competenza  per  interventi relativi ai
contratti  di  programma,  ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione negoziata;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile  2001  che  all'art. 2, punto 2, lettera a), ha disposto il
trasferimento  in  via  anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della
competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero
dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
  Viste  le  risultanze  istruttorie  delle banche concessionarie San
Paolo  IMI  S.p.a.  e  MPS  Merchant  S.p.a.  rispettivamente  per le
iniziative  proposte  per  il  settore  «industria»  e per il settore
«turismo»;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165
recante le norme generali sull'ordinamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   graduatorie  relative  al  secondo  protocollo  aggiuntivo  al
contratto  d'area  di  Torrese-Stabiese, concernente le iniziative di
cui  in  premessa  ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera
CIPE  n.  53  del 4 aprile 2001 con le modalita' previste dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488, del settore «industria» e «turismo» sono
riportate nell'allegato n. 2 del presente decreto.
  Al   fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti  nelle
graduatorie,    si   forniscono   le   opportune   note   esplicative
nell'allegato 1.