IL VICE MINISTRO

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del
9 giugno  2005  con  il  quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto l'art. 82 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso
le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio
1999 ad altri aeroporti, tra cui quello di Albenga;
  Visto  l'art.  36  della  legge  n. 144 sopra citata che assegna al
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza di
disporre  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del
regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
  Vista  la  nota  n.  903799  dell'8 novembre 2005 del Vice Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti con la quale viene comunicata
alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre
gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma e viceversa;
  Vista  la  nota  informativa  n.  903769 del 4 novembre 2005 con la
quale,  ai  sensi  dell'art.  4.1.a)  del regolamento CEE n. 2408/92,
viene  comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotta interessata
che  e'  stata  avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di
servizio pubblico;
  Vista  la  nota  n.  903694  del  28 ottobre  2005  con la quale si
invitano  IBAR  e  ASSAEREO  a  divulgare presso i propri associati i
contenuti dell'imposizione;
  Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi  di  trasporto  aereo sulla rotta Albenga-Roma e vv., la data
dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve
essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della
gara  di  appalto  di  cui all'art. 4.1.d) del regolamento n. 2408/92
CEE;
  Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla
facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei
medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione
della predetta data ad un provvedimento successivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo
adeguato   regolare  e  continuativo,  il  servizio  aereo  di  linea
Albenga-Roma  e  viceversa  viene  sottoposto  ad  oneri  di servizio
pubblico secondo le modalita' indicate nell'Allegato, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
  Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della
Commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio
pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente
Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  procedera'  ad  esperire la gara
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n.
2408/92.
  La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra'
stabilita con successivo decreto.