IL VICE MINISTRO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 82 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 ad altri aeroporti, tra cui quello di Albenga; Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati; Vista la nota n. 903799 dell'8 novembre 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma e viceversa; Vista la nota informativa n. 903769 del 4 novembre 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE n. 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che e' stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico; Vista la nota n. 903694 del 28 ottobre 2005 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione; Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga-Roma e vv., la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento n. 2408/92 CEE; Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo; Decreta: Art. 1. Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Albenga-Roma e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.