IL DIRETTORE GENERALE
              per i beni architettonici e paesaggistici

  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368 recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali a
norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del
26 ottobre 1998;
  Visto  il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio  2002,  n.  137»  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli
articoli 141, 157 comma 2 e 183, comma 1;
  Visto  l'art.  8,  comma  2,  lettera o) del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 giugno   2004,   n.   173   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
24 settembre  2004  recante «Articolazione della struttura centrale e
periferica  dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in
particolare l'allegato 3;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 luglio   2005   di  nomina  del  direttore  generale  per  i  beni
architettonici e paesaggistici;
  Considerato che l'allora soprintendenza per i beni architettonici e
per   il   paesaggio,   per   il   patrimonio  storico,  artistico  e
demoetnoantropologico della provincia di Arezzo, con nota n. 3554 del
15 aprile  2002,  indirizzata  al  comune  di  Monterchi,  all'allora
Direzione  generale  per  i  beni  architettonici  ed  il  paesaggio,
all'allora  soprintendenza  regionale  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  della Toscana, alla provincia di Arezzo e, per conoscenza,
alla  Soprintendenza  archeologica  per  la  Toscana, ha trasmesso la
proposta  di vincolo paesaggistico di parte del territorio del comune
di Monterchi in provincia di Arezzo, cosi' individuata in Catasto: al
foglio  6  - confine regionale, strada vicinale della Vigna, S.S. 221
fino al Fosso dello Scino; al foglio 7 - confine est delle particelle
55,  56  e 61 fino ad incontrare la strada vicinale del Pino a Pocaia
da qui fino al bivio della vicinale di Vicchio; al foglio 11 - strada
vicinale di Ca' di Nanni fino al Fosso detto dell'Omarino poi confine
est  delle particelle 163, 174, 183 fino alla strada vicinale Salice;
al  foglio  12  -  strada  comunale della Ferriera a Monterchi quindi
strada  comunale  consorziale  di Borgacciano, poi strada comunale da
Borgacciano a San Lorenzo; al foglio 13 - strada vicinale di Roccola,
strada  comunale  di  San  Lorenzo  fino  all'incrocio  della  strada
comunale di Borgacciano; al foglio 14 - proseguendo fino all'incrocio
sulla  vicinale  di  Cinque  Uccelli  fino  al Fosso di Fontemaggio e
proseguendo   al  Torrente  Riccianello  fino  al  confine  regionale
indicato nei fogli 14,15,8 e 6 del comune di Monterchi;
  Considerato  che la sopraccitata nota n. 3554 del 15 aprile 2002 e'
stata inviata anche alla Regione Toscana - assessorato all'ambiente;
  Considerato  che  la  citata  soprintendenza,  con nota n. 5680 del
5 giugno  2002,  ha  comunicato  alla  direzione  generale per i Beni
architettonici  ed  il paesaggio l'avvenuta affissione della proposta
di vincolo all'albo pretorio del comune di Monterchi in data 6 maggio
2002   e  l'avvenuta  pubblicazione  dell'avviso  al  pubblico  della
proposta  di  vincolo,  rispettivamente  sui  quotidiani  locali  «La
Nazione - Cronaca di Arezzo» e «Corriere di Arezzo», e sul quotidiano
nazionale «La Nazione», in data 4 giugno 2002;
  Considerato  che  la  medesima soprintendenza, con nota n. 9124 del
10 settembre 2002 ha trasmesso alla suddetta direzione generale copia
delle  osservazioni  con le quali il comune di Monterchi ha richiesto
di  stralciare  alcune  particelle  catastali del territorio comunale
dalla perimetrazione di vincolo proposta, in quanto costituenti lotti
gia' edificati (zone «B» di completamento secondo il piano regolatore
generale comunale) o destinati a servizi (zone «F» di P.R.G.C.);
  Considerato    che   la   soprintendenza,   accolte   le   suddette
osservazioni,  con  nota  prot. n. 2000 del 19 febbraio 2003, inviata
per  conoscenza anche alla direzione generale, ha trasmesso al comune
di Monterchi la cartografia della nuova perimetrazione di vincolo;
  Considerato  che  il  comune  di  Monterchi  con  nota  n. 1082 del
28 febbraio  2003  ha comunicato l'affissione all'Albo Pretorio della
nuova  proposta  di  vincolo,  riformulata  a  seguito  delle  citate
osservazioni;
  Considerato  che  il  comune  di  Monterchi  con  nota  n. 3401 del
18 giugno  2003  ha comunicato che non sono pervenute ulteriori nuove
osservazioni alla proposta di vincolo di cui trattasi;
  Considerato  che  la  suddetta Soprintendenza, con nota n. 2964 del
31 marzo  2004,  ha  inoltrato  alla  direzione  generale  per i Beni
architettonici  ed  il  paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la
procedura  di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area di cui
trattasi;
  Considerato   che  l'area  del  comune  di  Monterchi,  come  sopra
delimitata,  si  estende  a  gran  parte  dell'ampia  conca in cui si
allarga  la valle del Cerfone attorno al colle su cui sorge il centro
storico,  in  prossimita'  dell'omonimo  torrente,  alla quota di 360
m sul  livello  del mare. Si tratta di una sorta di grande anfiteatro
naturale  con  asse  maggiore in direzione est-ovest, protetto a nord
dalla  dorsale di Citerna, in territorio umbro, comprendente a sud le
pendici  collinari  di  Padonchia,  Montone, Borgacciano, S. Lorenzo,
Ricuciano  e  Petretolo,  degradanti  dolcemente  dai crinali fino al
greto  del  fiume.  Questa predisposizione naturale ha consentito nel
corso  dei  secoli, da tempi remotissimi, il formarsi di un intenso e
articolato   tessuto  insediativo  caratterizzato  da  un  «paesaggio
agrario»   collinare   a  «ciglioni»,  con  piccoli  campi  chiusi  e
seminativi  arborati;  in  esso  sono  organicamente inseriti antichi
casolari  e  rilevanti  testimonianze  architettoniche  insolitamente
ancora  contestualizzate  negli  originari  rapporti spaziali e nella
originaria  trama  viaria,  tuttora  vitale e ben sostenuta da siepi,
filari  di querce o muri a retta. Tra le emergenze architettoniche di
rilievo  figurano:  la  Chiesa  di  Padonchia intitolata a S. Michele
Arcangelo,  che  richiama una devozione tipica dei Longobardi, con un
interno  riccamente  affrescato,  meta  di  numerosi  visitatori;  il
Complesso di Sant'Antimo, piu' volte citato nella storiografia locale
per   i   frequenti  affioramenti  di  reperti  laterizi  o  ceramici
attribuibili  ad un insediamento rurale di eta' classica e per i piu'
recenti  ritrovamenti  di  elementi scultorei attribuibili all'arredo
liturgico di una chiesa di eta' carolingia, reimpiegati nelle residue
strutture  dell'antica  Pieve  di  S.  Antimo,  di pianta basilicale,
testimonianza  unica  nella  zona,  attribuibile  all'XI  secolo.  Il
complesso  attesta  una  frequentazione  di  grande spessore storico,
dall'eta'  etrusco-romana  fino  all'eta'  moderna;  la  Cappella  in
prossimita'  del  cimitero  urbano  sede  originaria  del celeberrimo
affresco  della  «Madonna  del  Parto» di Piero della Francesca, oggi
custodito  nei pressi del centro storico di Monterchi e meta costante
di itinerari a livello nazionale e internazionale.
  Considerato  che  con  nota  n.  ST/701/2956 del 23 gennaio 2004 la
direzione  generale  per  i  Beni  architettonici ed il paesaggio, ha
inoltrato   al   comitato   di   settore  per  i  Beni  ambientali  e
architettonici  la  proposta  di  vincolo  formulata dalla competente
Soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;
  Considerato che il suddetto comitato di settore, valutati gli atti,
con  parere  reso nella seduta del 29 gennaio 2004, di cui al verbale
n.  127,  ha  espresso  parere  favorevole in ordine alla proposta di
vincolo  formulata  dalla  soprintendenza per i beni architettonici e
per   il   paesaggio,   per   il   patrimonio  storico,  artistico  e
demoetnoantropologico  di  Arezzo  in  quanto: «Il Comitato riconosce
all'area  perimetrata una particolare valenza paesaggistica formatasi
nel  corso dei secoli, frutto di un intenso e articolato processo: il
complesso   tessuto  e'  caratterizzato  da  un  "paesaggio  agrario"
collinare,  con  piccoli  campi  chiusi e seminativi erborati, in cui
sono    organicamente   inseriti   antichi   casolari   e   rilevanti
testimonianze  architettoniche,  quali  la  Chiesa  di  Padonchia, il
Complesso  di  Sant'Antimo  e la Cappella in prossimita' del Cimitero
urbano,  sede  originaria  dell'affresco della "Madonna del Parto" di
Piero  della Francesca. Il tutto e' ancora tutt'oggi contestualizzato
in antichi rapporti spaziali e nella trama viaria».
  Considerato  che,  da  quanto  sopra esposto, appare indispensabile
sottoporre  a  vincolo,  ai  sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004  n.  42,  parte  terza,  l'area  sopra  descritta,  al  fine  di
garantirne  la  conservazione  e  di  preservarla  da  interventi che
potrebbero     comprometterne     irreparabilmente    le    pregevoli
caratteristiche paesaggistico-ambientali;
  Rilevata  pertanto  la  necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
Regione   o   all'Ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai  sensi  degli articoli 146, 147 e 159 del predetto
decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi
lo  stato  dei  luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente
dalle citate disposizioni;
                              Decreta:
  L'area  sita  nel  territorio comunale di Monterchi in provincia di
Arezzo,  cosi'  come  sopra  perimetrata, nei limiti sopradescritti e
indicati  nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante
del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai
sensi  dell'art.  141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ed  e'  quindi  sottoposta  ai  vincoli e alle prescrizioni contenute
nella parte terza del medesimo decreto legislativo.
  La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per
il   patrimonio   storico,  artistico  ed  etnoantropologico  per  la
provincia  di Arezzo provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale
contenente  il  presente  decreto  venga  affissa  ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  140,  comma  4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357,
all'albo del comune di Monterchi e che copia della Gazzetta Ufficiale
stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici del suddetto comune.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971 n. 1034 cosi' come modificata dalla
legge  21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario
al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e
centoventi  giorni  dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.
    Roma, 17 ottobre 2005
                                        Il direttore generale: Cecchi