IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio
1991,  n.  223  e  5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori
ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
  Visto  l'art.  3,  comma  137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come  modificato  dall'art.  7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio
2005,  n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 47;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704
del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre
2004, registro 5, foglio 268;
  Considerato  che  con il predetto provvedimento era stata impegnata
la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione,
finalizzata   alla   concessione   degli  ammortizzatori  sociali  ai
lavoratori  dipendenti  dalle  aziende esercenti attivita' di pulizia
presso  le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle
cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli,
ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
on. Pasquale Viespoli;
  Visto  il  verbale  d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla
presenza  del  Sottosegretario  di Stato, on. Viespoli, nel corso del
quale  e'  stata  confermata  la  necessita' di prorogare, per l'anno
2004,  gli  ammortizzatori  sociali  per  il  settore  degli  appalti
ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;
  Considerato  che  con  il  verbale  d'accordo,  intervenuto in data
8 marzo  2005,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato, on. Viespoli, e'
stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato
accordo  del  2 maggio  2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante
gli  interventi  finora  effettuati  abbiano  conseguito apprezzabili
miglioramenti  sul  versante  occupazionale, permangono, tuttavia, le
difficolta'  produttive  ed  occupazionali  delle aziende del settore
degli   appalti  ferroviari  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la
necessita'  di  utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art.
1,  comma  155,  della  legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali
previsti  dalle  vigenti  normative,  in  favore  delle  aziende  del
predetto settore;
  Visto  il  verbale di accordo, sottoscritto presso il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali il 22 marzo 2005, in applicazione
del  citato  accordo  dell'8 marzo 2005, tra le societa' SAES S.p.a.,
CEIAS S.p.a., SO.GE. SER S.p.a., FERROSER S.r.l., e le organizzazioni
sindacali di settore, con il quale e' stata confermata la necessita',
per  le  predette  aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio
2005  al  31 dicembre  2005,  per un numero complessivo massimo di 53
lavoratori, cosi' suddivisi:
    9 unita' per la societa' SAES S.p.a.;
    20 unita' per la societa' CEIAS S.p.a.;
    9 unita' per la societa' SO.GE.SER S.p.a.;
    15 unita' per la societa' FERROSER S.p.a.;
  Viste  le  istanze presentate dalle predette societa', con le quali
e'  stata  richiesta  la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della
legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma
2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con   modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005,  n.  80  e  come
ulteriormente  modificato  dall'art.  7  del  decreto-legge 30 giugno
2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005,   n.   168,   in   favore  del  numero  massimo  di  lavoratori
sopraindicato,  secondo  la suddivisione territoriale esplicitata nel
dispositivo del presente provvedimento;
  Vista  la  nota  datata  4 luglio  2005, con la quale l'I.N.P.S. ha
comunicato   che  al  31   dicembre  2004  la  somma  erogata  per  i
trattamenti  relativi  agli  ammortizzatori sociali autorizzati sulla
base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704
del  2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro,
a  fronte  dello  stanziamento  previsto per l'anno 2004 pari ad euro
26.017.821,00.
  Vista  la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005,
con  la  quale  il  Sottosegretario  di Stato, on. Pasquale Viespoli,
preso  atto  che,  a  valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1,
comma  137,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, sono risultate
eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente
accordo  di  settore  del  10 febbraio 2004, e considerato che l'art.
7-duodecies  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  31 marzo  2005,  n.  43,  ha  prorogato
l'utilizzazione  delle risorse fino al 31 dicembre 2005, ha precisato
che,  per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere
fatto  ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni,
solo  previa  completa  utilizzazione  delle  disponibilita'  residue
relative all'anno 2004.
  Ritenuto  di  poter  autorizzare  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalle societa':
    SAES S.p.a. per un massimo di 9 unita';
    CEIAS S.p.a. per un massimo di 20 unita';
    SO.GE.SER S.p.a. per un massimo di 9 unita';
    FERROSER S.p.a. per un massimo di 15 unita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   come   modificato   dall'art.  7-duodecies  del  decreto-legge
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo  2005,  n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio
2005   al  31 dicembre  2005,  la  concessione  e/o  la  proroga  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla societa':
    SAES S.p.a. sede in Bari:
      a) unita' di Taranto, per due lavoratori.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 37.147,92;
      b) unita'  di  Bari,  per un lavoratore; unita' di Roma per tre
lavoratori.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 70.279,68.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%;
    c)  unita'  di Taranto per un lavoratore; unita' di Foggia per un
lavoratore; unita' di Roma per un lavoratore.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 46.685,16.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.