IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  commissione  (CE)  n.  509/2001  del
15 marzo   2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  n.  76  del  16 marzo 2001, con il quale l'Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta
«Bergamotto   di   Reggio   Calabria»,   prevista  dall'art.  5,  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee Legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Calabria con la quale
il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  origine  protetta di che trattasi la stazione sperimentale per le
industrie  delle  essenze  e  dei  derivati  degli agrumi con sede in
Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei
derivati  degli  agrumi  con  sede  in  Reggio Calabria, via Generale
Tommasini  n. 2, e' designata quale autorita' pubblica autorizzata ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di
origine  protetta  «Bergamotto  di  Reggio  Calabria»,  registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
(CE) della commissione n. 509/2001 del 15 marzo 2001.