IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art.  69,  comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  20  novembre  2004  (Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  289 del 10 dicembre 2004) concernente: «Perequazione
automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2004. Valore definitivo per
l'anno 2003»;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  24  ottobre  2005,  prot. n. 6956, dalla quale si rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo   per   le   famiglie   di   operai   ed   impiegati  tra  il
periodo gennaio-dicembre  2003 ed il periodo gennaio-dicembre 2004 e'
risultata pari a +2,0;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  24  ottobre  2005,  prot. n. 6955, dalla quale si rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo   per   le   famiglie   di   operai   ed   impiegati  tra  il
periodo gennaio-dicembre  2004 ed il periodo gennaio-dicembre 2005 e'
risultata  pari  a +1.7, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese
di ottobre  2005  la  variazione  pari a +0,2 dell'indice del mese di
settembre  2005  e  per  i  mesi  di  novembre  e  dicembre  2005  la
ripetizione  dell'indice  determinato  per  il  mese di ottobre dello
stesso anno;
  Considerata la necessita':
    di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale
per  l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal 1°
gennaio 2005;
    di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1° gennaio  2006,  salvo
conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005;
    di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le
pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa
speciale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni  per l'anno 2004 e' determinata in misura pari a +2,0
dal 1° gennaio 2005.