IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Considerato  che,  con  gli  appositi  accordi  intervenuti in sede
governativa,  facenti  parte  integrante  del presente provvedimento,
sono  state  individuate  le  fattispecie, per le quali sussistono le
condizioni  previste  dal  sopracitato art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2,
lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  anche  senza soluzione di continuita' rispetto al termine
di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge
n.  223/1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche
occupazionali   relative   alle  suddette  fattispecie,  mediante  il
graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Considerato   che  i  predetti  accordi  recepiscono  i  protocolli
d'intesa  raggiunti  in  sede  istituzionale territoriale, cosi' come
previsto  dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai
predetti accordi;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il
31 dicembre   2005,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle
fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di
conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal
17 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di
240 dipendenti della societa' «NGP S.p.a.», unita' in Acerra (Napoli)
e   Bergamo,   la   concessione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2005, che ha
recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo
governativo.
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro 2.786.078,40.
  Pagamento diretto: no.