IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350  ed  in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249
convertito con legge 3 dicembre 2004 n. 291;
  Visto  l'art.  7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34088
del 25 maggio 2004 con il quale all'art. 2, sulla base del verbale di
accordo  raggiunto  in  data 11 marzo 2004 in sede governativa con la
regione  Piemonte,  stante la situazione di crisi del settore tessile
della   regione   in   questione  e  le  conseguenti  gravi  ricadute
occupazionali,  e'  stato autorizzato il trattamento straordinario di
integrazione   salariale,  in  deroga  alla  normativa  vigente  come
previsto  dall'art.  3 comma 137 della legge 24 dicembre 2003 n. 350,
alle  aziende  del  comparto  ubicate  nella  regione, nell'ammontare
complessivo di euro 13.300.000,00;
  Visto  il verbale di accordo, facente parte integrante del presente
provvedimento,  stipulato in data 31 maggio 2005, presso il Ministero
del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   alla   presenza  del
Sottosegretario  on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Piemonte, le
organizzazioni  datoriali  e  le organizzazioni dei lavoratori con il
quale,  esaminata  la  situazione  economico-occupazionale di diversi
settori   produttivi   piemontesi   quali   tessile,   abbigliamento,
calzaturiero,  metalmeccanico,  filiera  dell'auto, orafo e servizi e
preso atto che le risorse finanziarie attribuite per l'anno 2004 sono
state  utilizzate  solo  parzialmente,  ad  integrazione dell'accordo
stipulato   in   data   11 marzo  2004  e  fermo  restando  l'importo
complessivo  ivi  stanziato  pari  ad  euro  13.300.000,00,  e' stata
concordata l'estensione del trattamento straordinario di integrazione
salariale fino al 31 dicembre 2005:
    alle aziende artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui
all'art.  12  commi  1)  e  2) della legge n. 223/1991 e alle imprese
industriali  fino a 15 dipendenti operanti nei settori metalmeccanico
e installazioni industriali, filiera auto e orafo;
    alle  aziende industriali, con organico superiore a 15 dipendenti
appartenenti   ai   settori   tessile,  abbigliamento,  calzaturiero,
metalmeccanico,   filiera   dell'auto   che  non  possono  usare  gli
ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;
    alle  imprese  dei  settori  di cui sopra, esercenti attivita' di
pulizia civile, servizi di ristorazione, mense e imprese di vigilanza
con   numero   di  addetti  inferiore  a  15  dipendenti,  logistica,
informatica, forniture industriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale
stipulato  in data 31 maggio 2005, fermo restante l'ammontare massimo
complessivo  di  spesa, che rimane fissato in 13.300.000,00 euro, nel
riparto   delle  risorse  complessive  destinate  ai  trattamenti  di
integrazione   salariale   straordinaria   dall'art.  2  del  decreto
interministeriale   n.   34088  del  25 maggio  2004  e'  autorizzata
l'estensione, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario
di integrazione salariale:
    alle aziende artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui
all'art.  12  commi  1)  e  2) della legge n. 223/1991 e alle imprese
industriali  fino a 15 dipendenti operanti nei settori metalmeccanico
e installazioni industriali, filiera auto e orafo;
    alle  aziende industriali, con organico superiore a 15 dipendenti
appartenenti   ai   settori   tessile,  abbigliamento,  calzaturiero,
metalmeccanico,   filiera   dell'auto   che  non  possono  usare  gli
ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;
    alle  imprese  dei  settori  di cui sopra, esercenti attivita' di
pulizia civile, servizi di ristorazione, mense e imprese di vigilanza
con   numero   di  addetti  inferiore  a  15  dipendenti,  logistica,
informatica, forniture industriali.