IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'INPS e facenti parte integrante dei citati accordi; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 25 ex dipendenti della societa' Velcarta di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 414.144,00.