IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
  Vista  la  decisione  della  Banca Centrale Europea del 14 dicembre
2004  relativa  all'approvazione  del  volume  di  conio delle monete
metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto  il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9376, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  53  del 5 marzo 2005, con il quale si
autorizza   la   terza  emissione  delle  monete  d'oro  da  Euro 20,
celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».
  Considerato  che  occorre  stabilire  la  data  del  corso  legale,
determinare  il  contingente  e  disciplinare  la  prenotazione  e la
distribuzione delle citate monete;
  Considerata  l'opportunita'  di  riservare parte del contingente al
mercato estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  monete  d'oro  da  Euro 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici
Invernali  Torino  2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto
ministeriale  7 febbraio  2005,  indicato nelle premesse, hanno corso
legale dal 25 novembre 2005.