IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'oro da Euro 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006». Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete; Considerata l'opportunita' di riservare parte del contingente al mercato estero; Decreta: Art. 1. Le monete d'oro da Euro 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 25 novembre 2005.