IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della
medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni
previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno
subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente;
  Viste la delibera di giunta della regione Friuli-Venezia Giulia del
30 settembre  2005, n. 2468, che dichiara, nell'ambito del territorio
regionale,  la  grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a
carico delle produzioni di actinidia e di patate;
  Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis
e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della
regione  Friuli-Venezia  Giulia  che  per  gli effetti della crisi di
mercato  delle  produzioni  di actinidia e di patate hanno subito una
riduzione  del  reddito  medio  del  30 per cento rispetto al reddito
medio del triennio precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del
decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile  2005,  n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate
dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia con delibera di giunta n. 2468
del 30 settembre 2005.
  2.  La  stessa  regione  determina le modalita' di istruttoria e di
verifica  dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del
decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile 2005, n. 71.
  3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole
interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente
competenti  indicati  dalla  regione medesima, entro il termine di 45
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.