IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al dieci per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 ottobre  2004,  concernente la
rivalutazione  delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio
2004 per il settore agricoltura;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
262 del 1° giugno 2005;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno
2003, calcolata dall'ISTAT, pari al due per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima  non inferiore al dieci per cento di cui all'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41, dell'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n.
243  e  dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
per  inabilita'  permanente  e  per morte e' fissata, a decorrere dal
1° luglio 2005, in Euro 19.028,11.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite   per  inabilita'  permanente  e  per  morte  decorrenti  dal
1° giugno  1993,  in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma
1,  lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2005
in   Euro 12.608,40,  pari  al  minimale  di  legge  previsto  per  i
lavoratori dell'industria.