IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  55  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
«Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali» ed in particolare il comma 1,
lettera  s),  che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali e nell'ambito del
relativo  sistema  di  indennizzo  e  di  sostegno sociale, un'idonea
copertura  finanziaria  per la tutela del danno biologico da attuarsi
con adeguamento della tariffa dei premi;
  Visto  il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  concernente «Disposizioni in materia di
assicurazione   contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144»;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   13  del  decreto  legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della
tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie professionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di
«Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico»,
«Tabella  dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della
tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie  professionali,  che  all'art.  2,  rinvia la determinazione
della   misura   e  delle  modalita'  dell'addizionale  sui  premi  e
contributi,   necessarie   ai   fini   della   copertura   dell'onere
finanziario,  ad  un  successivo decreto ministeriale su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL;
  Visto  il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e  le  malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato,
terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione»;
  Visti   il   decreto   ministeriale   19 maggio  2003,  concernente
«Determinazione   dell'addizionale   sui   premi  assicurativi  delle
gestioni  industria  e  medici  Rx,  per gli anni 2000 e 2001, per la
copertura  del  danno  biologico»  e il decreto ministeriale 24 marzo
2004,   concernente   «Determinazione   dell'addizionale   sui  premi
assicurativi  delle  gestioni  industria e medici Rx, per l'anno 2002
per la copertura del danno biologico»;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
260  del 1° giugno 2005, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38  -  art.  13. Determinazione dell'addizionale sui premi
assicurativi per l'anno 2003 per la copertura degli oneri relativi al
danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla determinazione dell'addizionale
sui  premi  assicurativi  delle  gestioni  industria e medici Rx, per
l'anno 2003;
                              Decreta:
  Per  l'anno  2003  l'addizionale  sui  premi  assicurativi,  di cui
all'art.  13,  comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, e' determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura
pari  a  0,92%  del  premio  assicurativo dovuto per il medesimo anno
2003.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2005
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 258