IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
come  modificato  dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  212,  che  prevede  l'obbligo  per  i  concessionari della
riscossione  di  versare,  entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6
per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno precedente ai sensi del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997,
che  prevede  che  con  decreto  ministeriale,  emanato  annualmente,
vengono  stabilite  la  ripartizione tra i concessionari dell'acconto
sulla  base  di  quanto  riscosso nell'anno precedente nei rispettivi
ambiti  territoriali,  le modalita' di versamento, nonche' ogni altra
disposizione attuativa;
  Visto  l'art.  23-decies,  comma  6,  del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004,  n.  47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9
e'  determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente
garantisca  maggiori  entrate  per  il bilancio dello Stato pari a 79
milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per
l'anno 2006;
  Visto   il  proprio  decreto  10 dicembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, con il quale e' stata
stabilita   la  ripartizione  tra  i  concessionari  e  i  commissari
governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2004;
  Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23
che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini
del  recupero  dell'anticipazione,  conseguente all'adozione di nuovi
sistemi  di  pagamento  in via telematica, per il tramite del sistema
bancario,  delle  imposte  relative  alla  registrazione  degli  atti
immobiliari;
  Considerato,  inoltre,  che,  per  effetto  della  contrazione  dei
versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe
risultare  estremamente  difficoltosa  l'applicazione dello strumento
della  compensazione,  a  fronte  dell'incremento dell'acconto dovuto
rispetto  all'anno 2004, in virtu' del predetto art. 23-decies, comma
6, del decreto-legge n. 355 del 2003;
  Ritenuto  opportuno,  per  tali  motivi,  prevedere  una  modalita'
alternativa  alla  compensazione  per consentire il reintegro diretto
delle  somme  anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in
corso d'anno;
  Considerato  che,  a  tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento
dell'ordinativo  diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale
di   base   6.1.2.12   «Regolazione   anticipazioni   effettuate  dai
concessionari   della   riscossione»  -  cap.  3930  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2006,  per  la  parte eccedente l'occorrente regolazione
contabile;
  Considerato,   altresi',   che   un  indice  della  difficolta'  di
applicazione  dello strumento della compensazione e' costituito dalla
non  integrale  compensazione  dell'anticipo  entro il primo semestre
dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato
ampiamente sufficiente a tal fine;
  Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma
2,  del  predetto  decreto-legge  n. 79 del 1997 ed in conformita' al
dettato  di  cui al citato art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge
n.  355  del  2003,  la  ripartizione  e  le  modalita' di versamento
dell'acconto  che  i  concessionari  e i commissari governativi della
riscossione sono tenuti a versare entro il 30 dicembre 2005;
  Ritenuto,  inoltre,  opportuno, decorso il primo semestre dell'anno
2006, consentire alle aziende concessionarie di chiedere l'erogazione
diretta   in   luogo   della   prosecuzione   della  modalita'  della
compensazione;
  Visti  gli  articoli 4,  14  e  16 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Acconto
  1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997,  n.  140,  che  i  concessionari e i commissari governativi del
servizio  nazionale  della riscossione, ai sensi dell'art. 23-decies,
comma  6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il
30 dicembre   dell'anno   2005,   e'  indicato,  per  ciascun  ambito
territoriale,  nella  tabella  in allegato A, che fa parte integrante
del presente decreto.