IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di Euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di Euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio  2004  recante  «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi  straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione
del   Fondo,   e'  stata  destinata  la  complessiva  somma  di  Euro
200.000.000,00,  in ragione di Euro 100.000.000,00 per ciascuno degli
anni  2004  e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla
riduzione  del  rischio  sismico,  ai  quali  la  medesima  normativa
riconosce  carattere  di  priorita',  riservando  l'importo  di  Euro
67.500.000,00,  per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di
competenza regionale, e l'importo di Euro 32.500.000,00, per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
  Vista   la   medesima   ordinanza   n.   3362/2004  con  la  quale,
relativamente  agli  interventi  di  competenza regionale, sono state
ripartite  le  risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono
stati   dettati   i   criteri  per  la  determinazione  dei  relativi
finanziamenti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2356
del   6 giugno  2005  con  il  quale,  sulla  base  dell'esito  delle
risultanze istruttorie, e' stato assegnato alla regione siciliana, ai
sensi  della  predetta  normativa, l'importo complessivo pari ad Euro
9.664.163,00 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche
e  degli  interventi  di adeguamento o miglioramento sugli edifici ed
opere indicati negli allegati 1 e 2 al decreto medesimo;
  Viste  le  note  nn.  22525, 22536 e 22539 del 5 luglio 2005 con le
quali  la  regione  siciliana  ha  comunicato  che, da una successiva
verifica  dei  dati informatizzati relativi alle schede di censimento
di  livello  0  di  alcune  strutture  ospedaliere, la cubatura delle
strutture  medesime  e'  risultata non corrispondente a quella che le
competenti  Aziende  sanitarie  hanno  a suo tempo comunicato ai fini
dell'assegnazione  delle  risorse di cui alla richiamata ordinanza n.
3362/2004;
  Ritenuto  pertanto  di dover procedere alla riduzione degli importi
assegnati  in  relazione  agli  interventi  sulle  predette strutture
ospedaliere   e,  quindi,  alla  riduzione  del  complessivo  importo
attribuito  alla  regione  siciliana  con  il  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2356 del 6 giugno 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I contributi concessi ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 2356 del 6 giugno 2005 per gli interventi
indicati  negli  allegati  1 e 2 al decreto stesso sono ridotti degli
importi per ciascuno indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
    Conseguentemente,  l'importo totale dei contributi assegnati alla
Regione siciliana e' ridotto ad Euro 9.106.726,46.
    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione.
      Roma, 12 settembre 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi