IL RETTORE
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  lo  statuto  di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Udine,  nel  testo  originariamente  emanato con decreto rettorale n.
1176  del 22 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1994) e viste le successive modifiche, emanate con:
      decreto rettorale n. 1061 del 24 novembre 1997;
      decreto rettorale n. 338 del 21 aprile 1998;
      decreto rettorale n. 485 del 14 maggio 2001;
      decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 2002 ;
      decreto rettorale n. 174 del 14 marzo 2002;
      decreto rettorale n. 272 del 13 marzo 2003;
      decreto rettorale n. 656 del 18 agosto 2004;
    Vista la delibera del senato accademico del 21 settembre 2005 che
ha approvato le modiche allo statuto di autonomia;
    Vista  la  nota  del M.I.U.R. prot. 4118 di data 25 ottobre 2005,
con  la  quale  il  Ministero  comunica  di non avere osservazioni da
formulare;
    Richiamate le modifiche in oggetto di seguito riportate:
      l'art.  14,  comma  4),  lettera  d),  viene  modificato  in «i
rappresentanti  degli  studenti  nel  consiglio di amministrazione, i
componenti  del  consiglio  degli  studenti,  un  rappresentante  dei
dottorandi  di  ricerca  e uno degli specializzandi, da individuare a
mezzo di apposite elezioni»;
      l'art.  35,  comma  5),  lettera  h),  viene  modificato in «un
rappresentante dell'Agenzia regionale di sviluppo rurale (ERSA)»;
      l'art. 40, comma 2), lettere b) e c), vengono modificati in «Il
consiglio didattico, presieduto dal direttore, composto da un docente
di  prima fascia eletto da ciascuna delle facolta' dell'Universita' e
da  due  studenti  della  scuola»  e «Il vice-direttore, eletto tra i
docenti  di  prima  fascia  dal  consiglio  didattico, con diritto di
entrare e farne parte qualora non ne fosse gia' membro»;
                              Decreta:
    1.  Viene emanato il testo coordinato dello statuto di autonomia,
cosi' come di seguito riportato:


            STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
   Art. 1 - Istituzione e fini

   1. L'Universita'  degli  Studi  di  Udine,  di  seguito denominata
"Universita'",  istituita  con  legge  8 agosto 1977 n. 546, art. 26,
promuove  lo  sviluppo  e  il progresso della cultura e delle scienze
attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica
e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con cio'
allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.