IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art.
3;
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
detta  disposizioni  in  materia  di rideterminazione delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni;
  Vista  la  legge  30 dicembre  2004, n. 311, ed, in particolare, il
comma  93  dell'art.  1,  che,  tra l'altro, dispone che le dotazioni
organiche   delle   pubbliche  amministrazioni  ivi  indicate,  siano
rideterminate  apportando  una  riduzione non inferiore al cinque per
cento  della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti in
organico,  vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore della predetta
legge, previsti per ciascuna amministrazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001,
supplemento ordinario n. 120/L, con il quale, tra l'altro, sono state
stabilite,  dall'art.  7  e  dalla tabella A allegata allo stesso, le
dotazioni   organiche   delle  qualifiche  dirigenziali,  delle  aree
funzionali  e  delle posizioni economiche del personale del Ministero
del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, costituite, in
sede  di  prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,   dalla  sommatoria  delle  dotazioni  organiche  dei  soppressi
Ministeri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della sanita',
dalle  risorse  necessarie  all'espletamento delle funzioni di cui al
quarto  comma  dell'art. 45 del menzionato decreto legislativo n. 300
del  1999, nonche' dal contingente di personale in servizio presso il
Dipartimento  degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  come  espressamente  disposto dal terzo comma dell'art. 45
del  medesimo  decreto  legislativo e di quello previsto dall'art. 29
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  3 agosto  2001,  n.  317,  con cui, tra
l'altro,  a  rettifica  degli articoli 2 e 45 del decreto legislativo
30 luglio  1999, n. 300, sono stati istituiti il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed il Ministero della salute;
  Vista  la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed, in particolare, l'art.
29,  con  il  quale  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le
esigenze  del soppresso Dipartimento per gli affari sociali, e' stata
autorizzata  a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento
unita'  di  personale  dotate  di  professionalita'  ed esperienza in
materia  di  politiche  sociali,  nonche' i relativi provvedimenti di
attuazione,  sulla  base dei quali sono state assunte quaranta unita'
nella  posizione  economica  B3,  dell'area  funzionale B e trentotto
unita' nella posizione economica C2, dell'area funzionale C;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 28 del
4 febbraio  2003, con il quale, su proposta del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sono  state  sostituite, nella componente
relativa al soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di  cui  alla  tabella  A,  a1legato al citato decreto del Presidente
della  Repubblica n. 176 del 2001, le dotazioni organiche complessive
del  personale  appartenente  alle  aree funzionali ed alle posizioni
economiche, nonche' individuati i relativi profili professionali;
  Visti  i  decreti  legislativi  10 aprile  2001,  numeri 180 e 183,
concernenti,  rispettivamente,  le  norme di attuazione degli statuti
delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, recanti la delega di funzioni
amministrative  alla  regione Sardegna in materia di lavoro e servizi
all'impiego  e il conferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta
in materia di lavoro;
  Visti  i  decreti interministeriali 10 giugno 2005, con i quali, in
attuazione   delle   disposizioni   contenute   nei   citati  decreti
legislativi   numeri 180   e  183  del  10 aprile  2001,  sono  stati
trasferiti,  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle
regioni   Sardegna  e  Valle  d'Aosta,  i  contingenti  di  personale
individuati per l'espletamento delle funzioni conferite;
  Visto l'art. 6-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
come  introdotto dall'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  con  il  quale e' stato istituito, presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  il Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga,   al   quale   sono  trasferite  le  risorse  finanziarie,
strumentali  ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia'
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali in
materia  di  coordinamento  delle  politiche  per  la prevenzione, il
monitoraggio    e    per   il   contrasto   del   diffondersi   delle
tossicodipendenze e delle alcooldipendenze;
  Visto  il decreto interministeriale 1° dicembre 2004, con il quale,
in  attuazione  del citato art. 6-bis, del decreto legislativo n. 303
del  1999,  e'  stato  trasferito,  nei  ruoli  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  il personale gia' assegnato alla soppressa
«Direzione   generale   per   la  prevenzione  e  il  recupero  delle
tossicodipendenze  e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente
per  la  verifica  dell'andamento  del  fenomeno delle droghe e delle
tossicodipendenze»   del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per lo svolgimento delle connesse competenze in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  proposta  formulata  dal  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  con  nota  n. 3057 del 21 aprile 2005 e relazione
tecnica  allegata,  con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di
procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   previsto   dall'art.   1,  comma  93  della  citata  legge
30 dicembre   2004,   n.   311,  al  fine  di  dare  attuazione  alla
disposizione ivi contenuta;
  Atteso  che, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la  dotazione  organica  complessiva vigente alla data del 1° gennaio
2005,  come  individuata  in esecuzione dei numerosi provvedimenti in
materia  di  organici  sopra  menzionati,  e' costituita dai seguenti
contingenti  di  personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in
quindici dirigenti di prima fascia e duecentosessantotto dirigenti di
seconda  fascia  e  del personale appartenente alle diverse posizioni
delle   aree   funzionali   A,   B   e   C  e,  specificatamente,  da
millessantaquattro    unita'    nella    posizione    economica   C3,
tremilaseicentottanta      nella      posizione     economica     C2,
milleduecentosessantasette     nella    posizione    economica    C1,
tremilanovantadue nella posizione economica B3, milleseicentoventotto
nella  posizione  economica  B2,  cinquecentoventisei nella posizione
economica  B1 e trecentottantuno nella posizione economica Al, per un
totale complessivo di undicimilanovecentoventuno unita';
  Considerato  che  la  proposta  di rideterminazione della dotazione
organica  dell'Amministrazione,  come  prospettata  dal  Ministro del
lavoro  e delle politiche sociali, comporta una complessiva riduzione
degli  oneri  per  spese  di  personale in misura coerente con quanto
stabilito  dall'art.  1,  comma  93, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  con la conseguente diminuzione di settecentosettantanove unita'
rispetto alla consistenza organica preesistente;
  Ritenuto,  quindi,  di dover provvedere alla rideterminazione della
dotazione  organica  del  personale  del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  in  attuazione della piu' volte richiamata legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  art.  1,  comma  93  ed in coerenza con
l'organizzazione  del  predetto  Ministero,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 479, recante il
riordino   e  la  soppressione  di  enti  pubblici  di  previdenza  e
assistenza, il cui art. 3, comma 7, prevede che i collegi dei sindaci
degli   Istituti   previdenziali   ed   assistenziali  ivi  indicati,
esercitanti  le  funzioni  di cui all'art. 2403 e seguenti del codice
civile,  siano  composti  anche  da  rappresentanti del Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, «... di qualifica non inferiore a
dirigente  generale  ...»  e  collocati  fuori  ruolo,  nella  misura
complessiva di quattordici membri;
  Preso  atto  del  verbale  del  19 aprile  2005 con il quale, sulla
proposta  di  rideterminazione  della  dotazione organica, cosi' come
rappresentata   dall'Amministrazione,   sono   state   consultate  le
organizzazioni sindacali rappresentative;
  Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del
concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  con  foglio  n.  ACG/184-FP/7263  del  23 agosto  2005  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  ordine alla proposta
formulata  dal  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali con la
nota sopra citata;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche'
l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
                              Decreta:
  1.    Le   dotazioni   organiche   complessive   delle   qualifiche
dirigenziali,  delle aree funzionali e delle posizioni economiche del
personale  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, sono
rideterminate  secondo  l'allegata  tabella  A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  2.  Al  fine  di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo
delle  risorse  umane  alle effettive esigenze operative, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con proprio successivo decreto,
effettuera'  la  ripartizione del contingente di personale come sopra
rideterminato,  nei singoli profili professionali e nell'ambito delle
strutture  in  cui  si articola l'Amministrazione, dandone tempestiva
comunicazione   alla   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 5 ottobre 2005
                                            p. Il Presidente: Baccini
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 84