IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato («art. 13»), concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.; Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, cosi' come gli articoli 3.2 dei successivi contratti di cessione stipulati tra le medesime parti, rispettivamente, in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001, 18 luglio 2002, 18 luglio 2003 e 29 novembre 2004 (gli «Originari contratti di cessione»), prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi da parte della societa' di cartolarizzazione a titolo di anticipazione del corrispettivo finale previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti, cui possono aggiungersi altri ciediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione; Considerato inoltre che, relativamente a tali altri crediti contributivi ceduti, e' versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale, a titolo definitivo ed in una eventuale quota finale sempreche' cio' sia disposto da uno o piu' decreti emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi; Visto il decreto emesso il 16 settembre 2005 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio ad una ulteriore fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi del comma 18 dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2 degli originari contratti di cessione; Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 13, ai sensi dei quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emessi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie ed il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre per finanziare il pagamento del prezzo, nonche' gli impegni accessori che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione; Visti l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione nonche' le risoluzioni rilasciate a tal riguardo dall'Agenzia delle entrate; Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, l'incarico di consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione e' assolto dalle agenzie di rating; Decreta: Art. 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede alla Societa' di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende») ed i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i «Crediti artigiani e commercianti») (di seguito collettivamente indicati come «Crediti ceduti»), unitamente ai relativi oneri accessori per interessi e sanzioni civili, la cui cessione per le medesime tipologie, di cui agli originari contratti di cessione, si riconferma in considerazione dell'unitarieta' del portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I crediti ceduti comprendono quelli che: i) siano maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2004 ed entro la data del 31 dicembre 2005 compreso, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2005; ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2005 compreso; e iii) non siano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il giorno immediatamente precedente la data di consegna degli elenchi dei crediti ceduti, che l'I.N.P.S. dovra' predisporre e trasmettere a SCCI come di seguito indicato. In relazione ai crediti ceduti, l'I.N.P.S. garantisce a SCCI l'importo nominale minimo di cessione di Euro 6.000.000.000,00, suddiviso in Euro 4.200.000.000,00 di crediti aziende ed Euro 1.800.000.000,00 di crediti artigiani e commercianti. L'I.N.P.S. redige, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 31 maggio 2006. L'apposito contratto di cessione che I.N.P.S. sottoscrive con SCCI (il «Nuovo contratto di cessione») disciplina, inoltre, i meccanismi di aggiustamento, da applicarsi tra ciascuna tipologia di crediti ceduti, quali risultanti dagli elenchi, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze rispetto ai relativi importi nominali minimi garantiti sopra riportati. In particolare saranno adottati per sopperire alle carenze di crediti residue dopo l'applicazione dei meccanismi di aggiustamento di cui sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 2005, che l'I.N.P.S. e' tenuto a cedere nel caso in cui tale cessione sia possibile in conformita' all'art. 13 o, in subordine, (2) le modalita' di calcolo degli importi che 1'I.N.P.S. e' tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili, attuate o sufficienti. Ai fini degli aggiustamenti tra tipologie di crediti e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra, i crediti aziende ed i crediti artigiani e commercianti sono conteggiati per un importo da definire nel nuovo contratto di cessione con l'approvazione delle agenzie di rating coinvolte nell'emissione sulla base delle proiezioni di incasso relative a ciascuna tipologia nel modello finanziario dell'operazione, e comunque: a) i crediti aziende saranno conteggiati per un importo pari al 170% rispetto ai crediti artigiani e commercianti; e b) i crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un importo pari al 40% rispetto ai crediti aziende. Ai fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede, verranno applicate alle residue carenze di crediti ceduti, per ciascuna tipologia e secondo le modalita' specificate nel nuovo contratto di cessione, delle percentuali pari, rispettivamente, a 80% e 50% del valore nominale dei crediti aziende e dei crediti artigiani e commercianti.