IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  13  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente    modificato    («art.    13»),    concernente    la
cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
  Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato  in  data  29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la societa' di
cartolarizzazione  costituita  ai  sensi del comma 4 dell'art. 13, in
relazione   all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con
precedente  decreto  del 5 novembre 1999, cosi' come gli articoli 3.2
dei successivi contratti di cessione stipulati tra le medesime parti,
rispettivamente,  in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001, 18 luglio
2002,  18 luglio 2003 e 29 novembre 2004 (gli «Originari contratti di
cessione»),  prevedono  la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un
ulteriore  importo  da  corrispondersi  da  parte  della  societa' di
cartolarizzazione  a titolo di anticipazione del corrispettivo finale
previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di
ulteriori  titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti
contributivi  precedentemente  ceduti,  cui possono aggiungersi altri
ciediti  contributivi  da  cedersi  dall'I.N.P.S.  alla  societa'  di
cartolarizzazione;
  Considerato   inoltre  che,  relativamente  a  tali  altri  crediti
contributivi  ceduti,  e'  versato  un corrispettivo suddiviso in una
quota  iniziale, a titolo definitivo ed in una eventuale quota finale
sempreche'  cio'  sia  disposto da uno o piu' decreti emessi ai sensi
del  comma  2  dell'art.  13 e cio' non determini una diminuzione del
rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;
  Visto   il   decreto  emesso  il  16 settembre  2005  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali, con il quale e' stato dato avvio ad una
ulteriore  fase  dell'operazione  di cessione e cartolarizzazione dei
crediti  I.N.P.S.  ai  sensi  del  comma 18 dell'art. 13 e dei citati
articoli 3.2 degli originari contratti di cessione;
  Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 13, ai sensi dei
quali,  con  uno  o  piu'  decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze,  emessi  di  concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali,  sono  determinate  le  tipologie  ed  il  valore
nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e
le   modalita'   di   pagamento  dell'eventuale  prezzo  residuo,  le
caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
per finanziare il pagamento del prezzo, nonche' gli impegni accessori
che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni
di   cartolarizzazione,   per   il   buon  esito  dell'operazione  di
cartolarizzazione;
  Visti  l'art.  3  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n.  203,
concernente  disposizioni  in  materia  di  servizio  nazionale della
riscossione   nonche'   le  risoluzioni  rilasciate  a  tal  riguardo
dall'Agenzia delle entrate;
  Considerato  che,  ai sensi del comma 1 dell'art. 13, l'incarico di
consulente    terzo    per   il   monitoraggio   dell'operazione   di
cartolarizzazione e' assolto dalle agenzie di rating;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede
alla  Societa'  di  cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I.
S.p.a.  («SCCI»),  costituita  ai  sensi  del comma 4 dell'art. 13, i
crediti   contributivi  previdenziali  verso  le  aziende  tenute  al
versamento  a  mezzo  di  denuncia  mensile (ivi inclusi i comuni, le
province,  le  regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende») ed i crediti
contributivi  verso  gli  artigiani  ed  i  commercianti  (i «Crediti
artigiani  e commercianti») (di seguito collettivamente indicati come
«Crediti   ceduti»),  unitamente  ai  relativi  oneri  accessori  per
interessi  e  sanzioni  civili,  la  cui  cessione  per  le  medesime
tipologie, di cui agli originari contratti di cessione, si riconferma
in  considerazione  dell'unitarieta'  del  portafoglio a garanzia dei
titoli  emessi  ai  sensi  del  successivo  art.  5. I crediti ceduti
comprendono quelli che:
    i) siano  maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2004
ed entro la data del 31 dicembre 2005 compreso, per tali intendendosi
i  crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare
alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S.
per l'anno finanziario 2005;
    ii)  non  siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del
30 aprile 2005 compreso;
e
    iii)  non  siano  eliminati  dall'I.N.P.S.  in applicazione della
procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e
disciplinata   con   delibera   del   consiglio   di  amministrazione
dell'I.N.P.S.   del   10 febbraio  1998,  n.  210,  entro  il  giorno
immediatamente  precedente  la  data  di  consegna  degli elenchi dei
crediti  ceduti,  che  l'I.N.P.S.  dovra' predisporre e trasmettere a
SCCI come di seguito indicato.
  In  relazione  ai  crediti  ceduti,  l'I.N.P.S.  garantisce  a SCCI
l'importo  nominale  minimo  di  cessione  di  Euro 6.000.000.000,00,
suddiviso  in  Euro  4.200.000.000,00  di  crediti  aziende  ed  Euro
1.800.000.000,00  di  crediti  artigiani  e  commercianti. L'I.N.P.S.
redige,  ai  sensi  del  comma  6  dell'art. 13, appositi elenchi dei
crediti ceduti entro e non oltre il 31 maggio 2006.
  L'apposito  contratto di cessione che I.N.P.S. sottoscrive con SCCI
(il  «Nuovo contratto di cessione») disciplina, inoltre, i meccanismi
di  aggiustamento,  da  applicarsi  tra ciascuna tipologia di crediti
ceduti,   quali   risultanti  dagli  elenchi,  nel  caso  in  cui  si
verifichino eccedenze o carenze rispetto ai relativi importi nominali
minimi garantiti sopra riportati. In particolare saranno adottati per
sopperire  alle  carenze  di  crediti residue dopo l'applicazione dei
meccanismi  di  aggiustamento  di  cui  sopra:  (1)  i  meccanismi di
cessione  di  ulteriori crediti contributivi maturati successivamente
al  31 dicembre  2005,  che l'I.N.P.S. e' tenuto a cedere nel caso in
cui  tale  cessione  sia  possibile  in conformita' all'art. 13 o, in
subordine,  (2)  le modalita' di calcolo degli importi che 1'I.N.P.S.
e'  tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora le cessioni di
cui  al  punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili,
attuate o sufficienti.
  Ai  fini  degli  aggiustamenti  tra  tipologie  di  crediti e delle
cessioni  di  crediti aggiuntivi di cui sopra, i crediti aziende ed i
crediti  artigiani  e commercianti sono conteggiati per un importo da
definire  nel  nuovo  contratto  di cessione con l'approvazione delle
agenzie   di   rating   coinvolte  nell'emissione  sulla  base  delle
proiezioni  di  incasso  relative  a  ciascuna  tipologia nel modello
finanziario dell'operazione, e comunque:
    a) i  crediti  aziende saranno conteggiati per un importo pari al
170% rispetto ai crediti artigiani e commercianti;
e
    b)  i crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un
importo pari al 40% rispetto ai crediti aziende.
  Ai  fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede,
verranno  applicate  alle  residue  carenze  di  crediti  ceduti, per
ciascuna  tipologia  e  secondo  le  modalita'  specificate nel nuovo
contratto di cessione, delle percentuali pari, rispettivamente, a 80%
e 50% del valore nominale dei crediti aziende e dei crediti artigiani
e commercianti.