IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 che modifica e integra la legge n. 1096/1971; Vista la decisione n. 2004/842/CE, della Commissione del 1° dicembre 2004, relativa alle norme applicative con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varieta' per le quali sia stata presentata una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varieta' di specie di piante agricole e delle specie di ortaggi; Visto l'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971, sostituito dall'art. n. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212; Visto l'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante la definizione di commercializzazione; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' per le quali e' stata presentata domanda d'iscrizione di cui all'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971 e dell'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976 i costitutori (o i loro aventi causa, o i loro rappresentanti legali) aventi sede sul territorio nazionale devono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA VIII Servizio sementi - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. La medesima domanda deve essere inoltrata, per conoscenza, all'Ente nazionale sementi elette, via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano.