IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio 1985 che recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame; Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di approvazione; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Per liquame, si intendono le deiezioni animali, nonche' i percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti. 2. Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento, adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.