IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  che  ha  approvato  il  «Nuovo codice della strada» e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  che  ha  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e
27 maggio  1985  che  recano norme per la progettazione, costruzione,
approvazione  e  mantenimento  in  servizio  dei  serbatoi adibiti al
trasporto ed allo spandimento di liquame;
  Considerata  l'esigenza  di  adeguare i criteri di costruzione e di
approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di
liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento
della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di
approvazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Per  liquame,  si  intendono  le  deiezioni  animali, nonche' i
percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti
agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.
  2.  Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato,
attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e
di  spargimento,  adibito  alla  movimentazione,  al trasporto e alla
distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.