L'AUTORITA'
  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 22 novembre 2005;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, l'art. 15 e l'art. 55;
  Vista  la  delibera  n.  36/02/CONS,  del  6 febbraio 2002, recante
«Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un  servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio
universale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
  Vista  la  delibera  n.  180/02/CONS,  del  13 giugno 2002, recante
«Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un  servizio  di elenco telefonico generale: disposizioni attuative»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159
del 9 luglio 2002;
  Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di
numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa»  (nel  seguito  Piano  di  numerazione)  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 1° agosto
2003,  ed in particolare l'art. 24 dell'allegato alla delibera con il
quale  e'  stata  introdotta  la  nuova categoria di numerazioni 12xy
destinata  ai  servizi di informazione abbonati, categoria rubricata,
all'art.  1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non
geografici;
  Vista  la  delibera  n.  15/04/CIR,  del  3 novembre  2004, recante
«Attribuzione  dei  diritti  d'uso delle numerazioni per i servizi di
informazione  abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;
  Vista   la  delibera  n.  12/05/CIR  del  19 maggio  2005,  recante
«Modifica  del  calendario  di apertura delle numerazioni per servizi
informazione  abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 131 dell'8 giugno 2005, con la quale e' stata
fissata  al  1° ottobre  2005  la  data di apertura al pubblico delle
numerazioni  per  i servizi di informazione abbonati e al 1° dicembre
2005  la  data  di  cessazione  dell'offerta del medesimo servizio su
numerazioni  in decade 4 stabilita dall'art. 8, comma 1, della citata
delibera n. 15/04/CIR;
  Considerato  che  l'attivita' di vigilanza sul processo di apertura
del  servizio  informazioni  elenco  abbonati  su numerazioni 12xy ha
posto in luce una insufficiente trasparenza dei messaggi informativi,
con  particolare riferimenti al rispetto, da parte degli operatori di
accesso,  dei  criteri  di  neutralita'  del messaggio previsti dalla
delibera n. 15/04/CIR;
  Considerato  altresi' che l'attivita' di vigilanza ha posto in luce
carenze  nelle  modalita'  di  pubblicazione  delle  informazioni sui
prezzi  all'utenza  che,  essendo  forniti  in  maniera non uniforme,
possono generare incertezze nei confronti dei consumatori;
  Richiamato  l'art.  20  del Piano di numerazione di cui alla citata
delibera  n.  9/03/CIR, che elenca le numerazioni su cui e' possibile
erogare  servizi  a  sovrapprezzo  e  vieta che detti servizi possano
essere  offerti  su  numerazioni  differenti  da quelle ivi previste,
nonche'  il  punto 43  delle  premesse alla delibera n. 15/04/CIR nel
quale  si ribadisce che «il mantenimento del servizio di informazioni
abbonati  sulle  numerazioni  in  decade  4  violerebbe i principi di
obiettivita',  trasparenza  e  non discriminazione previsti dall'art.
15,  comma  2,  del  Codice.  Infatti, le numerazioni in decade 4, in
quanto  numeri  interni  di  rete,  sono  a  disposizione  solo degli
operatori di accesso, i quali sarebbero gli unici a poter disporre di
una  numerazione  piu'  breve  sulla  quale  offrire  il  servizio di
informazione  abbonati.  E' evidente, quindi, che la salvaguardia del
principio  di  parita' di trattamento, sancito dall'art. 15, comma 2,
del  Codice,  non  consente  di mantenere il servizio di informazione
abbonati  sulle  numerazioni  in  decade  4.  Tale  misura, pertanto,
risulta  coerente  con il Piano di numerazione che all'art. 20 elenca
le  specifiche  e  tassative  numerazioni su cui e' possibile erogare
servizi   a   sovrapprezzo,  tra  i  quali  rientra  il  servizio  di
informazione  abbonati,  e vieta espressamente l'offerta di servizi a
sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle elencate»;
  Considerato  che  gli  esiti  dell'attivita'  di vigilanza sull'uso
delle numerazioni in decade 4 sono stati segnalati al Ministero delle
comunicazioni,   competente,   ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto
legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  a  vigilare  sulla  coerenza
dell'impiego  delle  numerazioni  con  le  tipologie di servizi per i
quali   le   numerazioni   stesse  sono  disciplinate  dal  piano  di
numerazione;
  Ritenuto  necessario  chiarire  che,  successivamente  alla data di
cessazione dell'offerta del servizio di informazione elenco abbonati,
in  qualsiasi  modalita'  realizzati,  su  numerazioni  in  decade 4,
fissata  al  1° dicembre  2005,  le  medesime numerazioni in decade 4
possono  essere  utilizzate  solo per gli scopi previsti dal Piano di
numerazione;
  Ritenuto  altresi'  necessario chiarire che, ai sensi dell'art. 10,
comma  2,  del  Piano di numerazione, le numerazioni in decade 4 sono
dedicate  ai  servizi  forniti dall'operatore stesso correlati con le
funzionalita'  di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra
reti  di operatori diversi e che tali ultimi servizi debbono comunque
essere  offerti nel rispetto delle vigenti normative, con riferimento
tra  l'altro  alle  normative  sul blocco selettivo di chiamata e sui
servizi a sovrapprezzo;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  ed  urgente  individuare puntuali
modalita' per la cessazione del servizio informazioni elenco abbonati
offerto  su  numerazione  in  decade  4  e  di  corretta informazione
ispirata  ai  principi  di  neutralita'  e  trasparenza,  al  fine di
tutelare gli interessi degli utenti e salvaguardare la concorrenza;
  Ritenuto  inoltre  necessario, ai fini di una corretta informazione
alla clientela, pubblicare i prezzi dei servizi informazione abbonati
secondo una modalita' uniforme e trasparente e che faciliti le scelte
dei consumatori;
  Udita  la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli
relatori  ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
         Modalita' di cessazione dell'uso delle numerazioni
      in decade 4 per il servizio informazioni elenco abbonati
  1.  A partire dal 1° dicembre 2005, data di cessazione dell'offerta
di  servizi  di  informazione  abbonati sulle numerazioni per servizi
interni  di  rete in decade 4, e' fatto divieto di istradamento delle
chiamate  dirette  a  tali numerazioni, automatico o da operatore, su
altra  numerazione che offra servizi di informazioni elenco abbonati,
nonche' di fornire agli utenti messaggi che contengono indicazioni in
merito ad una o piu' numerazioni specifiche assegnate alle imprese.
  2.  Le  numerazioni  in  decade  4, tra cui quelle impiegate per il
servizio  informazioni  elenco  abbonati  prima del 1° dicembre 2005,
sono  utilizzate  per servizi forniti dall'operatore correlati con le
funzionalita'  di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra
reti  di  operatori  diversi,  secondo  quanto previsto dall'art. 10,
comma 2, della delibera n. 9/03/CIR.
  3.  Gli  operatori  di  accesso forniscono agli utenti che accedono
alla  numerazione di cui al comma 2 un messaggio informativo gratuito
secondo  le  modalita' e la tempistica di cui ai successivi commi. Al
termine   del  messaggio  deve  essere  consentito  al  chiamante  di
disconnettersi entro un termine non inferiore a cinque secondi, senza
alcun addebito.
  4.  Il  messaggio  di cui al comma 3 deve informare l'utente che il
servizio  informazioni  elenco abbonati non e' piu' disponibile sulla
numerazione  chiamata  e  che lo stesso e' fruibile sulle numerazioni
12xy, senza contenere indicazioni in merito ad una o piu' numerazioni
specifiche  assegnate alle imprese. I medesimi criteri di neutralita'
si   applicano   a   qualsivoglia   messaggio   o   comunicazione   o
interlocuzione  si  producano  nell'ambito  della chiamata o comunque
connessi alla chiamata.
  5.  Le  disposizioni  relative  alla  modalita'  di  cessazione del
servizio di cui ai commi precedenti sono applicate, in via d'urgenza,
per  un  periodo  non  inferiore  a  centottanta giorni a partire dal
1° dicembre 2005.