IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive
per l'imprenditoria femminile»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314 concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento
relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;
  Visto  l'art. 2, comma 1, del citato decreto, ai sensi del quale il
Ministro  delle  attivita'  produttive  provvede,  previo  parere del
Comitato  per  l'imprenditoria  femminile,  alla  ripartizione  delle
risorse  finanziarie  disponibili  tra  gli  interventi  indicati dal
medesimo  articolo  alle lettere a) e b), rispettivamente riguardanti
le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art.
21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
  Visto  il  proprio decreto in data 3 dicembre 2004, con il quale le
risorse  finanziarie 2004, a favore dell'imprenditoria femminile pari
a Euro 51.645.690,00 sono state interamente assegnate agli interventi
di  cui  all'art.  2  comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;
  Visto   che   risulta   disponibile   in   bilancio   l'importo  di
Euro 24.500.000,00    in    favore    degli   interventi   a   favore
dell'imprenditoria femminile;
  Considerato  che  il  Comitato per l'imprenditoria femminile di cui
all'art.  10  della  citata  legge  n.  215/1992,  nella riunione del
28 luglio  2005,  ha espresso ai sensi dell'art. 2 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 314/2000, parere favorevole alla
proposta  che  le predette disponibilita' siano interamente assegnate
agli  interventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica medesimo;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.   314/2000,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  delle  attivita'
produttive  determina  la  quota  delle  risorse  finanziarie statali
disponibili  da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per
l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della
quota   di  popolazione  femminile  residente  ponderata,  in  misura
direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;
  Visti  gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  28 luglio  2000,  n.  314, che stabiliscono che gli oneri
derivanti  dalle  convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento
dell'attivita'  istruttoria  e per l'attivita' ispettiva sui soggetti
che  hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti
previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'importo  di  Euro  24.500.000,00 disponibile per gli interventi a
favore  dell'imprenditoria  femminile  e'  interamente assegnato agli
interventi  di  cui  all'art.  2 comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.