IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive provvede, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi indicati dal medesimo articolo alle lettere a) e b), rispettivamente riguardanti le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2004, con il quale le risorse finanziarie 2004, a favore dell'imprenditoria femminile pari a Euro 51.645.690,00 sono state interamente assegnate agli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314; Visto che risulta disponibile in bilancio l'importo di Euro 24.500.000,00 in favore degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Considerato che il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, nella riunione del 28 luglio 2005, ha espresso ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, parere favorevole alla proposta che le predette disponibilita' siano interamente assegnate agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica medesimo; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive determina la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile; Visti gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e per l'attivita' ispettiva sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); Decreta: Art. 1. L'importo di Euro 24.500.000,00 disponibile per gli interventi a favore dell'imprenditoria femminile e' interamente assegnato agli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.