IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive
per l'imprenditoria femminile»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n.  314,  concernente  il  «Regolamento  per  la  semplificazione del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
    Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.   314/2000,  che  stabilisce  che  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  fissa  i  termini  per  la presentazione delle domande di
agevolazione,  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123;
    Visto  altresi'  l'art.  12,  comma  4  del  predetto decreto del
Presidente  della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero
delle  attivita'  produttive  rende  noto,  con  lo  stesso  decreto,
l'importo  delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per
ogni   regione   e  provincia  autonoma  e  i  criteri  di  priorita'
eventualmente  indicati  da  queste  ultime  ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo;
    Visti  i  decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto
2005  con  i  quali,  ai  sensi dell'art. 11 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite, tra le
regioni  e  le  province  autonome,  le  risorse  finanziarie statali
disponibili a favore degli interventi per l'imprenditoria femminile;
    Visto  il  decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale
e'  stato  stabilito  un  limite minimo e massimo di investimento per
l'accesso  alle  agevolazioni e sono stati altresi' fissati i criteri
di  priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il
territorio  nazionale,  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 10 del
sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  2 febbraio 2001 cosi' come
modificato  con  successivo decreto ministeriale del 2 dicembre 2005,
con  il  quale  sono  state  individuate le misure delle agevolazioni
concedibili,  in  conformita'  a quanto disposto dagli articoli 5 e 6
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
    Visto  l'art.  72  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze
2 novembre  2004,  concernente  i «Criteri e modalita' di concessione
delle  agevolazioni  di  competenza  del  Ministero  delle  attivita'
produttive,  a  valere  sui  fondi  rotativi  per  le imprese, di cui
all'art.  72  della legge 27 dicembre 2002, n. 289», secondo il quale
il  contributo  previsto  dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000,  relativamente  ai bandi
emanati dal primo gennaio 2003, e' concesso per il 50% sotto forma di
contributo   in   conto   capitale  e  per  il  50%  sotto  forma  di
finanziamento  a  tasso  agevolato  nella misura dello 0.50 per cento
annuo;
    Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata
ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del citato decreto del Presidente
della  Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni
esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;
    Viste  le  comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province
autonome  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 3 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000  con  le quali sono state
indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse
statali  ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle
graduatorie;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. Il  termine  iniziale  del  bando  per  la presentazione delle
domande  da  parte  delle  imprese  per l'accesso alle agevolazioni a
favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 luglio  2000, n. 314, e' fissato al
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  della  circolare  esplicativa  n.  946342  del
5 dicembre 2005, citata in premessa.
    2. Il  termine  finale  di presentazione delle domande e' fissato
allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di
cui al precedente comma 1.