IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997); Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero delle attivita' produttive fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; Visto altresi' l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attivita' produttive rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorita' eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; Visti i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 con i quali, ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite, tra le regioni e le province autonome, le risorse finanziarie statali disponibili a favore degli interventi per l'imprenditoria femminile; Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale e' stato stabilito un limite minimo e massimo di investimento per l'accesso alle agevolazioni e sono stati altresi' fissati i criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001 cosi' come modificato con successivo decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, concernente i «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», secondo il quale il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, e' concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento annuo; Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande; Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie; Decreta: Art. 1. 1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 946342 del 5 dicembre 2005, citata in premessa. 2. Il termine finale di presentazione delle domande e' fissato allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al precedente comma 1.