IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del
Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli, sono state individuate le
fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal
sopracitato  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80,  in  quanto, mediante la concessione e/o la
proroga  del  trattamento  di  mobilita',  potra' essere agevolata la
gestione  delle  problematiche  occupazionali  relative alle suddette
fattispecie,   mediante  il  graduale  e  progressivo  reimpiego  dei
lavoratori interessati;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti
nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Visti  gli  elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di
mobilita'  e/o  alle  proroghe  del  medesimo  trattamento,  vidimati
dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;
  Ritenuto,  per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la
proroga  del  trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in
favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso
precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo
stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge
14 maggio 2005, n. 80;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n.
311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal
1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del
trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno
2005,  in  favore  di  un  numero  massimo  di 12 ex dipendenti della
societa'  Natura  Italia  S.r.l. di Lucera (Foggia), i cui nominativi
sono   indicati  nell'elenco,  vidimato  dall'I.N.P.S.,  allegato  al
sopraccitato  accordo,  tra  i  fruitori del trattamento in questione
fino  al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, del decreto n. 35192
del  29 novembre  2004  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
registrato  alla  Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6,
foglio n. 378.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 189.149,76.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.