IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha istituito la Commissione unica sui dispositivi medici quale organo
consultivo  tecnico  del  Ministero  della  salute, con il compito di
definire  e  aggiornare  il  repertorio  dei  dispositivi medici e di
classificare  tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con
l'indicazione del prezzo di riferimento;
  Visto il verbale della seduta del 13 luglio 2005, dal quale risulta
che  dalla  predetta  Commissione  e' stata completata l'elaborazione
della  classificazione dei dispositivi medici diversi dai dispositivi
diagnostici  in  vitro,  mentre e' ancora necessario ulteriore lavoro
istruttorio  ai  fini  della  definizione  della  classificazione dei
dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  Considerato   che   la   stessa  Commissione  ha  ritenuto  che  la
classificazione  in  classi  e sottoclassi specifiche richiesta dalla
legge 289 del 2002 debba riguardare tutti i prodotti rientranti nella
definizione comunitaria di «dispositivo medico», ma possa articolarsi
in  due  parti  distinte,  per  tener  conto  della  specificita' dei
dispositivi   medico-diagnostici   in   vitro  rispetto  ai  restanti
dispositivi;
  Ritenuto   che,   alla   luce  delle  deliberazioni  assunte  dalla
Commissione unica sui dispositivi medici, si puo' gia' procedere alla
approvazione   della   parte   della  classificazione  riguardante  i
dispositivi  medici  disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio
1997,  n.  46  e  successive  modificazioni  e  i  dispositivi medici
impiantabili  attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 507;
  Considerata   l'opportunita'  di  stabilire  agevoli  modalita'  di
approvazione   e   di   pubblicazione   degli   aggiornamenti   della
classificazione che non alterino l'attuale assetto classificatorio;
  Rilevato  che  la  classificazione dei dispositivi medici elaborata
dalla  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici  dovrebbe  essere
utilizzata  anche ai fini degli adempimenti informativi delle Aziende
sanitarie  previsti dal comma 5 dell'art. 57 della legge n. 289/2002,
tenuto  conto della stretta correlazione fra le disposizioni dei vari
comma di quello stesso articolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata la classificazione dei dispositivi medici allegata
al   presente   decreto,   elaborata   dalla  Commissione  unica  sui
dispositivi   medici   (CUD)   ai  sensi  dell'art.  57  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289.
  2.  La  classificazione  di cui al comma 1, riferita ai dispositivi
medici  disciplinati dai decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507
e  24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, costituisce la
prima  parte della «Classificazione nazionale dei dispositivi medici»
(CND), destinata ad essere utilizzata in tutte le attivita' attinenti
alla  commercializzazione  dei dispositivi sul territorio nazionale e
alle  attivita'  di sorveglianza, vigilanza e certificazione da parte
delle  autorita'  competenti e degli organismi notificati. La seconda
parte     della     classificazione,    riferita    ai    dispositivi
medico-diagnostici   in   vitro,   sara'   approvata  con  successivo
provvedimento   previa  deliberazione  della  Commissione  unica  sui
dispositivi medici.