IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito la Commissione unica sui dispositivi medici quale organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento; Visto il verbale della seduta del 13 luglio 2005, dal quale risulta che dalla predetta Commissione e' stata completata l'elaborazione della classificazione dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro, mentre e' ancora necessario ulteriore lavoro istruttorio ai fini della definizione della classificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; Considerato che la stessa Commissione ha ritenuto che la classificazione in classi e sottoclassi specifiche richiesta dalla legge 289 del 2002 debba riguardare tutti i prodotti rientranti nella definizione comunitaria di «dispositivo medico», ma possa articolarsi in due parti distinte, per tener conto della specificita' dei dispositivi medico-diagnostici in vitro rispetto ai restanti dispositivi; Ritenuto che, alla luce delle deliberazioni assunte dalla Commissione unica sui dispositivi medici, si puo' gia' procedere alla approvazione della parte della classificazione riguardante i dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e i dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507; Considerata l'opportunita' di stabilire agevoli modalita' di approvazione e di pubblicazione degli aggiornamenti della classificazione che non alterino l'attuale assetto classificatorio; Rilevato che la classificazione dei dispositivi medici elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici dovrebbe essere utilizzata anche ai fini degli adempimenti informativi delle Aziende sanitarie previsti dal comma 5 dell'art. 57 della legge n. 289/2002, tenuto conto della stretta correlazione fra le disposizioni dei vari comma di quello stesso articolo; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata la classificazione dei dispositivi medici allegata al presente decreto, elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) ai sensi dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. La classificazione di cui al comma 1, riferita ai dispositivi medici disciplinati dai decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507 e 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, costituisce la prima parte della «Classificazione nazionale dei dispositivi medici» (CND), destinata ad essere utilizzata in tutte le attivita' attinenti alla commercializzazione dei dispositivi sul territorio nazionale e alle attivita' di sorveglianza, vigilanza e certificazione da parte delle autorita' competenti e degli organismi notificati. La seconda parte della classificazione, riferita ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, sara' approvata con successivo provvedimento previa deliberazione della Commissione unica sui dispositivi medici.