Alle imprese interessate
                                  Alle organizzazioni imprenditoriali
                                  Al MCC S.p.A.
                                  All'Artigiancassa S.p.A.

    Con  circolare  n.  1151489  del  22  novembre  2002  sono  state
riemanate  disposizioni ed istruzioni sulle modalita' e procedure per
la  presentazione  delle domande e la concessione ed erogazione delle
agevolazioni  a  favore  dell'imprenditoria  femminile  previste  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 luglio 2000 n. 314, di
seguito denominato «Regolamento».
    In    occasione    dell'avvio    del   sesto   bando,   destinato
all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  statali  del  2004, si
ritiene  opportuno  riemanare  le predette disposizioni, introducendo
ulteriori chiarimenti e precisazioni, e aggiornare la modulistica.
    La   presente   circolare  recepisce,  inoltre,  le  disposizioni
contenute  nell'art.  72  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel
decreto  ministeriale  2 novembre 2004 in merito alle nuove modalita'
di   concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni.  Secondo  tali
disposizioni,  a  partire  dal  sesto  bando di attuazione, l'importo
delle  agevolazioni,  calcolato  sulla  base di quanto riportato agli
articoli  5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000,  n.  314,  e'  concesso per il 50% sotto forma di contributo in
conto  capitale  e per il restante 50% sotto forma di finanziamento a
tasso agevolato.
    Si   sottolinea,  infine,  che  come  stabilito  con  il  decreto
ministeriale  del  25  novembre  2005, l'accesso alle agevolazioni in
favore  dell'imprenditoria  femminile  e'  consentito ai progetti che
prevedono  un  investimento  complessivo  ammissibile non inferiore a
60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.


   PARTE  I: Interventi destinati alla concessione delle agevolazioni
per le iniziative imprenditoriali

   PREMESSE

   Sulla  base  delle  risorse  finanziarie disponibili assegnate, ai
sensi  dell'articolo  2  del  Regolamento,  agli  interventi  per  la
promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione
di  servizi  reali,  e'  prevista  la concessione di un contributo in
conto  capitale  e  di  un  finanziamento  a  tasso agevolato di pari
importo  alle  imprese che ne abbiano fatto richiesta entro i termini
fissati  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive. La
concessione  delle agevolazioni avviene mediante un sistema a bandi e
graduatorie.

   Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno il Ministro delle attivita'
produttive   ripartisce,   in   base  ai  criteri  oggettivi  fissati
dall'articolo  11  del  Regolamento, le risorse finanziarie destinate
agli  interventi a favore dell'imprenditoria femminile tra le Regioni
e le Province autonome, dandone comunicazione alle stesse.

   Al  fine  di  incrementare  la  dotazione finanziaria e di rendere
l'intervento agevolativo piu' rispondente alle effettive esigenze del
territorio,  il  Regolamento  prevede  un  forte coinvolgimento delle
Regioni  e  delle  Province  autonome  nella gestione dell'intervento
stesso.  Queste  ultime,  infatti,  possono  disporre un'integrazione
delle  risorse statali cosi' assegnate, nella misura minima stabilita
dall'articolo  12,  comma 1, del Regolamento, individuare particolari
aree   del  proprio  territorio  e  specifiche  attivita'  economiche
considerate  prioritarie  per  lo  sviluppo  ai fini della formazione
delle   graduatorie  e  gestire  direttamente  tutte  le  fasi  dell'
intervento,  dalla  ricezione  delle  domande  di  agevolazione  fino
all'erogazione dei contributi.

   Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno,
comunicano   al  Ministero  delle  attivita'  produttive  le  risorse
regionali  stanziate ed i criteri di priorita' indicati da utilizzare
per le graduatorie di cui al punto 10.3 riferite al medesimo anno.

   Le  risorse  complessivamente disponibili per la concessione delle
agevolazioni  ed  i  criteri  di  priorita'  fissati  dalle Regioni o
Province  autonome  da  utilizzare per le graduatorie, sono resi noti
con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

   Le  domande  di  agevolazione possono essere presentate durante il
periodo  di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta
in volta con apposito decreto ministeriale.

   Le  domande pervenute sono sottoposte ad un'istruttoria e, qualora
ritenute ammissibili, sono inserite in distinte graduatorie regionali
articolate nei seguenti tre macrosettori:
    - "agricoltura";
    - "manifatturiero e assimilati";
    - "commercio, turismo e servizi".

   All'interno   delle   graduatorie,  le  domande  ammissibili  sono
ordinate  in  senso  decrescente sulla base di un punteggio derivante
dall'applicazione  dei  criteri  di  priorita'  validi  su  tutto  il
territorio  nazionale,  fissati  con il suddetto decreto del Ministro
delle   attivita'  produttive  del  25  novembre  2005  e  di  quelli
territoriali e settoriali nel caso in cui questi siano stati indicati
dalla Regione o Provincia autonoma.

   Le  risorse  finanziarie  disponibili  vengono  assegnate, fino ad
esaurimento dei fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo
l'ordine decrescente.

   Le  agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due
quote:  la  prima  quota,  pari al 30% delle agevolazioni concesse, a
fronte   della   realizzazione  di  una  corrispondente  quota  degli
investimenti  ammessi;  la seconda, pari al 70% delle agevolazioni, a
seguito  della  totale realizzazione del programma e dell'invio della
documentazione  finale di spesa. Dalla seconda quota e' trattenuto un
importo  pari  al  10% dell'agevolazione concessa, da erogarsi dopo i
controlli  effettuati  sulla  documentazione  di spesa e le eventuali
verifiche  in  loco  ed  in  ogni  caso  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 15 comma 2 del Regolamento.

   La  prima  quota  puo' essere erogata a titolo di anticipazione su
richiesta   dell'impresa   e  dietro  presentazione  di  fideiussione
bancaria  o  polizza  assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima
richiesta,  di  importo pari alla somma da erogare. L'Amministrazione
competente  puo' in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione
del  programma,  disporre  tutte  le  ispezioni  e verifiche ritenute
opportune.


   1 - SOGGETTI BENEFICIARI

   1.1.  Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  in  questione  le
imprese   rispondenti  ai  requisiti  di  "prevalente  partecipazione
femminile"  e  di  "dimensione  di  piccola impresa" come definiti ai
successivi  punti 1.2 e 1.3. Alla data di presentazione della domanda
di agevolazioni, le imprese richiedenti devono essere gia' costituite
ed  iscritte  al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a
tale  data  non risultino ancora iscritte al predetto registro devono
almeno aver fatto richiesta di iscrizione allo stesso oltre ad essere
in  possesso  del numero di partita I.V.A; l'iscrizione deve comunque
avvenire  ed  essere comprovata entro la data di chiusura dei termini
di  presentazione  delle domande di agevolazione di cui al successivo
punto 9.1.

   Alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazioni il
soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita'
dell'immobile  dell'unita'  locale ove viene realizzato il programma,
rilevabile   da   idoneo  titolo  di  proprieta',  diritto  reale  di
godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un
atto  o  un  contratto  costitutivo  di tali diritti in data certa di
fronte  a  terzi,  ovvero da un contratto preliminare di cui all'art.
1351 del codice civile previamente registrato. Alla suddetta data gli
immobili  devono  essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita'
da  svolgere,  ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione  d'uso  come  risultante  da  idonea documentazione o da
perizia giurata resa da tecnico abilitato. La predetta disponibilita'
deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo
di cui all'art. 19, comma 2 del Regolamento.

   1.2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono:

    - a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
    -  b)  le societa' di persone e le societa' cooperative in cui il
numero  di  donne  socie  rappresenti almeno il 60% dei componenti la
compagine   sociale,   indipendentemente   dalle  quote  di  capitale
detenute;
    -  c)  le societa' di capitali in cui le donne detengano almeno i
due  terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi
del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

   Il  predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa
deve  sussistere  al  momento  della  presentazione  della domanda ed
essere  mantenuto  per  un  periodo di almeno cinque anni a decorrere
dalla   data   di   concessione  dell'agevolazione,  pena  la  revoca
dell'agevolazione    medesima.    Ai    fini   della   verifica   del
soddisfacimento  del  predetto  requisito,  si  pone  attenzione alla
sostanziale  continuita'  del  possesso  del  requisito medesimo, non
considerando,   in   caso   di   perdita  temporanea,  i  periodi  di
interruzione  dovuti  ai  tempi tecnici necessari per ripristinare la
situazione  di  conformita' alla norma. In ogni caso, tale periodo di
interruzione,  continuativo  o  frazionato  che  sia, non puo' essere
maggiore  di  sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza
dell'obbligo.

   1.3 Le imprese sono definite di "piccola dimensione"sulla base dei
criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005.


   2 - SETTORI AMMISSIBILI

   2.1  Sono  agevolabili  i  programmi di investimento presentati da
imprese,  anche  artigiane,  operanti  nei  settori dell'agricoltura,
dell'industria, del commercio, dei servizi, del turismo come indicato
dall' articolo 2 della legge n. 215/92.

   L'applicazione  della legge n. 215/92, in quanto aiuto di Stato ed
intervento   eventualmente  cofinanziato  nell'ambito  dei  programmi
regionali  finalizzati  all'utilizzo  delle  risorse  comunitarie  e'
subordinata,  ai  fini  della  piena  rispondenza  alle  disposizioni
comunitarie   in   vigore,   a  talune  limitazioni  riguardanti,  in
particolare,   i   settori   agevolabili   e  le  spese  ammissibili.
Relativamente  ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di
essi,  ed  in particolare, con riferimento alla Classificazione delle
Attivita'  economiche  ISTAT 2002, alcune divisioni, gruppi, classi o
categorie   sono   soggetti  a  divieti  e/o  limitazioni,  che  sono
specificati nell'Allegato n. 1.

   Per quanto riguarda i settori della produzione agricola primaria e
della  trasformazione  e commercializzazione di prodotto agricoli, si
ricorda   che,   secondo   quanto   stabilito  dagli  orientamenti  e
regolamenti  dell'Unione europea, la concessione degli aiuti di Stato
e'  subordinata  alla  verifica  dell'esistenza di normali sbocchi di
mercato  da  parte  di  ciascuno  Stato membro. Considerando che, per
l'Italia,  la  competenza  in  materia  e'  attribuita alle Regioni e
Province  Autonome, le predette verifiche e la conseguente fissazione
di  limiti e condizioni di ammissibilita' sono demandate a tali enti,
che  provvedono  attraverso  i  propri  Programmi Operativi Regionali
(POR)  ed  i relativi Complementi di Programmazione (CdP), per quanto
concerne le regioni del Mezzogiorno, e attraverso i Piani di Sviluppo
Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni del Centro - nord.

   Si  rammenta  infine  che  per i settori della produzione agricola
primaria  e  della  trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli,  la  concessione delle agevolazioni e' subordinata anche al
rispetto delle disposizioni di cui ai punti 15 e segg. della presente
circolare.

   2.2  Ai  sensi  dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento e ai fini
dell'inserimento   dei   programmi   ammissibili   nelle  graduatorie
articolate  per  "macrosettori",  si  fa  riferimento  al  codice  di
attivita'  di  cui  alla  Classificazione  delle attivita' economiche
ISTAT   2002  relativo  all'attivita'  effettiva  svolta  o  prevista
nell'unita'  locale  oggetto  del  programma  di investimenti. In tal
senso si precisa che:
    - nel   macrosettore   "agricoltura"  sono  inserite  le  domande
riguardanti  i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di
cui  alle  sezioni  A  e  B  della  Classificazione  delle  attivita'
economiche ISTAT 2002;
    - nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le
domande  riguardanti  i  programmi  da  realizzare  nell'ambito delle
attivita'  di  cui  alle  sezioni  C, D, E ed F della Classificazione
delle attivita' economiche ISTAT 2002;
    - nel  macrosettore  "commercio, turismo e servizi" sono inserite
le  domande  riguardanti  i programmi da realizzare nell'ambito delle
attivita' di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta
Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002.

   2.3   I  programmi  di  investimento  relativi  allo  svolgimento,
nell'ambito  della  stessa unita' locale, di attivita' appartenenti a
diversi settori vengono inseriti nella graduatoria del "macrosettore"
in  cui  rientra  l'attivita'  prevalente.  A  tal  fine si considera
prevalente l'attivita' alla quale e' destinato il valore maggiore, in
percentuale,  dei  beni  oggetto  dell'investimento. Tale indicazione
deve  essere  fornita  dall'impresa  nella  Scheda  Tecnica di cui al
successivo punto 9.1.

   In  tali  casi la prevalenza degli investimenti, che ha comportato
l'inserimento   del   programma  nella  graduatoria  relativa  ad  un
determinato  "macrosettore",  deve  essere  mantenuta  nell'effettiva
realizzazione   del   programma   medesimo,   pena  la  revoca  delle
agevolazioni.   Le   variazioni   che   comportino   un   cambiamento
dell'attivita'   originariamente   individuata   nel   programma   di
investimenti,   benche'  non  determinanti  l'assegnazione  ad  altro
macrosettore, saranno in ogni caso valutate al fine di verificare che
il  programma  realizzato  non  si discosti sostanzialmente da quello
approvato  per  natura  e  obiettivi, fermo restando che non potranno
essere    ammesse    variazioni    che   comportino   l'inquadramento
dell'attivita' in una diversa divisione della classificazione ISTAT.


   3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

   3.1   Le  imprese  richiedenti  possono  promuovere  programmi  di
investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate in tutto il
territorio  nazionale.  Per  "unita' locale" si intende la struttura,
anche  articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi e
funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attivita'
ammissibile   alle  agevolazioni,  dotata  di  autonomia  produttiva,
tecnica,  organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di
agevolazione  deve  riferirsi ad una sola unita' locale oggetto di un
programma  di  investimenti  rientrante nelle tipologie di iniziativa
previste al successivo punto 3.2. Le imprese che intendono richiedere
le  agevolazioni per programmi di investimento relativi a piu' unita'
locali  distinte  devono presentare una domanda per ognuna di esse ed
il  numero di occupati attivati da ciascun programma, di cui ai punti
11.2  ed 11.3, e' rilevato con riferimento alla singola unita' locale
interessata  dal  programma stesso. Non e' consentito presentare, per
lo stesso bando, piu' domande riferite alla medesima unita' locale.

   3.2  Il  programma di investimenti da agevolare puo' riguardare le
seguenti tipologie di iniziativa:

      1) "avvio di attivita'" imprenditoriale;
      2)  "acquisto  di  attivita'  preesistente";  rientra  in  tale
tipologia  il  rilevamento  di un'attivita' preesistente o di un ramo
d'azienda  mediante  atto  di  acquisto, ovvero mediante contratto di
locazione con durata almeno pari a cinque anni dalla stipula;
      3)  realizzazione  di  "progetti aziendali innovativi" connessi
all'introduzione  di  qualificazione  e  di  innovazione di prodotto,
tecnologica  o  organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e
all'ammodernamento dell'attivita' esercitata;
      4)  "acquisizione  dei  servizi  reali",  destinati all'aumento
della  produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento
delle  tecnologie,  alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento
dei  prodotti,  all'acquisizione  di nuove tecniche di produzione, di
gestione  e  di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi
di qualita'.

   Ciascuna  domanda  puo'  essere  riferita  soltanto  ad  una delle
tipologie   sopra   indicate,  fermo  restando  che  nell'ambito  dei
programmi  riguardanti  le  tipologie  di  cui  ai  punti 1), 2) e 3)
possono  essere  previste  anche  spese  per  acquisizione di servizi
reali.

   Rientrano  nelle  tipologie  "avvio  di  attivita'" e "acquisto di
attivita'  preesistenti"  i  programmi  che hanno per oggetto l'avvio
dell'esercizio  di  un'attivita'  economica o l'acquisto di attivita'
preesistenti   da   parte   di   imprese   che  precedentemente  alla
realizzazione  del programma medesimo non svolgevano alcuna attivita'
imprenditoriale.    Ai   fini   dell'applicazione   di   quest'ultima
disposizione,  si  considerano  tali  le  imprese  che  alla  data di
presentazione  della domanda (ovvero alla data di avvio del programma
per i programmi gia' avviati, secondo le disposizioni di cui punto 5)
e  a  decorrere  dai  due  esercizi precedenti detta data non abbiano
conseguito alcun fatturato derivante dall'attivita' di impresa.

   3.3  L'acquisto  di attivita' preesistente puo' essere effettuato,
nelle  forme  previste  dalla normativa civilistica, mediante atto di
acquisto, ovvero di locazione, dell'attivita' o di un ramo d'azienda.
La  domanda  deve contenere gli elementi necessari all'individuazione
dell'attivita'  che  si  intende  rilevare,  quali la denominazione o
ragione  sociale  e  l'ubicazione,  nonche' l'indicazione dei singoli
beni  acquistati  e  del  relativo  valore. Gli atti di acquisto o di
locazione,  in  ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di
richiesta  di  erogazione  della  prima  nota  delle  agevolazioni ed
alleati  alla stessa come previsto al successivo punto 12.2. Gli atti
di  acquisto,  devono  recare,  relativamente  al prezzo complessivo,
indicazione  separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle
licenze,  agli  eventuali  immobili e ai beni strumentali materiali e
immateriali  oggetto  del trasferimento. Qualora tali atti d'acquisto
non contengano l'indicazione dettagliata dei singoli beni strumentali
materiali  ed  immateriali  e del loro rispettivo valore, agli stessi
dovra'   essere  allegata  perizia  giurata,  redatta  da  un  libero
professionista  iscritto  ad  albo  professionale  riconosciuto,  che
riporti la predetta indicazione.

   3.4  Rientrano  nella  tipologia "progetti aziendali innovativi" i
programmi  connessi  alla reale esigenza delle imprese di innovazione
di  prodotto  o  di  processo, ovvero organizzativa e gestionale, che
siano attivati da soggetti che gia' esercitano un'attivita' economica
al  momento  della  presentazione  della domanda, ovvero di avvio del
programma,  se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza
di    innovazione,   la   quale   puo'   essere   finalizzata   anche
all'ampliamento,  all'ammodernamento  dell'attivita',  deve risultare
attraverso  una  chiara  indicazione,  nella  parte descrittiva della
Scheda  Tecnica  di  cui  al successivo punto 9.1, degli obiettivi da
raggiungere  attraverso  il  programma  medesimo.  Rientrano altresi'
nella  tipologia "progetti aziendali innovativi", purche' rispondenti
alle  suddette  esigenze  di  innovazione,  i programmi relativi alla
realizzazione  di  nuove  unita'  locali da parte di imprese che gia'
esercitano  un'attivita'  economica  al  momento  della presentazione
della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente.

   3.5  I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati
nell'elenco  di  cui  all'Allegato  n. 2. Ai fini dell'ammissibilita'
alle  agevolazioni,  tali  servizi  devono  essere forniti in base ad
appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con:

    - imprese  e  societa',  anche  in forma cooperativa, iscritte al
Registro delle imprese;
    - enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica;
    - professionisti  iscritti  ad  un  albo professionale legalmente
riconosciuto.

   I  predetti  soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non
prevalente,  dell'apporto  di  professionalita' esterna, senza alcuna
forma di intermediazione.

   I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le
finalita' delle prestazioni previste.


   4 - SPESE AMMISSIBILI

   4.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA
e di altre imposte e tasse, relative a:

    - a) impianti generali;
    - b) macchinari e attrezzature;
    - c) brevetti;
    - d) software;
    - e)  opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione
lavori,  nel  limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e
b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare
il 5% dell'importo ammesso per opere murarie;
    - f)   studi  di  fattibilita'  e  piani  d'impresa,  comprensivi
dell'analisi  di  mercato,  studi  per  la  valutazione  dell'impatto
ambientale,   nel   limite   del   2%   del  costo  dell'investimento
complessivamente ammesso.

   Gli   investimenti  possono  essere  realizzati  tramite  acquisto
diretto  o  tramite  il  sistema della locazione finanziaria; in tale
ultimo caso il costo ammissibile e' quello fatturato alla societa' di
locazione  finanziaria  dal  fornitore  o  costruttore del bene. Sono
escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel
caso di acquisto di attivita' preesistenti, la domanda puo' riferirsi
anche al costo per l'acquisto dell'attivita' stessa, limitatamente al
valore  relativo  a  macchinari, attrezzature, brevetti e software da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita'.

   Le  spese  relative  all'acquisizione  dei  servizi  reali, di cui
all'Allegato n. 2, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre
imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti di cui
al  precedente punto 3.5 con esclusione del costo di acquisto di beni
materiali  e  immateriali  connessi  alla  fornitura delle consulenze
stesse.

   Riguardo  alle  spese  ammissibili,  definite  dall'articolo 8 del
Regolamento, si precisa che:
    - tra  gli  impianti  generali vengono comprese le spese relative
all'impianto   elettrico,   antincendio,   antifurto,  riscaldamento,
condizionamento, idraulico, ecc.;
    - rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti
specifici  di  produzione,  ivi  compresi  gli  arredi  connessi allo
svolgimento   dell'attivita'   e   le   strutture   non  in  muratura
prefabbricate e rimovibili;
    - le  spese  per  opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle
voci   di   spesa   relative   ad  impianti  generali,  macchinari  e
attrezzature,    sono    quelle    relative    esclusivamente    alla
ristrutturazione    dei    locali    destinati    allo    svolgimento
dell'attivita';  sono  escluse  le spese relative all'acquisto e alla
realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione della
seconda  quota di agevolazioni, le imprese devono risultare in regola
con  gli  obblighi  derivanti dalla normativa in relazione alle opere
murarie  previste;  a tal fine e' prevista una apposita dichiarazione
nella predetta richiesta di erogazione;
    - le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere
contenute  nel  limite  del  5%  dell'importo  delle  opere  murarie,
comprendono   la   progettazione   tecnica  degli  investimenti,  gli
eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge;
    - tra  le  spese  di  cui  alla lettera f) sono comprese anche le
quote iniziali dei contratti di franchising.

   In  merito all'agevolabilita' delle spese, va precisato che devono
intendersi  comunque  non  ammissibili  le  spese  non  pertinenti al
programma   o   comunque   non   strettamente   connesse   alla   sua
realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, e'
esclusa l'ammissibilita' delle spese per minuterie ed utensili di uso
manuale  comune,  per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni
di  uso  promiscuo;  sono inoltre escluse le scorte di materie prime,
semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese
di  gestione  e funzionamento dell'attivita', l'acquisto di terreni e
fabbricati,   i   beni   usati  ad  eccezione  di  quelli  rientranti
nell'acquisto  di  attivita'  preesistente,  l'avviamento,  nonche' i
servizi reali non compresi nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Sono
esclusi,  altresi' i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di
quelli  indispensabili  allo svolgimento del "ciclo produttivo" e non
riconducibili a fasi "a monte" o "a valle" dello stesso; l'esclusione
dei  mezzi  targati  di  trasporto  e'  in  ogni caso assoluta per le
imprese operanti nel settore del trasporto merci.

   Riguardo  alle iniziative di acquisto di attivita' preesistente si
rammenta  che  il  Regolamento  esclude  l'agevolabilita'  del  costo
sostenuto  per tale acquisto nel caso in cui l'operazione avvenga tra
coniugi  o  tra  parenti entro il secondo grado; a titolo di esempio,
non   sono   ammissibili   le   spese  sostenute  per  l'acquisto  di
un'attivita' preesistente se perfezionato tra coniugi, tra genitori e
figli,  tra  fratelli,  tra  nonni  e  nipoti.  Il  costo agevolabile
dell'acquisto  viene  decurtato qualora la titolare ovvero uno o piu'
soci  dell'impresa  richiedente,  siano  anche soci, ovvero coniugi o
parenti  entro  il  secondo  grado, dei soci dell'impresa cedente. La
decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali
soggetti  nella  stessa  impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in
cui   una   societa'   richieda  le  agevolazioni  per  il  costo  di
acquisizione  di  un'attivita'  preesistente  e  quest'ultima sia una
societa'  nella  quale  uno  dei  soci sia coniuge o parente entro il
secondo  grado di uno dei soci dell'impresa richiedente, detto costo,
ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni, viene decurtato in
proporzione  alla  quota  di  partecipazione di tale secondo soggetto
nella societa' richiedente.

   In  conformita'  alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato e
come precisato anche al punto 15.4, il costo del rilevamento relativo
all'acquisto  di attivita' preesistente non e' agevolabile qualora il
programma   di   investimenti   sia   riferito  allo  svolgimento  di
un'attivita'   rientrante   nel  settore  della  produzione  agricola
primaria.

   I   pagamenti   dei  titoli  di  spesa  devono  essere  effettuati
direttamente  dall'impresa beneficiaria e non possono essere regolati
in   contanti  pena  l'esclusione  dalle  agevolazioni  del  relativo
importo, totale o parziale, pagato in contanti.

   4.2  Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali
per  i  quali  si  applicano le relative disposizioni derivanti dalla
normativa  civilistica  e  fiscale  -  devono essere capitalizzati e,
quindi,   risultare   iscritti  nelle  immobilizzazioni  di  bilancio
dell'impresa;  i  beni  oggetto  degli  investimenti, inoltre, devono
essere  di  nuova  fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel
costo di rilevamento dell'attivita' preesistente.

   4.3  In  adempimento  agli  orientamenti  comunitari in materia di
aiuti  di  stato  a  finalita' regionale i beni immateriali, quali il
software  e  i  brevetti,  ai  fini dell'ammissibilita' devono essere
acquistati  presso  un  terzo  alle  condizioni  di  mercato,  essere
sfruttati  esclusivamente nell'unita' locale oggetto dell'iniziativa,
restarvi  almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra
le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al
settore  della  produzione agricola primaria (cfr. punto 15 e segg.),
la spesa per l'acquisto di brevetti e' ammissibile fino ad un massimo
del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

   4.4  I  beni  acquistati  per  la  realizzazione  del programma di
investimenti  non  devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso
per  almeno cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni,
pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora
cio' avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione
competente  per  le  necessarie valutazioni. La revoca parziale delle
agevolazioni  e'  disposta  in  proporzione  al  periodo  di  mancato
utilizzo  dei beni nella destinazione originaria. La revoca e' totale
nel   caso   in  cui  la  distrazione  dall'uso  previsto  prima  del
quinquennio   costituisca   una   variazione   sostanziale   tale  da
determinare  il  mancato raggiungimento degli obiettivi del programma
agevolato.

   4.5  In  adempimento  agli  orientamenti  comunitari in materia di
aiuti  di  stato  a  finalita'  regionale,  l'articolo 8, comma 8 del
Regolamento  prevede che l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa
per  la  realizzazione  dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il
25%  dell'importo  complessivo  delle  spese ammissibili. Per apporti
dell'impresa   si   intendono   le  fonti  di  copertura  finanziaria
dell'investimento  esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Si
precisa   che   tale  obbligo  deve  essere  comunque  soddisfatto  a
prescindere  dall'ammontare  delle  agevolazioni  ottenibili. Ai fini
della verifica del suddetto limite minimo del 25% l'importo dei mezzi
finanziari   apportati  dall'impresa  e  l'importo  dell'investimento
ammissibile  alle  agevolazioni  sono  considerati entrambi in valore
nominale.  Le  fonti  finanziarie da considerare ai fini di cui sopra
sono  quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa nel periodo
intercorrente  dalla data di presentazione della domanda alla data di
ultimazione dell'investimento.

   Le   imprese  richiedenti  rilasciano  apposita  dichiarazione  di
impegno  nel  Modulo  di  domanda  circa  l'apporto  minimo  del  25%
dell'importo  complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione
deve  trovare  riscontro  con  i dati indicati nel piano di copertura
finanziaria  previsto al punto D8 della Scheda tecnica, relativamente
alle  voci  "Mezzi  propri",  "Altri  finanziamenti  a m/l termine" e
"Altre disponibilita'".

   Le  disposizioni  previste  al  presente  punto  non si applicano,
qualora  le  agevolazioni  vengano  richieste  secondo  la regola "de
minimis" di cui al successivo punto 6.4.


   5 - DECORRENZA DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

   5.1  In  conformita'  alle  disposizioni  dell'Unione  Europea  in
materia di aiuti di stato, programmi di investimento agevolabili sono
quelli   avviati   a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello  di
presentazione  della  domanda.  Si  precisa  che la data di avvio del
programma e' quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili
e  che  a  tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa
ancorche' quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora
vi   siano  beni  acquisiti  con  la  locazione  finanziaria,  quelli
intestati  alla  societa' di leasing. Nel caso in cui le agevolazioni
siano  richieste  a  titolo  "de  minimis"  sono  ammissibili anche i
programmi  le  cui  spese  siano state sostenute precedentemente alla
data  di presentazione della domanda, purche' in data successiva alla
scadenza  del  bando  precedente,  come  previsto dall'articolo 8 del
Regolamento.


   6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

   6.1  In  attuazione  dell'art.  72  della  legge  n.  289 del 2002
l'importo  delle  agevolazioni e' calcolato in base a quanto previsto
dagli  articoli  5  e 6 del DPR 28 luglio 2000, n. 314 ed e' concesso
per  il  50%  nella  forma  di  contributo in conto capitale e per il
restante 50% nella forma di finanziamento a tasso agevolato.

   6.2  Ai  fini del calcolo delle agevolazioni di cui all'art. 5 del
Regolamento  si  applicano  le intensita' massime di aiuto consentite
dalla    normativa    comunitaria   vigente,   articolate   in   base
all'ubicazione   dell'unita'   locale  oggetto  dell'investimento  ed
espresse in Equivalente Sovvenzione Netto e/o Equivalente Sovvenzione
Lordo.

   Il   sistema   di   calcolo  secondo  le  intensita'  espresse  in
Equivalente  Sovvenzione  Netto  (ESN)  e  Lordo  (ESL)  tiene conto,
compensandoli,  sia  degli  eventuali  scostamenti  temporali  tra la
realizzazione  degli  investimenti e l'erogazione delle agevolazioni,
sia,  limitatamente  all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle
agevolazioni  erogate.  Le  percentuali  in  ESN  o in ESL esprimono,
quindi,    l'effettivo    beneficio    di    cui    l'impresa   gode,
indipendentemente  dalle  modalita'  temporali di realizzazione degli
investimenti  e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente
dalle  imposte. Le suddette intensita' massime di aiuto articolate in
base     alla     localizzazione     dell'unita'    locale    oggetto
dell'investimento,  fissate con D.M. del 2 febbraio 2001 e modificate
con  successivo  DM del 2 dicembre 2005, sono riportate nell'Allegato
n. 3.

   Per  il calcolo delle agevolazioni da concedere si seguono le fasi
seguenti:
    - l'impresa  richiedente  indica, nel modulo di domanda, le spese
relative  agli  investimenti  e la suddivisione delle stesse per anno
solare,  con  riferimento  alle  date  presunte  dei relativi titoli,
ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente;
    - dette  spese,  nella  misura  ritenuta ammissibile dal soggetto
istruttore,   vengono   attualizzate   all'anno  solare  di  avvio  a
realizzazione  del  programma di investimenti (si veda la formula per
l'attualizzazione riportata in Appendice);
    - l'ammontare  delle spese attualizzate viene moltiplicato per la
misura  agevolativa  massima  spettante, procedendo separatamente nel
caso  detta  misura  sia  espressa  parte  in  ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
    - detto   ammontare  viene  rivalutato,  sempre  con  riferimento
all'anno  solare,  sulla  base  del  piano  di  disponibilita'  delle
agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento;
    - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale,  attualizzata  all'anno  solare  della  disponibilita' della
quota medesima;
    - sommando  la  parte  in ESN come sopra incrementata a quella in
ESL   si   ottiene   la   quota   dell'agevolazione   concedibile  ed
effettivamente erogabile;
    - la   somma   delle  due  quote  cosi'  determinate  costituisce
l'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili  che viene indicato nel
decreto di concessione.

   Analogamente   si   procede  per  i  servizi  reali  relativamente
all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il
suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1).

   Ai fini di cui sopra:
    - per  anno  solare  di  avvio  a  realizzazione del programma di
investimenti  si  intende  quello  relativo  alla  data del primo dei
titoli  di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1,
ivi  compresi,  qualora  vi  siano  beni  acquisiti  con la locazione
finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;

    - il    tasso    da    applicare    per    le    operazioni    di
attualizzazione/rivalutazione  e'  fissato  con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  sulla base delle indicazioni formulate
dalla  Commissione Europea che pubblica il predetto tasso su Internet
all'indirizzo
http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat
es.html ed e' quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del
programma  di  investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi
ancora  da  avviare  alla data della formazione delle graduatoria, si
applica  il  tasso  vigente  alla  data  del  termine  ultimo  per la
presentazione delle domande;
    - per la determinazione dell'imposizione fiscale:
       a)  per  quanto  concerne  i  beni  materiali  ed  immateriali
ammortizzabili,   si   conviene  che  ciascuna  delle  due  quote  di
agevolazioni  erogate  concorra  indirettamente  alla  formazione del
reddito   dell'impresa   beneficiaria  in  parti  uguali,  a  partire
dall'esercizio  in  cui  la  stessa  viene  resa disponibile e per un
numero   di   esercizi   pari   al  periodo  convenzionale  medio  di
ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono;
il  periodo  convenzionale  medio di ammortamento relativo a ciascuna
categoria  di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo
e   quello   minimo  di  ammortamento  fiscale  vigente  per  i  beni
riconducibili  alla  categoria  di  spesa  stessa, e' come di seguito
individuato:
        - progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
        - opere murarie e assimilabili: 21 anni
        - macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
       b)  per  quanto  concerne  i beni materiali ed immateriali non
ammortizzabili  (tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si
conviene  che  ciascuna  delle  due  quote delle agevolazioni erogate
concorra  alla  formazione  del  reddito dell'impresa beneficiaria in
parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e
nei quattro successivi;
       c)  per  quanto  concerne  l'intero programma di investimenti,
tenuto  conto  di  quanto  sopra,  si conviene che ciascuna delle due
quote    di    agevolazioni    erogate   concorra,   direttamente   o
indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria
in un numero medio di esercizi "m" cosi' determinato:
        - si  moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a
ciascuna  categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per il
periodo  convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi
individuato;
        - si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni
in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
        - si   divide  la  somma  dei  prodotti  cosi'  ottenuti  per
l'ammontare  delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il
risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

   Ai  fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene
che  l'impresa  produca,  nei singoli periodi annuali considerati, il
sufficiente  reddito  imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto
il  periodo,  convenzionalmente  quelle  vigenti  per  le societa' di
capitale  alla  data  di  chiusura dei termini di presentazione delle
domande.

   L'ammontare   delle   agevolazioni   come  sopra  calcolato  viene
rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base
delle  spese  ammissibili  effettivamente  sostenute e della relativa
effettiva  suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso
di  attualizzazione  nel  caso  in  cui  lo  stesso, al momento della
concessione,  sia  stato assunto in via presuntiva per le motivazioni
sopra  esposte.  L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente
determinato  non  puo'  in  alcun  modo  essere  superiore  a  quello
individuato in sede di concessione.

   La  formula  per  il  calcolo delle agevolazioni secondo le misure
espresse in ESN ed ESL e' riportata al punto 1) dell'Appendice.

   6.3  Per  le  attivita'  del  settore  della  produzione  agricola
primaria  le agevolazioni sono concesse secondo le intensita' massime
espresse  in  ESL fissate nel decreto di cui al punto 6.2 e riportate
nell'Allegato n. 3 al punto 3) ed in conformita' alle disposizioni di
cui al punto 15 e segg. della presente circolare.

   6.4  Fermo  restando  quanto  indicato  al  precedente  punto  6.1
l'impresa  puo'  optare,  in  alternativa al sistema di calcolo delle
agevolazioni   secondo   le   intensita'   espresse   in  equivalente
sovvenzione,  per la concessione delle agevolazioni secondo la regola
"de  minimis",  cosi'  come  definita  dalla  Commissione europea nel
Regolamento  n.  69/2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee  L/10  del 13 gennaio 2001, che prevede un importo
massimo  di  100.000  EURO di aiuti complessivi a titolo "de minimis"
ottenibili  dall'impresa nel periodo di tre anni. Ai fini del calcolo
degli  aiuti  secondo  la  regola  "de  minimis",  al valore nominale
dell'investimento ammissibile si applicano le percentuali di aiuto di
cui  all'articolo  6 del Regolamento, stabilite con il decreto di cui
al precedente punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 2).

   Il  valore  delle agevolazioni concedibili, rese disponibili nelle
due quote secondo il piano di disponibilita' indicato all'articolo 15
del  regolamento,  e'  attualizzato  all'anno  solare  del decreto di
concessione  e  non puo', in ogni caso, superare il limite di 100.000
EURO.  Nel  caso,  dunque,  l'applicazione delle suddette percentuali
comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni
sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato.

   Ai fini del controllo del rispetto del suddetto importo massimo si
precisa quanto segue:

    a)  con  riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di
contributi  in  conto  capitale  gli importi delle singole erogazioni
previste sono attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il
tasso  di attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si
applicano  i  criteri  indicati  al  precedente  punto 6.1, e' quello
vigente  alla  data  di  concessione; in via presuntiva si applica il
tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle
domande. La formula per l'attualizzazione e' riportata in Appendice;
    b)  con  riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di
finanziamento   agevolato   occorre   attualizzare,   alla  data  del
provvedimento   di   concessione,   gli   importi  corrispondenti  al
differenziale tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione
e  rivalutazione,  fissato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 2 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 123 e vigente alla data del
suddetto  provvedimento  di  concessione  e quelli calcolati al tasso
agevolato di cui al successivo punto 6.6.
    c)  all'importo  attualizzato del contributo in conto capitale di
cui  alla precedente lettera a) occorrera', infine, sommare l'importo
di cui alla precedente lettera b).

   Con   l'applicazione   della   regola  "de  minimis",  le  imprese
richiedenti  si  impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per
un  periodo  di  tre  anni  dalla  data  di  concessione  della prima
agevolazione  a  titolo  "de  minimis".  Le imprese che, nei tre anni
precedenti  la  data  di  concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a
titolo  "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda
in  modo  che  l'agevolazione  sia  concessa  per  l'importo residuo,
assicurando il rispetto del suddetto limite.

   In  ottemperanza  alle  disposizioni della Commissione europea, il
regime  "de minimis" non si applica ai settori del trasporto merci. e
al  settore della produzione agricola primaria e della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli.

   Nei  casi  in  cui  l'agevolazione  sia  richiesta  a  titolo  "de
minimis":
    a)  sono  ammissibili  anche i programmi le cui spese siano state
sostenute  precedentemente  alla data di presentazione della domanda,
purche'  in  data  successiva alla scadenza del bando precedente come
previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
    b)  non si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative
all'obbligo  da  parte  dell'impresa di apportare mezzi finanziari in
misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

   6.5  Nel  caso  in  cui  il  programma riguardi diversi settori di
attivita'  per  i  quali  siano  previsti  massimali  di agevolazione
diversi  -  come  nel caso di programmi in cui oltre ad attivita' del
settore  agricolo  primario  siano previste altre attivita' - al fine
del  corretto  calcolo  delle  agevolazioni  si deve fornire separata
indicazione  degli  investimenti  previsti  relativi  a  ciascuno dei
settori  di  attivita'  interessati.  Tale  indicazione  deve  essere
fornita  dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto
9.1.

   Nel  caso in cui l'unita' locale interessata dal programma insista
su  due  o  piu'  territori  comunali,  anche  appartenenti a Regioni
diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o
punteggi  diversi  ai  fini dell'indicatore di priorita' regionale di
cui  al  successivo  punto  11.7, alla stessa intera unita' locale si
applica  la  misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel
quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie)
e   l'iniziativa   viene  inserita  nella  graduatoria  regionale  di
pertinenza  di  detto  comune.  Non  e'  consentito il cambiamento di
ubicazione  al  di  fuori  della Regione (o della Provincia Autonoma)
nella  cui  graduatoria  e' inserita la domanda, pena la revoca delle
agevolazioni.

   6.6  Per  quanto  riguarda la quota di agevolazioni concesse sotto
forma di finanziamento agevolato si precisa quanto segue:

    1)  la  durata  del  finanziamento  non  puo'  superare 10 anni a
decorrere   dalla   data   del  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni di cui al successivo punto 10.6, ivi compreso un periodo
di  utilizzo  e preammortamento commisurato alla durata del programma
agevolato;
    2)  il  tasso  agevolato,  da  applicare  sia  per  il periodo di
preammortamento  che  per  quello di ammortamento, e' pari allo 0,50%
annuo;
    3)  gli  interessi di preammortamento, calcolati sulla base delle
somme effettivamente erogate e del periodo di godimento delle stesse,
sono corrisposti annualmente, con scadenza al 31 dicembre;
    4)  il  rimborso  del finanziamento inizia nell'anno successivo a
quello  della data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo
di  cui  al  successivo  punto  12.5,  e  comunque  non  oltre l'anno
successivo  a  quello  in  cui  e' terminato il periodo di utilizzo e
preammortamento  ed avviene secondo un piano pluriennale di rientro a
rate  annuali  costanti  posticipate,  comprensive  di  capitale e di
interessi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.


   7 - INTERVENTO DEI FONDI PUBBLICI DI GARANZIA

   7.1 L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilita' di cumulo
con  altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma
di  investimento.  Fa  eccezione  a  questo  divieto la possibilita',
prevista  dall'articolo  5,  comma  3  del  medesimo  Regolamento, di
richiedere  a  fronte dello stesso programma oggetto della domanda di
agevolazioni  ai  sensi  della  legge  215/92,  la  concessione della
garanzia  prevista  dal  Fondo  di  cui all'articolo 15 comma 1 della
legge   7   agosto   1997,  n.  266  e  dal  Fondo  istituito  presso
l'Artigiancassa  S.p.A.  dalla  legge  14  ottobre  1964,  n.  1068 e
successive  modifiche  e  integrazioni. Al riguardo si precisa che le
imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito
presso  1'Artigiancassa  S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
mentre   le  imprese  dell'industria,  commercio  e  servizi  possono
richiedere  l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della legge
7  agosto  1997,  n.  266  gestito  dal Mediocredito Centrale S.p.A.;
l'intervento  di  tale  Fondo  e'  al momento precluso per le imprese
agricole.

   7.2   Nei   casi  in  cui  a  fronte  del  medesimo  programma  di
investimenti  per  il  quale  sono  concesse le agevolazioni previste
dalla  legge  n.  215/92  sia richiesto anche l'intervento dei citati
Fondi  pubblici di garanzia, l'Amministrazione competente provvede ad
effettuare  le  verifiche  necessarie ad assicurare il rispetto delle
intensita'  massime  di aiuto consentite dalla normativa comunitaria,
espresse  in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione
Netto,  ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo
di   100.000   EURO  derivante  dall'applicazione  della  regola  "de
minimis",   riducendo   eventualmente   le   agevolazioni   concesse,
nell'ambito  dei  controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di
cui  al  punto  12.5.  Qualora  al  momento della presentazione della
domanda  sia  gia' stata concessa all'impresa richiedente la suddetta
garanzia,  le  agevolazioni  previste  dalla  legge  n.215/92 vengono
ridotte  direttamente  in  fase  di  concessione  in  misura  tale da
consentire  che  l'ammontare  complessivo  degli  aiuti  non superi i
predetti limiti.

   7.3 L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso
di  ricorso  alla  garanzia  di  cui  sopra,  a  fronte  del medesimo
programma di investimenti per il quale sono richieste le agevolazioni
previste  dalla  legge n.215/92, la somma delle agevolazioni concesse
non   puo'   superare   il   limite   massimo  del  75%  della  spesa
complessivamente  ammessa.  A  tale  proposito  si  precisa che detto
limite  e'  posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di
ricorso  alla suddetta garanzia, delle disposizioni circa gli apporti
dell'impresa   in   misura   pari  almeno  al  25%  dell'investimento
complessivo  ammissibile,  di  cui  al  punto  4.5.  In  tal senso, a
prescindere  dalla  misura  effettiva delle agevolazioni concesse, il
limite  del  75%  rappresenta  l'ammontare  massimo entro il quale la
somma delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/92 e dell'intero
finanziamento  coperto  dalla  suddetta garanzia pubblica puo' essere
considerata  ai  fini  della copertura finanziaria degli investimenti
previsti  dal  programma. Tale disposizione non si applica qualora le
agevolazioni previste dalla legge n.215/92 siano richieste secondo la
regola "de minimis".

   7.4  Nel  caso  in  cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a
valere sul Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della citata legge n.
266/97, tale volonta' puo' essere direttamente espressa nel Modulo di
domanda  per  la richiesta delle agevolazioni ai sensi della legge n.
215/92  tramite  apposita  dichiarazione.  L'impresa  che  compila la
predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia del Modulo
di  domanda  e  dei  prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica di cui al
punto  9.1,  contenenti  i dati di bilancio, al Mediocredito Centrale
S.p.A., soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui trattasi; sulla
base  di  tale  documentazione  il Mediocredito Centrale procede alla
prenotazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo e attiva le
procedure previste dalla normativa per la concessione della garanzia,
contattando  direttamente  la  banca  interessata,  ovvero  l'impresa
stessa  nel  caso  in  cui questa non abbia indicato alcuna banca nel
Modulo  di  domanda.  Il  Mediocredito  Centrale informa il Ministero
delle  attivita'  produttive,  ovvero la Regione o Provincia autonoma
competente,  dell'avvenuta  ammissione  dell'iniziativa alla garanzia
del Fondo, affinche' possa tenersene conto ai fini del rispetto delle
intensita'  massime  di  aiuto.  Si precisa che la possibilita' sopra
descritta   di   richiesta   contestuale   della   garanzia  sussiste
esclusivamente  per  l'accesso al Fondo di cui alla legge n. 266/97 e
che l'eventuale estensione di tale procedura all'intervento del Fondo
di  garanzia  istituito  presso  Artigiancassa verra' tempestivamente
comunicata  a  tutti  i  soggetti  interessati,  ferma  restando,  al
momento,  la  possibilita'  per  le  imprese  artigiane di richiedere
l'intervento  di  detto  Fondo  secondo  le  procedure previste dalla
specifica normativa di riferimento.


   8 - DIVIETO DI CUMULO

   8.1  Ad  eccezione  delle garanzie di cui al precedente punto 7 si
ricorda  che l'articolo 7 del Regolamento prevede che le agevolazioni
di   cui   alla  legge  n.  215/92  non  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni  statali, regionali, delle Province autonome di Trento e
Bolzano,  comunitarie  o  comunque  concesse  da  Enti  o istituzioni
pubbliche  per  finanziare  lo  stesso  programma di investimenti. Le
imprese  richiedenti  sottoscrivono nel modulo di domanda un'apposita
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  tale  divieto e pertanto a
rinunciare,  in  caso di approvazione della richiesta di agevolazioni
di  cui  alla  legge  215/92,  alle  altre agevolazioni eventualmente
richieste  o  ottenute e di non richiederne per il futuro. L'articolo
20  del  Regolamento prevede tra i motivi di revoca totale o parziale
il  mancato  rispetto  di  tale divieto di cumulo. A tal proposito si
precisa  che  detto divieto riguarda quelle normative che, non avendo
carattere  di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il
territorio  nazionale,  siano  qualificabili come "aiuti di stato" ai
sensi  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  CE; tale divieto e'
peraltro  circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto
delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano
espressamente riferibili agli stessi singoli beni per i quali vengono
concesse le agevolazioni della legge 215/92. Cio' premesso, la revoca
delle  agevolazioni  e'  parziale, qualora il cumulo riguardi singoli
beni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi.


   9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

   9.1  Il  sistema  agevolativo funziona attraverso bandi. I termini
per  la  presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con
decreto del Ministro delle attivita' produttive.

   La  domanda  di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente
tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

    - alla  Regione  o  Provincia autonoma in cui e' ubicata l'unita'
locale   oggetto   dell'investimento,   o   ad   eventuali   soggetti
convenzionati,  nel  caso  in  cui detta Regione o Provincia autonoma
abbia   provveduto,   ai  sensi  dell'articolo  12  del  Regolamento,
all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate;
nel  caso di un programma relativo ad un'unita' locale che insiste su
due  o  piu'  territori  comunali  appartenenti  a Regioni o Province
autonome  diverse,  la  relativa  domanda deve essere presentata alla
Regione  o  Provincia  autonoma nella quale l'unita' medesima insiste
prevalentemente secondo le disposizioni di cui al punto 6.5;
    - al Ministero delle attivita' produttive o ad eventuali soggetti
convenzionati,   negli  altri  casi;  in  tale  circostanza,  occorre
comunque  inviare per conoscenza una semplice fotocopia della domanda
e  dei documenti allegati alla Regione o Provincia autonoma in cui e'
ubicata  l'unita'  locale  oggetto  dell'investimento, che esprime il
proprio  motivato  parere  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
domanda.

   In  entrambi i casi gli indirizzi cui inviare le domande sono resi
noti  con  il  suddetto  decreto  che  fissa  i termini di apertura e
chiusura del bando.

   Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa
fede il timbro postale di spedizione.

   La  domanda,  in  regola  con  il  bollo,  deve  essere  formulata
esclusivamente  secondo gli schemi previsti dai modelli appositamente
predisposti con la presente circolare, che consistono in un Modulo di
richiesta   delle   agevolazioni,   da   redigere   nella   forma  di
dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio, contenente i principali
dati  ed  informazioni  sull'impresa  proponente  e  sul programma di
investimenti,  e  in  una  Scheda tecnica, riguardante la descrizione
dettagliata    dell'iniziativa    proposta   ed   i   relativi   dati
economico-finanziari.  I suddetti modelli, con le relative istruzioni
per  la  compilazione,  sono  riportati  negli Allegati n. 4, 5 e 6 e
possono  essere  reperiti  dal  sito  Internet  del  Ministero  delle
attivita' produttive, www.attivitaproduttive.gov.it.

   La  domanda carente del Modulo di richiesta o della Scheda tecnica
ovvero  la  mancata  o  parziale compilazione dei campi indicati come
"obbligatori" determinano l'invalidita' della domanda stessa.

   Alla  domanda  deve  essere  allegata,  pena  l'invalidita'  della
stessa, la documentazione seguente:

    a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese attestante
la  vigenza dell'impresa (con esclusione dei casi in cui lo stesso e'
fornito in relazione a quanto indicato alla successiva lettera b); le
imprese  individuali  non  ancora  iscritte al suddetto Registro alla
data   di   presentazione  della  domanda  di  agevolazioni  dovranno
presentare  copia  della  ricevuta  rilasciata  dal Registro medesimo
all'atto  della  richiesta  di iscrizione da cui si evinca la data di
presentazione   della   richiesta   stessa   fermo  restando  che  il
certificato      di     iscrizione     dovra'     comunque     essere
presentato,	esclusivamente   a   mezzo   raccomanda   con   avviso	di
ricevimento,  entro  la data di chiusura dei termini di presentazione
delle  domande  di  agevolazioni,  pena  la  non ammissibilita' della
domanda stessa;
    b) qualora l'importo delle agevolazioni superi i 154.937,07 Euro,
documentazione  necessaria  per  la  richiesta  delle  certificazioni
antimafia  di cui al D.P.R. 252/98; tale documentazione e' costituita
dall'apposito  certificato  di  iscrizione  presso  il registro delle
imprese  della  competente  CCIAA attestante la vigenza dell'impresa,
corredato  della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai
sensi  del  citato  D.P.R.  n.  252/1998  (rimane  ferma  la facolta'
dell'impresa  di  provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra
alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione
all'Amministrazione   competente  per  l'istruttoria,  come  previsto
dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98);
    c)  copia  degli  atti  e/o contratti, registrati e/o trascritti,
attestanti  la  piena  disponibilita'  dell'immobile  nell'ambito del
quale  viene  realizzato  il  programma  di  investimenti  ed  idonea
documentazione  (compresa  perizia  giurata)  attestante  la corretta
destinazione  d'uso  dell'immobile stesso, secondo quanto specificato
al precedente punto 1.1.;
    d)  solo ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al
successivo  punto 11.6 lettera b): copia del Decreto del Ministro del
Lavoro  e  delle Politiche Sociali con il quale sono stati concessi i
benefici di cui all'art. 9 della legge 53/2000.

   9.2   L'impresa  richiedente  e'  tenuta  a  comunicare  tutte  le
variazioni  riguardanti  i  dati  esposti  nella  domanda  e nei suoi
allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione
della  domanda  stessa.  Le  variazioni riguardanti dati rilevanti ai
fini  del  calcolo degli indicatori per l'attribuzione del punteggio,
di  cui  al  successivo  punto  11  e  segg., che intervengano tra il
termine  ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione
delle graduatorie, non sono prese in considerazione.


   10  -  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI, FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

   10.1  Le  Amministrazioni  competenti  ad  effettuare  l'attivita'
istruttoria sono:

    - le  Regioni  e  le  Province  autonome,  nel caso in cui queste
abbiano  provveduto  all'integrazione  delle  risorse statali in base
all'articolo 12 del Regolamento;
    - il Ministero delle attivita' produttive, negli altri casi.

   Le   predette  Amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
Regolamento,  possono  avvalersi  di  soggetti  convenzionati  per lo
svolgimento dell'attivita' istruttoria.

   L'Amministrazione  competente  provvede  all'esame  delle  domande
attenendosi  alle  modalita'  di  cui  agli  articoli  13  e  14  del
Regolamento.

   Al  fine  di  consentire  al  Ministero delle attivita' produttive
un'immediata  percezione  del  flusso  complessivo delle richieste di
agevolazioni,  nella fase immediatamente successiva alla scadenza del
termine  di  presentazione  delle  domande,  le Regioni e le Province
autonome  competenti per l'istruttoria comunicano al Ministero stesso
il  numero  complessivo delle domande pervenute. Entro 30 giorni esse
trasmettono  su  supporto  informatico  un  elenco  nominativo  delle
domande,  articolato  secondo i macrosettori di cui al punto 2.2, con
indicazione  degli  elementi  idonei  a consentire una prima indagine
conoscitiva  del  flusso  stesso  ed articolati secondo le specifiche
tecniche che saranno fornite dal Ministero.

   10.2  Accertata  la  regolarita'  e  la completezza della domanda,
l'Amministrazione competente procede all'esame istruttorio, nel corso
del  quale  puo'  richiedere,  mediante  raccomandata  con  avviso di
ricevimento,  ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti
e   documentazioni   purche'   strettamente   indispensabili  per  il
completamento   dell'esame   istruttorio  stesso.  Nel  caso  in  cui
l'impresa  non  provveda, in modo puntuale e completo e con le stesse
modalita'  previste  per  la trasmissione delle domande, a fornire le
integrazioni entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento
della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

   L'esame  istruttorio  riguarda  in  particolare  la sussistenza di
tutte    le    condizioni   per   l'ammissione   alle   agevolazioni,
l'ammissibilita'  degli  investimenti  indicati dall'impresa, sia per
quanto  attiene  alla  pertinenza  che  alla  congruita'  delle spese
prospettate,  nonche'  la  compatibilita'  e  la  congruenza  fra gli
obiettivi tecnici ed economico-finanziari che si intendono conseguire
con il programma di investimento e gli elementi indicati nella Scheda
tecnica,  anche  in  relazione ai dati progettuali che determinano il
valore   del   punteggio  dell'iniziativa  di  cui  all'art.  13  del
Regolamento.

   Qualora  l'Amministrazione,  in  seguito al predetto accertamento,
pervenga ad eventuali riduzioni degli investimenti ammissibili, se le
voci  di  spesa escluse non possono essere univocamente ricondotte ad
un  determinato  anno  solare,  devono essere distribuite su tutta la
durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti
in ciascun anno solare.

   L'attivita'  istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo
o  negativo  sull'agevolabilita'  dell'iniziativa  ed  evidenziare il
dettaglio  delle  spese  ammesse  ed  escluse, nonche' i valori degli
indicatori  risultanti  dall'applicazione  dei  criteri  di priorita'
validi su tutto il territorio nazionale di cui al successivo punto 11
e  segg. e di quelli territoriali e settoriali eventualmente indicati
dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome in base all'articolo 12,
comma  2  del Regolamento. 1 predetti indicatori sono posti alla base
del calcolo, effettuato secondo quando specificato al punto 11.8, per
determinare  il  punteggio  complessivo da attribuire alle iniziative
ammissibili.

   10.3  In  base  al  suddetto  punteggio  complessivo,  le  domande
ritenute  ammissibili sono inserite in distinte graduatorie regionali
articolate  nei  seguenti macrosettori in base al codice di attivita'
di  cui  alla  Classificazione  delle attivita' economiche ISTAT 2002
come specificato al precedente punto 2.2:

    a) "agricoltura";
    b) "manifatturiero e assimilati";
    c) "commercio, turismo e servizi".

   Le   domande   ritenute   non   ammissibili  riceveranno  apposita
comunicazione con indicazione degli specifici motivi di esclusione.

   Le  graduatorie  sono  formate  secondo  le  disposizioni previste
dall'articolo  13  commi  6,  7  e 8 del Regolamento. La formazione e
l'approvazione di ciascuna graduatoria e' effettuata, entro 90 giorni
dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande,
dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui questa
abbia  disposto  l'integrazione finanziaria, ovvero dal Ministero nel
caso  contrario.  Entro  lo  stesso  termine le Regioni e le Province
autonome  trasmettono  al  Ministero  le graduatorie da esse formate,
corredate  da  supporto  magnetico  articolato  secondo le specifiche
tecniche  fornite  dal  Ministero stesso. Unitamente alle graduatorie
vengono  comunicate  anche  le  risultanze  relative alle domande non
ammesse  in forma di elenchi, all'interno dei quali sono contenute le
informazioni   principali   sulle   singole  iniziative  ed  indicati
chiaramente  e  compiutamente  i  motivi di esclusione. Sono altresi'
inviate  al  Ministero  tutte  le informazioni contenute nelle banche
dati,  secondo lo schema informatico fornito dal Ministero stesso, al
fine   di   consentire  elaborazioni  statistiche,  analisi  e  studi
sull'impatto degli interventi.

   10.4  Il  Ministero  provvede alla pubblicazione delle graduatorie
sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, entro i termini
previsti  dall'articolo  13  del Regolamento, ad esclusione di quelle
relative  alle  Regioni  e  alle  Province  autonome  che  non  hanno
adempiuto  alle  previste attivita' entro i termini e per le quali si
applica  quanto  previsto  dal  medesimo  articolo  13,  comma 11 del
Regolamento.

   10.5  Le  risorse  assegnate alle Regioni e alle Province autonome
sono  erogate in unica soluzione immediatamente dopo la pubblicazione
delle graduatorie.

   10.6  Ciascuna  Amministrazione  competente  adotta  e  comunica i
provvedimenti  di  concessione  alle  imprese  beneficiarie  entro 30
giorni  dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior
termine  richiesto  per l'acquisizione della certificazione antimafia
nei casi previsti dalla normativa vigente.

   La   concessione  delle  agevolazioni  avviene  sulla  base  della
posizione   assunta  dalle  iniziative  nelle  graduatorie,  seguendo
l'ordine  decrescente,  dalla  prima  fino  all'esaurimento dei fondi
disponibili   per   il  bando  di  riferimento.  L'impresa  collocata
nell'ultima posizione "utile" e' eventualmente agevolata parzialmente
rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui
disponibili.  Per  le imprese che risultino collocate, a pari merito,
nell'ultima posizione "utile" della relativa graduatoria, si provvede
al   riparto  dei  fondi  residui  disponibili  in  proporzione  alle
agevolazioni teoriche spettanti.

   Nei   casi   in  cui  e'  applicata  la  regola  "de  minimis",  i
provvedimenti  di  concessione  devono contenere espressa indicazione
della natura "de minimis" delle agevolazioni concesse.

   Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni
sono altresi' previsti:

    a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalita' relativi al
rimborso  delle  rate  del  finanziamento;  in  caso  di  ritardo non
superiore   ad   un   anno   nel   pagamento   degli   interessi   di
preammortamento,  ovvero  delle  rate del finanziamento, l'impresa e'
tenuta  al  pagamento  degli  interessi di mora, calcolati in base al
tasso  ufficiale  di  riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza
della  rata  non pagata maggiorato di cinque punti percentuali. Detti
interessi  di  mora  decorrono  dalla data di scadenza della rata non
pagata senza bisogno di alcuna intimazione, ne' messa in mora;
    b)  le  modalita'  della revoca del finanziamento determinata dal
ritardato  pagamento  protratto  per oltre un anno degli interessi di
preammortamento,  ovvero  delle  rate del finanziamento, nel rispetto
delle  disposizioni  dettate  dalla  legge  7  agosto  1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni.

   Il  provvedimento  di concessione e' sottoscritto con le modalita'
di  cui  all'art.  38  del  DPR  445/2000,  dal legale rappresentante
dell'impresa beneficiaria per l'accettazione degli obblighi derivanti
dal  provvedimento  medesimo  ed e' restituito in originale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento   della	comunicazione   da   parte   dell'Amministrazione
competente, pena la decadenza dai benefici concessi.

   10.7   Nel   caso   in   cui,   successivamente  alla  domanda  di
agevolazioni,  al soggetto richiedente subentri un altro a seguito di
fusione,  scissione,  conferimento  o  cessione  d'azienda  o di ramo
d'azienda,  il  nuovo  soggetto, purche' in possesso dei requisiti di
"prevalente  partecipazione  femminile"  e  di "dimensione di piccola
impresa"  di  cui  ai  precedenti punti 1.1 e 1.2, puo' richiedere di
subentrare  nella  titolarita'  della domanda e, qualora gia' emessa,
della concessione delle agevolazioni. A tal fine:
    a)  il soggetto subentrante aggiorna i dati del modulo di domanda
relativi  al  soggetto  richiedente nonche' i punti D6, D7 e D8 della
Scheda  tecnica  variati in seguito al subentro e sottoscrive, con le
medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi gia'
sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  in  sede  di  domanda delle
agevolazioni;  qualora  sia  gia'  intervenuta  la  concessione delle
agevolazioni   il   soggetto  subentrante  sottoscrive  altresi'  gli
obblighi  assunti  dal soggetto richiedente con la sottoscrizione del
provvedimento di concessione di cui al precedente punto 10.6;
    b)  l'amministrazione  competente  valuta 1' ammissibilita' della
richiesta   verificando,   con  riferimento  al  nuovo  soggetto,  la
sussistenza dei requisiti soggettivi e degli elementi oggettivi posti
a  base  della  valutazione  del programma e acquisendo la necessaria
documentazione;
    c)  i requisiti della prevalente partecipazione femminile e della
dimensione del soggetto subentrante vengono rilevati con i criteri di
cui  ai  precedenti punti 1.2 e 1.3, con riferimento alla data in cui
ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta.

   10.8  Nel  caso  in  cui,  successivamente  alla concessione delle
agevolazioni,  l'impresa  beneficiaria  affitti l'azienda oggetto del
programma  di  investimento  agevolato ad altro soggetto, ai fini del
mantenimento  delle  agevolazioni  quest'ultimo  dovra'  risultare in
possesso  dei requisiti soggettivi previsti dalla legge pur rimanendo
il locatore l'unico titolare della concessione.

   10.9  Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Regolamento, le somme
versate  alle Regioni e alle Province autonome che dovessero rendersi
disponibili  a  seguito  di  rinunce  o  revoche  delle  agevolazioni
concesse  ovvero  a seguito del rimborso del finanziamento agevolato,
sono  restituite  per la quota di competenza statale alle entrate del
Bilancio  dello  Stato. Tale quota e' determinata in proporzione alla
partecipazione  finanziaria  del  Ministero  sul totale delle risorse
assegnate    complessivamente    alla   Regione/Provincia   autonoma.
L'applicazione  di  tale  disposizione  comporta  che eventuali fondi
eccedenti (statali e regionali) non possono essere assegnati mediante
scorrimento della graduatoria regionale dei programmi ammissibili.


   11 - CRITERI DI PRIORITA'

   11.1  La  posizione  di  ciascuna  domanda  nella  graduatoria  di
pertinenza  e'  determinata  in  relazione  al  punteggio complessivo
calcolato  sulla  base  dei  seguenti  criteri  validi  su  tutto  il
territorio nazionale e stabiliti con DM 25 novembre 2005.

   1) nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi;
   2) nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi;
   3) nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;
   4) partecipazione femminile nell'impresa;
   5)  certificazioni  ambientali e di qualita' e progetti ammessi ai
benefici ai sensi dell'art. 9 della Legge 53/2000.

   Ai suddetti criteri si aggiungono i criteri di priorita' regionali
eventualmente  definiti  dalle Regioni e dalle Province autonome che,
ai  sensi  dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, hanno provveduto
all'integrazione  delle risorse statali. Detti criteri sono resi noti
dal Ministero.

   11.2  Il  primo criterio e' un indicatore determinato dal rapporto
tra  il  numero  degli  occupati  attivati  dal programma e l'importo
dell'investimento complessivamente ammesso.

   Il  numero  di  occupati  attivati  dal programma e' rilevato, con
riferimento  all'unita'  locale  oggetto del programma medesimo, come
differenza,  positiva  o  uguale  a  zero,  tra  il dato previsto a "
regime"  (per  la  definizione  di  anno " a regime" si veda il punto
13.3)  e  quello  riferito  ai  dodici  mesi  precedenti  la  data di
presentazione  della  domanda  (ovvero la data di avvio del programma
per i programmi gia' avviati e solo in caso di agevolazioni richieste
a titolo "de minimis").

   Ai fini di cui sopra:

    - il numero di occupati e' espresso in U.L.A. e cioe' corrisponde
a  quello  medio  mensile  degli  occupati  durante  i dodici mesi di
riferimento;  esso  e'  determinato  sulla base dei dati rilevati per
ciascun  mese  con  riferimento  ai  dipendenti a tempo determinato e
indeterminato,  iscritti  nel libro matricola e legati all'impresa da
forme  contrattuali  che prevedano il vincolo di dipendenza, compreso
il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S;
    - i  lavoratori  a tempo parziale vengono considerati in frazioni
decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal contratto collettivo di
riferimento;
    - tra gli occupati sono compresi i soci lavoratori delle societa'
cooperative  di  produzione  e  lavoro  ed i collaboratori familiari,
cosi' come definiti dall'articolo 230-bis del codice civile, iscritti
negli elenchi previdenziali;
    - il  calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese
l'attivita' lavorativa prestata per piu' di 15 giorni solari;
    - il  numero  dei  dipendenti  e'  espresso in unita' intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
    - nei  casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati,
ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore,  la  relativa  variazione e'
assunta  pari  a  zero,  indipendentemente  dall'effettiva variazione
connessa al programma.

   Il dato "precedente" e':
    - per le iniziative di "avvio di attivita'", sempre pari a zero;
    - per  le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente",
il  numero di dipendenti dell'impresa, o del ramo d'azienda acquisita
e  relativo ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda,  ovvero  relativo  ai  dodici  mesi  antecedenti  l'avvio  a
realizzazione   per  i  programmi  gia'  avviati  (solo  in  caso  di
agevolazioni  richieste a titolo de minimis), calcolato con i criteri
di cui sopra;
    - per   i   "progetti   innovativi"  e  le  iniziative  di  "sola
acquisizione  di  servizi reali", il numero di dipendenti relativo ai
dodici  mesi  antecedenti  la  data  di  presentazione della domanda,
ovvero  relativo  ai  dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione
per  i programmi gia' avviati (solo in caso di agevolazioni richieste
a titolo "de minimis"), calcolato con i criteri di cui sopra.

   Qualora  l'impresa  abbia  gia'  ottenuto  le  agevolazioni per un
precedente  programma  di  investimenti  il  cui  esercizio  a regime
coincide  in tutto o in parte ovvero e' successivo ai dodici mesi cui
si  riferisce  il dato occupazionale "precedente" del nuovo programma
proposto,  quest'ultimo dato e' assunto pari al numero degli occupati
previsti a regime per il programma precedentemente agevolato.

   11.3 Il secondo criterio e' un indicatore determinato dal rapporto
tra  il  numero  di donne occupate attivate dal programma e l'importo
dell'investimento complessivamente ammesso.

   Per il calcolo del numero di donne occupate attivate dal programma
(differenza tra il dato "a regime" e il dato "precedente") si seguono
i criteri indicati con riferimento agli occupati totali al precedente
punto  11.2,  tenuto  conto  che l'occupazione femminile attivata dal
programma  non  potra' in alcun caso essere maggiore dell'occupazione
complessiva di cui: al punto precedente.

   11.4  Il  terzo  criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il
valore  dei  "nuovi  investimenti"  intesi  come  nuovi  investimenti
previsti  dal  programma  e  ammessi alle agevolazioni della legge n.
215/92  (al  netto dei costi del rilevamento nei casi di acquisizione
di  attivita'  preesistente) ed il valore degli "investimenti totali"
dell'impresa richiedente.

   Il   valore   degli   "investimenti  totali",  da  considerare  al
denominatore del rapporto, e':

    - per  le  iniziative  di  "avvio  di  attivita'", pari ai "nuovi
investimenti"  come  sopra  definiti;  ne  consegue che il valore del
suddetto rapporto e' sempre pari ad uno;
    - per  le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente",
pari  alla  somma  delle  spese  ammissibili per il rilevamento (cfr.
punto 4.1) e delle spese successive al rilevamento relative ai "nuovi
investimenti" come sopra definiti;
    - per   i   "progetti   innovativi"  e  le  iniziative  di  "sola
acquisizione   di   servizi   reali",  pari  alla  somma  dei  "nuovi
investimenti"  come  sopra  definiti e del valore dell' "investimento
netto";   per   "investimento  netto"  si  intende  il  totale  delle
immobilizzazioni  materiali  al  netto degli ammortamenti, cosi' come
riscontrabile  dall'ultimo  bilancio  approvato precedente la data di
presentazione  della  domanda o, se antecedente, la data di avvio del
programma  di  investimenti (solo in caso di agevolazioni richieste a
titolo de minimis); per le sole imprese non tenute alla redazione del
bilancio  l'investimento  netto  e' desunto sulla base del "prospetto
delle  attivita'  e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al
DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e seguenti del codice
civile,  relativo  all'esercizio  precedente la data di presentazione
della  domanda  ovvero  la  data  di  avvio  del  programma  (qualora
antecedente).

   11.5 Il quarto criterio opera in termini di una maggiorazione pari
al  10%  di  ognuno  dei  primi tre criteri nazionali e del punteggio
derivante  dagli  eventuali  criteri di priorita' regionale di cui al
successivo  punto  11.7,  nel caso in cui l'impresa richiedente sia a
totale partecipazione femminile.
   A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile:
    - le  societa'  di  persone  e le cooperative in cui i soci siano
tutte donne;
    - le societa' di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto
da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da
donne.

   Non  sono considerate imprese a totale partecipazione femminile le
imprese   individuali   e  le  societa'  a  responsabilita'  limitata
unipersonali.

   La totale partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al
momento  della  presentazione  della domanda ed essere mantenuta fino
alla  chiusura  dell'esercizio a regime, non considerando, in caso di
perdita temporanea del requisito, i periodi di interruzione dovuti ai
tempi tecnici necessari per ripristinarla; in ogni caso, tale periodo
di  interruzione,  continuativo o frazionato che sia, non puo' essere
maggiore  di  4  mesi  nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza
dell'obbligo.

   11.6 Il quinto criterio opera in termini di una maggiorazione pari
al  5%  di  ognuno  dei  primi  tre criteri nazionali e del punteggio
derivante  dagli  eventuali  criteri di priorita' regionale di cui al
successivo  punto  11.7,  qualora ricorrano entrambe o una sola delle
seguenti condizioni:

    a)  l'impresa  richiedente  ha  aderito a sistemi riconosciuti di
certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di
aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime;
    b)  l'impresa  abbia  attuato  progetti volti all'introduzione di
forme di flessibilita', di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n.
53, finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data
di  presentazione  della  domanda,  siano  stati  ammessi ai benefici
previsti dall'art. 9 della stessa legge.

   Con   riferimento  alla  lettera  a)  l'adesione  a  tali  sistemi
riconosciuti   di   certificazione   si   intende   perfezionata  con
l'ottenimento,   entro  la  chiusura  dell'esercizio  a  regime,  del
relativo certificato.

   Sempre  con riferimento alla suddetta lettera a) si precisa che ai
fini dell'applicazione della suddetta maggiorazione del 5%, l'impresa
deve aver aderito, ovvero aderire entro l'anno a regime, ad una delle
seguenti tipologie di certificazione:
    - certificazioni  di  qualita'  secondo le metodologie UNI EN ISO
9000;
    - certificazioni ambientali EMAS e UNI EN ISO 14000;
    - certificazioni del sistema ECOLABEL;
    - certificazioni  specifiche  di qualita' del prodotto rilasciate
da  organismi  accreditati dal sistema SINCERT (Sistema Nazionale per
l'Accreditamento degli organismi di Certificazione);
    - attestazioni   di   specificita'   dei   prodotti  agricoli  ed
alimentari (DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG);

   Per  le imprese agricole la suddetta maggiorazione opera, inoltre,
in  caso  di  iscrizione  entro l'anno a regime nell'elenco nazionale
degli  operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 9 del
d.lgs. n.220 del 17 marzo 1995, emanato in attuazione del regolamento
CE 2092/91.

   Sempre con riferimento alla lettera a), l'impresa dovra' indicare,
quand'anche  non  abbia  previsto  nell'ambito  del programma oggetto
delle    agevolazioni    spese    per   servizi   reali   finalizzate
all'acquisizione  delle suddette certificazioni, le modalita' con cui
intenda conseguirle e i costi previsti.

   Con  riferimento alla lettera b), ai fini del riconoscimento della
suddetta  maggiorazione  l'impresa  deve  allegare alla domanda delle
agevolazioni  di  cui  al  precedente  punto  9.1  copia  del Decreto
ministeriale  con  il  quale  sono  stati  concessi i benefici di cui
all'art. 9 della legge n. 53/2000.

   11.7  I criteri di priorita' regionali possono essere individuati,
ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento, dalle Regioni e
dalle  Province  autonome che dispongano l'integrazione delle risorse
statali  con  propri  fondi,  al  fine  di  adeguare  gli  interventi
agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal
fine,  ciascuna  Regione o Provincia autonoma indica particolari aree
del proprio territorio e specifiche attivita' economiche, considerate
prioritarie  per  lo sviluppo, assegnando per ciascuna area e ciascun
settore  di  attivita'  un  punteggio  intero  da  zero  a  dieci  da
attribuire  ai  programmi  inseriti  nelle  graduatorie  regionali di
pertinenza.

   Ai fini di cui sopra:
    - le  aree  del  territorio  sono  individuate con riferimento ai
codici comune ISTAT;
    - le  attivita'  economiche sono individuate con riferimento alla
classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002.

   Per  i  programmi  di  investimento  relativi ad unita' locali che
insistono  su comuni diversi si applicano i criteri indicati al punto
6.5.  Ai  programmi  di investimento relativi allo svolgimento, nella
medesima  unita'  locale, di attivita' riconducibili a diversi codici
della  suddetta  classificazione  ISTAT, viene assegnato il punteggio
relativo  all'attivita'  prevalente  individuata  secondo  i  criteri
indicati al precedente punto 2.3.

   Come  gia'  indicato  nelle  premesse  alla  presente circolare, i
criteri  di priorita' eventualmente individuati sono comunicati dalle
Regioni  e  Province  autonome al Ministero entro il 31 marzo di ogni
anno, insieme alla comunicazione degli stanziamenti assegnati, e resi
noti dal Ministero medesimo.

   11.8  Il  punteggio  complessivo  che  determina  la  posizione in
graduatoria di ciascuna domanda e' ottenuto:
    1)  incrementando,  qualora  ricorrano  le condizioni previste, i
primi  tre  criteri  nazionali  e  gli eventuali criteri di priorita'
regionale  delle  maggiorazioni  percentuali previste ai punti 11.5 e
11.6;
    2)   normalizzando   tramite  la  formula  di  cui  al  punto  3)
dell'Appendice   i  valori,  eventualmente  incrementati  come  sopra
previsto,  assunti  dai primi tre criteri nazionali e dagli eventuali
criteri di priorita' regionale;
    3)  sommando  algebricamente  i  suddetti valori normalizzati. Il
valore  normalizzato  sia  del 1° che del 2° criterio di cui ai punti
11.2 e 11.3 e' moltiplicato per 0,30.

   11.9   L'Amministrazione   competente   sottopone   a  verifica  a
consuntivo  il  valore  dei criteri soggetti a scostamento al fine di
rilevare  gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto ai valori
posti  a  base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore
del singolo criterio subisca uno scostamento in diminuzione superiore
a   30  punti  percentuali  ovvero  la  media  degli  scostamenti  in
diminuzione dei criteri interessati superi i 20 punti percentuali, le
agevolazioni  concesse  vengono  revocate  (si  veda successivo punto
13.1).

   Ai fini della suddetta verifica si precisa che:
    - gli  scostamenti  da  considerare  sono  quelli  tra  i criteri
rilevati nell'esercizio a regime come definito al punto 12.3 e quelli
posti a base per la formazione delle graduatorie;
    - i  criteri  soggetti  a scostamento sono i primi tre indicatori
nazionali ed i criteri di priorita' regionale;
    - i  criteri  di  priorita' regionale sono soggetti a scostamenti
qualora,  in  caso  di programmi relativi allo svolgimento di diverse
attivita'  economiche  per  i quali siano attribuiti diversi punteggi
(si  veda  precedente  punto  11.7), la prevalenza degli investimenti
prevista  e che ha determinato l'assegnazione del relativo punteggio,
non  venga mantenuta ad ultimazione del programma; detti criteri sono
altresi'  soggetti  a  scostamenti qualora l'impresa cambi ubicazione
rispetto  a quella prevista (si veda punto 6.5) e la nuova ubicazione
comporti  un  punteggio  inferiore rispetto a quello assegnato per la
formazione  delle  graduatorie;  si  rammenta a tale proposito che il
cambiamento  dell'ubicazione  al  di  fuori  della  Regione  o  della
Provincia  Autonoma  nella  cui  graduatoria  e'  inserita la domanda
comporta la revoca delle agevolazioni;
    - qualora  vengano  meno  gli  elementi  che hanno determinato le
maggiorazioni  percentuali  previste  in  base  all'applicazione  dei
criteri  quarto  e  quinto,  lo scostamento e' calcolato in base alla
differenza  tra  il valore iniziale dei criteri incrementati di dette
maggiorazioni   percentuali   ed  il  valore  di  quelli  rilevati  a
consuntivo;
    - per  il calcolo dello scostamento medio si calcola la somma dei
soli  scostamenti  in  diminuzione e la si divide per quattro (numero
dei  criteri  suscettibili  di scostamento); in assenza di previsione
dei criteri di priorita' regionale da parte della Regione detta somma
si divide per tre;
    - l'investimento  complessivo  da considerare al denominatore dei
primi  due  indicatori  e'  il  minore  tra quello ammesso in fase di
concessione e quello ammesso in via definitiva dopo l'ultimazione del
programma.


   12 - EROGAZIONI E DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

   12.1  L'erogazione  delle  agevolazioni e' effettuata in due quote
dal  soggetto che ha provveduto alla concessione delle stesse, dietro
presentazione  di  richiesta  di  erogazione  da  parte  dell'impresa
beneficiaria   e,  limitatamente  alla  seconda  quota,  anche  della
documentazione  finale  di  spesa  di  cui  al successivo punto 12.4.
Ciascuna  quota,  ivi  compresa la quota a saldo di cui al successivo
punto 12.5, e' erogata per il 50% del relativo importo nella forma di
contributo  in  conto  capitale  e per il restante 50% nella forma di
finanziamento agevolato. La prima quota e' resa disponibile a partire
dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello di pubblicazione delle
graduatorie;  la  seconda  quota e' resa disponibile trascorsi 6 mesi
dalla  suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento
con  durata  fino  a 12 mesi, ovvero trascorsi 12 mesi dalla medesima
data  per i programmi con durata superiore. Ciascuna quota e' erogata
entro  30  giorni  dalla  presentazione della richiesta di erogazione
completa di tutti gli elementi previsti.

   12.2   L'erogazione   della   prima   quota,  pari  al  30%  delle
agevolazioni  concesse,  puo' essere richiesta dall'impresa dopo aver
realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi. Con la
richiesta  di  erogazione di cui all'Allegato n. 7 l'impresa dichiara
l'importo  delle  spese sostenute alla data cui si riferisce lo stato
di  avanzamento del programma di investimenti e allega il certificato
di  iscrizione,  rilasciato  dalla  competente  CCIAA,  attestante la
vigenza  dell'impresa.  Per  la  determinazione dell'importo di spesa
sostenuto,  si  fa  riferimento  alla data di effettivo pagamento dei
titoli  di  spesa.  Nel  caso  di  beni  acquisiti  tramite locazione
finanziaria,  tale  quota  si intende realizzata quando si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
    1)  sia stata fatturata la quota corrispondente al 30% del valore
dei  beni,  al netto di IVA e altre imposte e tasse, alla societa' di
leasing;
    2)  l'impresa abbia corrisposto canoni per un importo pari al 30%
delle  agevolazioni  concesse  in  relazione ai beni acquisiti con il
sistema della locazione finanziaria.

   La   prima   quota   puo'   essere   erogata  anche  a  titolo  di
anticipazione;  in  tal  caso  alla  richiesta  deve  essere allegata
apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed
escutibile  a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare,
redatta  secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8, sottoscritta con
firma  autenticata  dei  contraenti  e  completa  di attestazione dei
poteri  di  firma  del  fideiussore.  Dette  garanzie  possono essere
prestate  dalle  banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate,
rispettivamente,  ai  sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del
decreto   legislativo   n.   175/1995,   nonche'  dagli  intermediari
finanziari  iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993.

   In  ogni  caso,  qualora  l'iniziativa  riguardi l'acquisizione di
attivita'  preesistente,  alla  richiesta  di  erogazione della prima
quota  deve  essere  allegata  copia  dei  contratti di compravendita
accompagnati  ove necessario, da perizia giurata; nel caso di affitto
d'azienda  (o  ramo  d'azienda),  alla  richiesta di erogazione della
prima  quota  deve  essere  allegata  copia  del  relativo  contratto
d'affitto.

   La  seconda  quota, pari al 70% delle agevolazioni concesse, fermo
restando  quanto  indicato  al  successivo  punto  12.5,  e'  erogata
successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa.

   12.3  Si  rammenta  che  gli  investimenti si intendono realizzati
quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
    a)  i  beni  sono  stati  tutti  consegnati  ovvero completamente
realizzati  e  per i servizi e' stato stipulato apposito contratto di
fornitura e gli stessi sono stati forniti;
    b)  il  relativo costo agevolabile e' stato interamente fatturato
all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria
nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
    c)  l'impresa  richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per
l'acquisto  dei  beni  e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione
mediante  locazione  finanziaria,  abbia  corrisposto  canoni  per un
importo  pari  almeno  all'agevolazione  complessiva  concessa  per i
relativi  beni  e  comunque  non  inferiore al 30 per cento del costo
agevolabile dei predetti beni.

   Cio' premesso, si precisa che:
    - la   "data   di   ultimazione"   dell'investimento   e'  quella
dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
    - la  data  di  "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il
momento  in  cui  gli  investimenti oggetto del programma e tutti gli
altri  fattori  "produttivi"  sono  in grado di assicurare il normale
svolgimento  dell'attivita'  ed  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti,  soprattutto con riferimento al numero di occupati; la data
di  entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta,
qualora   non   intervenuta  prima,  dodici  mesi  dopo  la  data  di
ultimazione del programma;
    - l'esercizio   "a   regime"  e'  il  primo  anno  solare  intero
successivo alla data di entrata a regime.

   12.4  Ai  fini  dell'erogazione della seconda quota, entro quattro
mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti o, per i
programmi  gia'  ultimati  alla  data  di  ricevimento del decreto di
concessione,  entro  quattro  mesi  da  quest'ultima  data, l'impresa
presenta  una  richiesta  di  erogazione,  da rendersi nella forma di
dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio, secondo lo schema di cui
all'Allegato  n.  9, contenente l'elenco dettagliato delle fatture ed
attestante in particolare:
    - la  data  di  ultimazione e di entrata a regime dell'iniziativa
agevolata;
    - la  conformita'  del sopraccitato elenco e della documentazione
allegata ai documenti originali e la regolarita' da un punto di vista
fiscale di questi ultimi;
    - che  la  documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute
unicamente  per  la  realizzazione  delle  iniziative  oggetto  della
specifica domanda di agevolazioni;
    - che  tutti  i  materiali,  macchinari,  impianti e attrezzature
relativi  alle  spese  documentate  sono stati acquisiti e installati
nell'unita'   locale  oggetto  dell'investimento  e  sono  di  "nuova
fabbricazione",  ad  eccezione  di  quelli rilevati nell'ambito della
tipologia "acquisto di attivita' preesistente";
    - che  le  spese  non si riferiscono a spese di consumo, ricambi,
manutenzioni e non riguardano la gestione;
    - che  l'impresa  risulta  in  regola  con gli obblighi derivanti
dalla normativa in relazione alle eventuali opere murarie previste;
    - che   le  forniture  sono  state  completamente  pagate  e  che
eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture.

   Qualora  l'impresa  non  adempia  entro  il termine sopraindicato,
l'Amministrazione  assegnera'  un  termine  per adempiere, decorso il
quale provvedera' alla revoca delle agevolazioni.

   A  tale richiesta deve essere allegata la documentazione finale di
spesa che consiste in:
    1)  certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA,
attestante la vigenza dell'impresa;
    2) copia delle fatture;
    3)  dichiarazioni  liberatorie  dei  fornitori redatte secondo lo
schema  di  cui  all'Allegato  n.  10  e  documentazione  comprovante
l'avvenuto pagamento;
    4) copia dei contratti di leasing;
    5) verbale di consegna dei beni in caso di leasing;
    6)  documentazione  attestante il pagamento dei canoni in caso di
leasing;
    7) copia dei contratti di fornitura di servizi reali;
    8)  copia  dei  contratti,  inclusi  gli  eventuali  contratti di
franchising,  e/o  lettere di incarico stipulati con riferimento alle
spese  relative  a  studi  di  fattibilita',  piani di impresa, quote
iniziali  dei  contratti  di  franchising  ecc.  di  cui al punto 4.1
lettera f);
    9)  solo  per  i  progetti  innovativi  e  i  programmi  di  sola
acquisizione  di  servizi reali: copia dell'ultimo bilancio approvato
alla data di presentazione della domanda o, se antecedente, alla data
di  avvio  del  programma di investimenti; le imprese esonerate dalla
redazione del bilancio devono presentare il prospetto delle attivita'
e  delle  passivita' redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed
in conformita' agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativo
all'esercizio  precedente  la  data  di  presentazione  della domanda
ovvero  la  data  di  avvio del programma (qualora antecedente), reso
nella  forma  di  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio ai sensi
degli  artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, da cui sia riscontrabile il
valore dell'"investimento netto" cosi' come definito al punto 11.4.

   Gli  originali  dei  documenti  di  spesa  e  di quelli attestanti
l'avvenuto  pagamento  devono  comunque  essere tenuti a disposizione
dall'impresa  per  gli  accertamenti,  i  controlli  e  le  ispezioni
previsti dal Regolamento.

   12.5  Dalla  seconda  quota  e'  trattenuto un importo pari al 10%
delle  agevolazioni  complessivamente  concesse,  da  erogare  dopo i
controlli   della   documentazione   finale   di   spesa   da   parte
dell'Amministrazione competente. L'erogazione della quota a saldo del
10%,  e'  disposta  con apposito provvedimento ed e' effettuata entro
nove  mesi  dal  ricevimento  della  documentazione  finale  di spesa
dell'impresa beneficiaria, previa rideterminazione delle agevolazioni
definitivamente   spettanti,  in  relazione  al  tasso  effettivo  di
attualizzazione/rivalutazione,   all'ammontare   degli   investimenti
ammissibili  ed  alla effettiva realizzazione temporale degli stessi,
fermo  restando  che  gli  impegni  assunti  con  il provvedimento di
concessione  non possono essere in alcun modo aumentati. Inoltre, con
il  medesimo  provvedimento  che  dispone  l'erogazione della quota a
saldo,  viene stabilito l'importo dell'eventuale restituzione in caso
di  revoca  parziale  e  viene  altresi'  rideterminato l'importo del
finanziamento, definendone il relativo piano di ammortamento.

   Per  le  iniziative  con  investimenti  ammessi  inferiori  a Euro
103.291,38 il predetto termine di nove mesi e' ridotto alla meta'.

   12.6  Si  rammenta, come previsto all'articolo 15 del Regolamento,
che  l'ultimazione  del  programma  di investimenti deve avvenire non
oltre   24   mesi   dalla  data  del  decreto  di  concessione  delle
agevolazioni.  Tale  termine  e'  perentorio,  pertanto,  qualora gli
investimenti  siano  stati  effettuati solo in parte, le agevolazioni
sono  erogate in proporzione ai soli investimenti realizzati, purche'
il  loro  ammontare  complessivo  non sia inferiore al 60% del totale
degli  investimenti  ammessi  e  purche'  il programma realizzato sia
funzionalmente equivalente a quello approvato e cioe' non si discosti
sostanzialmente da quest'ultimo per natura e obiettivi.

   Le  eventuali  variazioni  rispetto  a  quanto  le  imprese  hanno
attestato   nelle  domande,  che  intervengono  successivamente  alla
concessione  e  durante  il periodo di realizzazione del programma di
investimenti,     devono     essere     tempestivamente    comunicate
all'Amministrazione competente per le conseguenti valutazioni.

   Qualora  una  Regione  ovvero  una  Provincia  Autonoma,  ai  fini
dell'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate
ai   sensi  dell'articolo  12  del  Regolamento,  attinga  a  risorse
co-finanziate  con i Fondi Strutturali dell'Unione europea, per poter
consentire  il  pieno rispetto delle scadenze fissate dalla normativa
comunitaria per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo delle
agevolazioni,  i  termini  e  le condizioni ordinarie stabiliti dalla
presente  circolare  per  l'ultimazione  dei programmi agevolati e la
presentazione  della documentazione finale di spesa potrebbero subire
modifiche  che,  comunque,  la  Regione  stessa  ovvero  la Provincia
Autonoma stessa rendera' note e riportera' nei decreti di concessione
dei programmi interessati.

   12.7 In base a quanto stabilito dal Regolamento agli art. 15 e 16,
al  fine di consentire il monitoraggio degli interventi, le regioni e
le province autonome trasmettono al Ministero sia una rendicontazione
semestrale   sull'utilizzo   dei  fondi  destinati  agli  interventi,
contenente  i  dati  relativi alle graduatorie, alle erogazioni, alle
revoche  ed  alle somme non piu' erogabili, sia una relazione annuale
sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni
semestrali   suindicate   oltre   ad   una  valutazione  dell'impatto
occupazionale  e  della  corrispondenza dell'intervento alle esigenze
del  territorio,  con  l'indicazione  delle  problematiche  emerse ed
eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso.


   13 - REVOCHE

   13.1  Il  soggetto concedente le agevolazioni provvede alla revoca
parziale o totale delle agevolazioni medesime, ai sensi dell'articolo
20 del Regolamento, qualora:
    a)  per  le  stesse  spese  oggetto della domanda di agevolazioni
siano  state  ottenute  altre agevolazioni previste da norme statali,
regionali,  comunitarie  o  comunque  concesse  da enti o istituzioni
pubbliche;
    b)   i  controlli  effettuati  evidenzino  l'insussistenza  delle
condizioni previste dalla legge o dal Regolamento e in particolare il
venir  meno  delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  2, comma 1,
lettera   a)   della   legge,   in  ordine  alla  presenza  femminile
nell'impresa;
    c)  i  beni  oggetto  delle  agevolazioni  risultano essere stati
ceduti,  alienati  o  distratti, nei cinque anni successivi alla data
del decreto di concessione delle agevolazioni;
    d)   gli   elementi  che  hanno  determinato  l'attribuzione  del
punteggio  per  l'inserimento  in  graduatoria  subiscano  variazioni
superiori  ai  limiti  di  scostamento indicati con il decreto di cui
all'articolo 10, comma 2 del Regolamento;
    e)  l'ammontare  degli  investimenti realizzati alla scadenza del
termine  perentorio  di  cui all'articolo 15, comma 5 del Regolamento
risulti inferiore al 60% degli investimenti ammessi;
    f)  si sia verificato il mancato pagamento protratto per oltre un
anno  degli  interessi  di  preammortamento,  ovvero  delle  rate del
finanziamento concesso.

   Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui
alle  lettere  b), d), e), f); danno luogo a revoca totale o parziale
quelle di cui alle lettere a), c).

   In  relazione  a quanto indicato alla lettera a), relativamente al
divieto  di cumulo delle agevolazioni di cui alla legge n. 215/92 con
altre  agevolazioni,  si  rimanda  a quanto specificato al precedente
punto 8 della presente circolare.

   In  relazione  a quanto indicato alla lettera b), relativamente ai
requisiti  di  partecipazione femminile nell'impresa beneficiaria, si
rimanda a quanto specificato al precedente punto 1.2.

   In  relazione a quanto indicato alla lettera e), nel caso in cui i
beni  oggetto  delle  agevolazioni  risultino  essere  stati  ceduti,
alienati  o distratti dall'uso previsto anche a seguito di cessazione
dell'attivita'  nei  cinque  anni successivi alla data del decreto di
concessione delle agevolazioni, la revoca e' parziale in relazione al
periodo  di  mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria,
fatta  salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche
circa  l'effettivo  completamento  del programma ed il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

   In  relazione  a  quanto  indicato  alla  lettera  d)  i limiti di
scostamento  in  diminuzione  degli  elementi  che  hanno determinato
l'attribuzione  del  punteggio  per l'inserimento in graduatoria sono
quelli riportati al punto 1 1.9 della presente circolare.

   In  relazione  a  quanto indicato alla lettera e) e fermo restando
quanto  specificato  al  precedente  punto  12.3  relativamente  alla
realizzazione  degli  investimenti,  nel caso in cui il programma non
venga  ultimato  entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del
decreto  di  concessione delle agevolazioni, si precisa che la revoca
e'  parziale  e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa
datati  successivamente  a  detti termini, fatta salva ogni ulteriore
determinazione     conseguente    alle    verifiche    sull'effettivo
completamento  dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

   Si  rammenta  inoltre  che, come previsto ai punti 2.3 e 6.5 della
presente  circolare, si procede alla revoca totale delle agevolazioni
quando le variazioni apportate al programma comportino l'assegnazione
dello  stesso  ad  altro  macrosettore  o  ad  altra  divisione della
classificazione  ISTAT,  ovvero  determinino una modifica sostanziale
della  natura  e  degli  obiettivi  del  programma originale, nonche'
quando  l'iniziativa e' realizzata in un'unita' locale ubicata in una
Regione o Provincia autonoma diversa da quella indicata nella domanda
di agevolazioni.

   Il  decreto  di  revoca  dispone  l'eventuale recupero delle somme
erogate, indicandone le modalita'.

   13.2  Nei  casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione
dell'ammontare  delle  agevolazioni si procede alla distribuzione per
anno solare delle spese ammesse.

   Nel  caso  in  cui alla data della revoca parziale le agevolazioni
non siano state ancora interamente erogate, l'ammontare da recuperare
puo' essere detratto a valere sulla quota ancora da erogare.

   In  caso  di revoca delle agevolazioni l'impresa non ha diritto ad
ulteriori erogazioni e deve restituire:
    a)  per  quanto  riguarda  il  contributo  in conto capitale, gli
importi eventualmente gia' erogati;
    b)  per  quanto  riguarda  il finanziamento agevolato, oltre alle
quote  di  finanziamento  non  ancora rimborsate, il beneficio di cui
l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca; a tal
fine  si  precisa che il beneficio da restituire e' determinato sulla
base  del  differenziale  tra  gli  interessi  calcolati  al tasso di
attualizzazione  e  rivalutazione,  fissato ai sensi dell'articolo 2,
comma  2  del decreto legislativo n. 123/1998 e vigente alla data del
provvedimento di concessione e quelli calcolati al tasso agevolato di
cui al precedente punto 6.6.

   In  caso  di  recupero  conseguente a provvedimenti di revoca, sia
attraverso  detrazione  dalle  quote ancora da erogare che attraverso
restituzione  da  parte  dell'  impresa,  il  relativo  ammontare  e'
restituito  maggiorato  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di
sconto  vigente  alla  data della restituzione delle agevolazioni, ai
sensi  dell'articolo  20, comma 2 del Regolamento. Nei casi di revoca
di  cui  alla  lettera  c)  del  precedente  punto 13.1 la misura del
predetto tasso e' maggiorata di cinque punti percentuali.


   14 - ISPEZIONI

   14.1 L'Amministrazione competente per l'attivita' istruttoria puo'
effettuare   verifiche,   anche   a   campione,   presso  le  imprese
richiedenti,  in  qualsiasi  fase  dell'iter  procedurale, al fine di
verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni.


   15  -  DISPOSIZIONI  APPLICABILI  AI  PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA
REALIZZARE NELL'AMBITO DEI SETTORI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA
E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

   15.1   La   concessione   delle  agevolazioni  nei  settori  della
produzione    agricola    primaria    e    della   trasformazione   e
commercializzazione  dei prodotti agricoli e' subordinata al rispetto
di   talune  disposizioni,  limitazioni  e  divieti  derivanti  dalla
normativa  comunitaria  (Regolamento  CE  n.1257/1999 e "Orientamenti
comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel settore agricolo" (2000/C
28/02).

   15.2   Con   riferimento   alle  attivita'  ed  agli  investimenti
ammissibili  gli specifici divieti e i limiti sono quelli individuati
dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito dei Programmi operativi
regionali  (POR) e nei relativi complementi di programmazione, per le
Regioni  del  Mezzogiorno,  o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per
tutte  le  altre  Regioni;  su  tale  argomento  si  rinvia  a quanto
precisato al precedente punto 2.1.

   15.3 Con riferimento ai soggetti beneficiari degli aiuti:
    - nel  settore della produzione primaria, nonche' in quello della
trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  le
imprese  sono obbligate a rispettare i requisiti minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali;
    - nel   solo   settore  della  produzione  primaria,  i  soggetti
richiedenti devono possedere le conoscenze e competenze professionali
adeguate  che sono fissate nel piano di sviluppo rurale della Regione
o della Provincia autonoma;

   Al fine di assicurare il rispetto di dette disposizioni le imprese
richiedenti  rendono apposite dichiarazioni sostitutive di notorieta'
nel modulo di domanda.

   15.4 Con riferimento alle spese ammissibili:

    - il  costo  del  rilevamento  relativo all'acquisto di attivita'
preesistente,  come  indicato  anche al punto 4.1, non e' agevolabile
qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di
un'attivita'   rientrante   nel  settore  della  produzione  agricola
primaria;
    - nell'ambito  di  programmi  relativi  al medesimo settore della
produzione  agricola  primaria,  l'acquisto di brevetti e' consentito
fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

   15.5 Relativamente alla misura delle agevolazioni concedibili:

    - nel  settore  della  trasformazione  e  commercializzazione dei
prodotti agricoli, le agevolazioni sono concessi secondo le misure in
ESN  ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto
1),  previste  per  i  settori  diversi  da  quello  della produzione
agricola  primaria  e  secondo  l'articolazione  nelle  medesime aree
svantaggiate;
    - nel settore della produzione agricola primaria, le agevolazioni
sono calcolate secondo le misure massime espresse in ESL previste dai
citati  "Orientamenti  comunitari  per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo".  Tali  misure  massime, riportate anche nell'Allegato n. 3
punto  3), sono pari al 50% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al
40%  ESL  nelle  altre  zone;  a  tal riguardo si precisa che le zone
agricole   svantaggiate  non  coincidono  con  le  aree  svantaggiate
individuate  ai fini della concessione degli aiuti in tutti gli altri
settori.  Nei casi in cui l'impresa richiedente risponda ai requisiti
di  "giovane  agricoltore"  e  qualora  l'investimento sia effettuato
entro cinque anni dall'insediamento, tali misure sono rispettivamente
elevate  al  55%  ESL  nelle  zone agricole svantaggiate e al 45% ESL
nelle  altre zone. I criteri per l'ottenimento di dette maggiorazioni
sono  quelli fissati dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli
1  e  2  della  legge  n.441  del  15  dicembre 1998; in base a dette
normative, rispondono ai requisiti di "giovane agricoltore":

       a)  le  imprese  individuali le cui titolari siano in possesso
della  qualifica  di  imprenditore  agricolo  e  non  abbiano  ancora
compiuto i quaranta anni di eta';
       b)  le  societa' semplici, in nome collettivo e cooperative in
cui almeno i due terzi dei soci abbiano un'eta' inferiore ai quaranta
anni  ed  esercitino  l'attivita'  agricola, rivestendone la relativa
qualifica,  a  titolo  principale  o  parziale;  per  le  societa' in
accomandita  semplice le suddette qualifiche possono essere possedute
anche  solo  dal  socio  accomandatario,  mentre in caso di piu' soci
accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi;
       c)  le  societa'  di  capitali  aventi  per oggetto sociale la
conduzione  di  aziende  agricole  ove  i  conferimenti  dei  giovani
agricoltori  costituiscano  oltre  il  50%  del  capitale  sociale  e
l'organo  di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani
agricoltori.

   15.6  Si  rammenta  che la regola "de minimis" di cui al punto 6.4
non  e'  applicabile  ai settori della produzione agricola primaria e
della  trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti agricoli.
Tale   limitazione   non  riguarda  gli  investimenti  relativi  allo
svolgimento  di  attivita' di agriturismo (codice 55.23.5, lettera H,
della classificazione ISTAT 2002) da parte di imprese agricole. A tal
proposito si chiarisce, inoltre, che:

    - le  agevolazioni per gli investimenti relativi all'attivita' di
agriturismo  sono concesse secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al
punto  6.1  e  riportate  nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i
settori  diversi  da  quello  della  produzione  agricola  primaria e
secondo  l'articolazione  nelle  medesime  aree svantaggiate, ovvero,
qualora  le  agevolazioni  siano  richieste  secondo  la  regola  "de
minimis",  secondo le misure percentuali riportate nell'Allegato n. 3
punto 2);
    - le  domande  relative  a  programmi  di  investimento destinati
esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' di agriturismo, ovvero
nei quali l'attivita' di agriturismo sia prevalente secondo i criteri
indicati  al  punto 2.3 della presente circolare, sono inserite nella
graduatoria relativa al macrosettore "commercio, turismo e servizi".

   E'   inoltre   opportuno   precisare   che   l'appartenenza   alla
sottosezione  DA della classificazione ISTAT e' condizione necessaria
ma   non   sufficiente   affinche'  un'attivita'  manifatturiera  sia
considerata tra quelle rientranti nel settore della trasformazione di
prodotti  agricoli,  intendendosi  come  tali le attivita' volte alla
produzione  e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato
I  al Trattato CE.. In tal senso alcune attivita', ancorche' comprese
nella  sezione  DA,  non  sono  inquadrabili  nella trasformazione di
prodotti  agricoli quando il prodotto finale della trasformazione non
e' a sua volta compreso nell'elenco dell'allegato I al Trattato CE (a
mero  titolo esemplificativo si possono citare le produzioni di paste
alimentari,  gelati, prodotti di panetteria e pasticceria) e pertanto
in tali casi e' applicabile il regime "de minimis".



   PARTE  II:  Agevolazioni  per i programmi regionali per i corsi di
formazione  imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza
e contributi alle Regioni.


   16 - PREMESSE GENERALI

   16.1  Ai  sensi  dell'articolo  2 del Regolamento, una quota delle
risorse finanziarie e' destinata alla concessione di agevolazioni per
la  promozione  delle  iniziative previste dagli articoli 2, comma 1,
lettera b) e 12 della legge n. 215/92.

   Tali  agevolazioni  consistono  in un contributo da concedere alle
Regioni  e alle Province autonome che presentano i programmi previsti
dall'articolo 21 del Regolamento, diretti a:
    a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
    b)  sviluppare  servizi  di  assistenza  e  consulenza  tecnica e
manageriale a favore dell' imprenditorialita' femminile;
    c)   attuare   iniziative  di  informazione  e  supporto  per  la
diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

   I  programmi  regionali  rappresentano  il  quadro  di riferimento
generale al quale si riconducono le seguenti iniziative:
    a)  le  iniziative  a  favore  di soggetti di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  b)  della  legge  (di seguito denominati soggetti
terzi)  che  promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi
di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale;
    b) le iniziative regionali, di cui all'articolo 12 della legge n.
215/92,  che prevedano la diffusione di informazione mirate, nonche',
la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione    organizzativa   e   di   supporto   alle   attivita'
imprenditoriali.

   Tutti  i servizi previsti nei programmi regionali devono prevedere
come destinatari finali almeno il 70% di donne.

   I  soggetti  terzi,  di  cui  alla precedente lettera a), potranno
accedere  ai  benefici  previsti  dalla  legge  presentando  apposita
domanda direttamente alle Regioni e alle Province autonome competenti
nell'  ambito  degli  obiettivi  e  dei criteri da queste fissati nei
propri programmi.

   Per l'attuazione delle iniziative regionali di cui alla precedente
lettera b), le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo
12,  comma  2  della  legge  n.  215/92,  possono  stipulare apposite
convenzioni    con   enti   pubblici   e   privati   che   presentino
caratteristiche  di affidabilita' e consolidata esperienza in materia
e che siano presenti sull'intero territorio regionale.


   17 - CONTENUTI DEI PROGRAMMI REGIONALI

   17.1   L'articolo  22  del  Regolamento  indica  i  contenuti  dei
programmi  che  le  Regioni  e  le Province autonome predispongono in
coerenza  con  i  propri  obiettivi  e  strumenti  di  programmazione
regionale e con le proprie normative generali e di settore, ovvero:
    1)   gli   obiettivi   generali  e  specifici  che  si  intendono
raggiungere;
    2)  la  descrizione  degli  interventi  proposti,  articolati per
tipologia di iniziativa;
    3)  l'indicazione  dei soggetti beneficiari, qualora il programma
preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi;
    4) le eventuali priorita' per l'accesso alle agevolazioni;
    5) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura
dell'agevolazione;
    6) le modalita' di realizzazione degli interventi;
    7) l'indicazione delle spese ammissibili;
    8)  gli  eventuali  limiti,  massimo  e minimo, dell'investimento
ammissibile;
    9) i tempi previsti per l'attuazione del programma;
    10)  gli  aspetti  finanziari,  con  l'indicazione  del  piano di
copertura   del  programma  proposto,  articolato  per  tipologia  di
intervento,   e   della  quota  di  risorse  regionali  destinata  al
cofinanziamento del programma;
    11) il regime delle revoche;
    12)  i  risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei
criteri utilizzati per la verifica.

   17.2  In  relazione  a  tali contenuti e' opportuno fornire alcune
precisazioni,  al  fine  di  consentire una formulazione omogenea dei
programmi,  fermo  restando  che  gli  stessi  devono comunque essere
ispirati  ad  un'esigenza generale di coerenza ed equilibrio di tutti
gli interventi proposti.

   A) INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

   Il   programma   descrive  le  motivazioni  degli  interventi  con
particolare    riferimento    alla    promozione   della   formazione
imprenditoriale  e  della  cultura  d'impresa  tra  le donne. Indica,
inoltre,  in  maniera dettagliata il contesto territoriale e tematico
(in  considerazione  delle  peculiarita'  e delle potenzialita' della
forza   lavoro  e  del  tessuto  imprenditoriale  femminile  e  delle
opportunita'  di sviluppo dello stesso) e programmatico (con evidenza
delle   compatibilita'  e  sinergie  con  altri  programmi  regionali
attuati,  in  corso  di  realizzazione o previsti) entro il quale gli
interventi verranno realizzati.

   Sono  descritti  gli  obiettivi  generali del programma sulla base
delle seguenti finalita':
    a) promozione della formazione imprenditoriale delle donne;
    b)  sviluppo  di  servizi  di  assistenza  e consulenza tecnica e
manageriale a favore dell' imprenditorialita' femminile;
    c)  attuazione di iniziative di informazione e di supporto per la
diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

   Nell'ambito degli obiettivi generali fissati, il programma indica,
infine,   gli   obiettivi  specifici  che  si  intendono  raggiungere
attraverso i singoli interventi che lo compongono.

   B) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

   Il   programma   descrive   gli   interventi   proposti   per   il
raggiungimento degli obiettivi specifici fissati. In relazione a tali
obiettivi,   viene   indicata   l'articolazione   degli   interventi,
distinguendo  tra  iniziative  regionali  e  iniziative  a favore dei
soggetti   terzi.   Il  programma  descrive,  inoltre,  le  modalita'
operative prescelte per l'attuazione di ciascun intervento previsto.

   Si  ribadisce  che  gli  interventi  previsti  devono  avere  come
destinatari finali dei servizi almeno il 70% di donne.

   C) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

   Il  contributo  sui programmi regionali e' concesso alle Regioni e
alle   Province   autonome   come   previsto   dall'articolo  21  del
Regolamento.  Tuttavia,  si  rammenta  che,  nell'ambito dei predetti
programmi,  le  iniziative  a favore dei soggetti terzi devono essere
destinate  alla  concessione  di  contributi  alle categorie previste
dall'articolo  2, comma 1, lettera b) della legge n.215/92, ovvero le
imprese,  i  loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato,
i centri di formazione e gli ordini professionale.

   D) DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI PRIORITA' DI ACCESSO

   In  relazione  alle  iniziative  a  favore di soggetti terzi, sono
indicate  le  eventuali  priorita'  di accesso alle agevolazioni, che
potranno essere definite, anche attraverso la previsione di eventuali
riserve  di fondi, con riferimento alle tipologie dei programmi, alle
modalita'  di  realizzazione degli stessi, al settore merceologico di
riferimento,  a  particolari  categorie  di  beneficiari  o  ad altri
elementi ritenuti opportuni dalle Regioni e Province autonome.

   Sono,  inoltre,  indicate  le  eventuali  limitazioni  o  cause di
esclusione in ragione della specificita' degli interventi.

   E)  INDICAZIONE  DELLA  MISURA  DELLE  AGEVOLAZIONI  A  FAVORE DEI
SOGGETTI TERZI

   Per  le  iniziative  a favore dei soggetti terzi, sono indicate le
intensita'  di aiuto concedibile, nel limite massimo previsto del 50%
della  spesa  sostenuta;  qualora detti soggetti terzi siano imprese,
l'agevolazione  deve  essere  concessa  nei  limiti  della regola "de
minimis".   Vanno   evidenziate,   inoltre,   eventuali   limitazioni
all'ammontare  di aiuto concedibile per ciascun soggetto beneficiario
ed eventuali vincoli di cumulabilita'.

   F) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

   Per  ciascun  intervento  il  programma  descrive  le modalita' di
gestione  e di attuazione, mettendo in evidenza, con riferimento alle
iniziative   regionali   previste,   eventuali   altri  soggetti  che
intervengono  nel  procedimento.  Inoltre,  in  relazione  ai singoli
interventi  sono indicate le modalita' che saranno utilizzate al fine
della promozione e pubblicita' degli interventi stessi.

   G) SPESE AMMISSIBILI

   Il  programma indica le tipologie di spese ammissibili, sulla base
delle  indicazioni contenute nel punto 2 della presente circolare. Il
programma  puo'  determinare dei limiti massimi di ammissibilita' per
alcune  tipologie  di  spesa,  espressi  in valore assoluto oppure in
misura percentuale rispetto ad altre voci di spesa, nonche' eventuali
limiti minimo e massimo di investimento ammissibile.

   H) TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE

   Sono  indicati  i  tempi  di realizzazione del programma regionale
(evidenziando  la  tempistica  per  ciascun  intervento),  nel limite
massimo  di  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del programma
stesso.

   I) ASPETTI FINANZIARI CON L'INDICAZIONE DEL PIANO DI COPERTURA DEL
PROGRAMMA  PROPOSTO,  ARTICOLATO  PER  INTERVENTO,  E  DELLA QUOTA DI
RISORSE REGIONALI DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

   E'   illustrato   il   piano  di  copertura  finanziaria  relativo
all'intero  periodo di realizzazione del programma, in considerazione
del  fatto  che  la  legge  puo'  finanziare i programmi regionali in
misura  non  superiore  al 50% della spesa complessivamente prevista.
Tale    piano   finanziario   indichera',   quindi,   la   quota   di
cofinanziamento  regionale  e/o  delle  altre fonti di finanziamento,
quali  fondi  comunitari  o  fondi  di altri soggetti pubblici, ed il
riferimento agli strumenti normativi che assicurano tale copertura.

   Al  fine  dell'indicazione  degli aspetti finanziari devono essere
predisposti  i  seguenti  prospetti,  sia  per  il  programma nel suo
complesso sia per ciascun intervento:

   L) PROGRAMMA REGIONALE - PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

               ---->   Vedere schema a pag. 38  <----

   M) REGIME DELLE REVOCHE

   Il  programma  indica  il  regime delle revoche delle agevolazioni
concesse  con  gli  interventi  proposti,  indicando gli elementi che
verranno  presi  in  considerazione  per  determinare  le  condizioni
necessarie per la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

   N) RISULTATI ATTESI

   Saranno   indicati   i   risultati  attesi  dall'attuazione  degli
interventi  proposti,  in  termini  di  benefici  economici e sociali
ottenibili.   L'indicazione   dei   risultati   attesi   e'  espressa
prevalentemente   in   termini   quantitativi.   In  particolare,  va
evidenziata  la  ricaduta  degli  interventi sul territorio, anche in
termini  di  soggetti formati e imprenditrici assistite. Il programma
descrive,  inoltre,  il  sistema  di  monitoraggio  delle iniziative,
specificando   strumenti   e  criteri  per  verificare  lo  stato  di
attuazione  delle  stesse, anche da un punto di vista finanziario, ed
il conseguimento degli obiettivi fissati.


   18 - SPESE AMMISSIBILI

   18.1 Le spese ammissibili sono quelle strettamente pertinenti alle
iniziative    previste    dal   programma   regionale   e   sostenute
successivamente  alla sua presentazione. In relazione alle iniziative
a  favore di soggetti terzi, tali spese sono definite dalle Regioni e
dalle  Province  autonome  nei  rispettivi  programmi  e  la  data di
decorrenza  e'  quella di presentazione della domanda di agevolazione
da parte dei soggetti richiedenti.

   18.2  Le  prestazioni  di  consulenza  sono  ammissibili  solo  se
prestate  da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte
al  registro  delle  imprese  della  Camera di commercio, industria e
artigianato,  e  da  enti  pubblici  o  privati  aventi  personalita'
giuridica,   nonche'   da   professionisti   iscritti   ad   un  albo
professionale legalmente riconosciuto.

   18.3  I  beni  acquistati  devono  essere  di nuova fabbricazione.
L'acquisto  di  beni ammortizzabili e' ammesso solo in relazione alla
quota  di  ammortamento  degli  stessi  di  competenza del periodo di
realizzazione delle iniziative agevolate delle Regioni e dei soggetti
terzi.


   19 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI

   19.1  Una  volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del
Ministro  delle  attivita' produttive, le Regioni presentano i propri
programmi  per l'approvazione. Al programma, qualora sia previsto che
per   l'attuazione   delle  iniziative  regionali  vengano  stipulate
convenzioni con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge
n. 215/92, sono allegate copia delle convenzioni gia' stipulate.

   19.2 Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine
per  la  presentazione  dei programmi, previo parere del Comitato per
l'Imprenditoria Femminile, approva i programmi medesimi tenendo conto
degli obiettivi perseguiti e della relativa copertura finanziaria.


   20 - MISURA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI

   20.1 Per la realizzazione dei programmi regionali e' concesso alle
Regioni  e alle Province autonome un contributo pari al cinquanta per
cento dell'importo complessivo previsto dai programmi, entro i limiti
delle risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 21 del
Regolamento.

   20.2  Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle attivita'
produttive  ripartisce  tra  le  Regioni  e  le  Province autonome le
risorse  finanziarie  destinate ai predetti programmi, sulla base dei
criteri fissati dall'articolo 11 del Regolamento.


   21 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

   21.1  Il  contributo e' erogato in due quote di cui la prima, pari
al  cinquanta  per  cento  del  contributo spettante, contestualmente
all'approvazione  del  programma  da  parte  del  Ministero; l'altra,
successivamente alla presentazione da parte della Regione o Provincia
autonoma della relazione finale di cui al successivo punto 3.

   21.2  I  programmi  regionali  sono realizzati entro diciotto mesi
dalla  data del provvedimento di approvazione da parte del Ministero.
A tal fine si precisa che per la determinazione della data di avvio e
di  quella di ultimazione del programma, si considera rispettivamente
la  data  del  primo titolo di spesa ammissibile e quella dell'ultimo
titolo di spesa ammissibile.

   Sulla  base  degli interventi effettivamente realizzati le Regioni
procedono   alla  verifica  finale  del  programma  e  presentano  al
Ministero   una   relazione   finale,  di  cui  all'articolo  22  del
Regolamento, che evidenzia, in coerenza con il programma approvato, i
risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari
e   i  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  fissati  dal
programma.   Alla   relazione   finale  sara'  allegata  copia  delle
convenzioni  eventualmente stipulate con gli enti di cui all'articolo
12, comma 2, della legge n. 215/92 successivamente alla presentazione
del programma.

   21.3  Il  Ministero,  esaminata  la  relazione e la documentazione
allegata, accredita il saldo finale del contributo.


   22 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

   22.1  Il regime delle revoche relativo agli interventi attuati dai
soggetti  terzi,  viene  definito  da  ciascuna  Regione  o Provincia
autonoma  nell'ambito  dei  programmi  presentati. Se dalla relazione
finale  risulta  che l'anticipo versato alla Regione o alla Provincia
autonoma  sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la
differenza  e'  restituita  all'entrata  del bilancio dello Stato, ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  6,  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del
Ministero  dell'Economia  e delle Finanze al fondo per gli interventi
agevolativi  alle  imprese  istituito  presso  il Ministero, ai sensi
dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

   22.2  11 Ministero si riserva la facolta' di procedere a verifiche
sull'attuazione  dei  programmi  presentati  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome.

   La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 5 dicembre 2005

                                                 II Ministro: Scajola