Alle imprese interessate Alle organizzazioni imprenditoriali Al MCC S.p.A. All'Artigiancassa S.p.A. Con circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002 sono state riemanate disposizioni ed istruzioni sulle modalita' e procedure per la presentazione delle domande e la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 314, di seguito denominato «Regolamento». In occasione dell'avvio del sesto bando, destinato all'assegnazione delle risorse finanziarie statali del 2004, si ritiene opportuno riemanare le predette disposizioni, introducendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, e aggiornare la modulistica. La presente circolare recepisce, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel decreto ministeriale 2 novembre 2004 in merito alle nuove modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Secondo tali disposizioni, a partire dal sesto bando di attuazione, l'importo delle agevolazioni, calcolato sulla base di quanto riportato agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e' concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Si sottolinea, infine, che come stabilito con il decreto ministeriale del 25 novembre 2005, l'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile e' consentito ai progetti che prevedono un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro. PARTE I: Interventi destinati alla concessione delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali PREMESSE Sulla base delle risorse finanziarie disponibili assegnate, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, agli interventi per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali, e' prevista la concessione di un contributo in conto capitale e di un finanziamento a tasso agevolato di pari importo alle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. La concessione delle agevolazioni avviene mediante un sistema a bandi e graduatorie. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle attivita' produttive ripartisce, in base ai criteri oggettivi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile tra le Regioni e le Province autonome, dandone comunicazione alle stesse. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria e di rendere l'intervento agevolativo piu' rispondente alle effettive esigenze del territorio, il Regolamento prevede un forte coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella gestione dell'intervento stesso. Queste ultime, infatti, possono disporre un'integrazione delle risorse statali cosi' assegnate, nella misura minima stabilita dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento, individuare particolari aree del proprio territorio e specifiche attivita' economiche considerate prioritarie per lo sviluppo ai fini della formazione delle graduatorie e gestire direttamente tutte le fasi dell' intervento, dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi. Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero delle attivita' produttive le risorse regionali stanziate ed i criteri di priorita' indicati da utilizzare per le graduatorie di cui al punto 10.3 riferite al medesimo anno. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni ed i criteri di priorita' fissati dalle Regioni o Province autonome da utilizzare per le graduatorie, sono resi noti con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Le domande di agevolazione possono essere presentate durante il periodo di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Le domande pervenute sono sottoposte ad un'istruttoria e, qualora ritenute ammissibili, sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti tre macrosettori: - "agricoltura"; - "manifatturiero e assimilati"; - "commercio, turismo e servizi". All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base di un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di priorita' validi su tutto il territorio nazionale, fissati con il suddetto decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 novembre 2005 e di quelli territoriali e settoriali nel caso in cui questi siano stati indicati dalla Regione o Provincia autonoma. Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente. Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote: la prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, a fronte della realizzazione di una corrispondente quota degli investimenti ammessi; la seconda, pari al 70% delle agevolazioni, a seguito della totale realizzazione del programma e dell'invio della documentazione finale di spesa. Dalla seconda quota e' trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogarsi dopo i controlli effettuati sulla documentazione di spesa e le eventuali verifiche in loco ed in ogni caso entro il termine previsto dall'articolo 15 comma 2 del Regolamento. La prima quota puo' essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare. L'Amministrazione competente puo' in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione del programma, disporre tutte le ispezioni e verifiche ritenute opportune. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI 1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese rispondenti ai requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" come definiti ai successivi punti 1.2 e 1.3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese richiedenti devono essere gia' costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte al predetto registro devono almeno aver fatto richiesta di iscrizione allo stesso oltre ad essere in possesso del numero di partita I.V.A; l'iscrizione deve comunque avvenire ed essere comprovata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al successivo punto 9.1. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile previamente registrato. Alla suddetta data gli immobili devono essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata resa da tecnico abilitato. La predetta disponibilita' deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'art. 19, comma 2 del Regolamento. 1.2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono: - a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; - b) le societa' di persone e le societa' cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute; - c) le societa' di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione. Il predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima. Ai fini della verifica del soddisfacimento del predetto requisito, si pone attenzione alla sostanziale continuita' del possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformita' alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non puo' essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo. 1.3 Le imprese sono definite di "piccola dimensione"sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. 2 - SETTORI AMMISSIBILI 2.1 Sono agevolabili i programmi di investimento presentati da imprese, anche artigiane, operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei servizi, del turismo come indicato dall' articolo 2 della legge n. 215/92. L'applicazione della legge n. 215/92, in quanto aiuto di Stato ed intervento eventualmente cofinanziato nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie e' subordinata, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie in vigore, a talune limitazioni riguardanti, in particolare, i settori agevolabili e le spese ammissibili. Relativamente ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione delle Attivita' economiche ISTAT 2002, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggetti a divieti e/o limitazioni, che sono specificati nell'Allegato n. 1. Per quanto riguarda i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli, si ricorda che, secondo quanto stabilito dagli orientamenti e regolamenti dell'Unione europea, la concessione degli aiuti di Stato e' subordinata alla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato da parte di ciascuno Stato membro. Considerando che, per l'Italia, la competenza in materia e' attribuita alle Regioni e Province Autonome, le predette verifiche e la conseguente fissazione di limiti e condizioni di ammissibilita' sono demandate a tali enti, che provvedono attraverso i propri Programmi Operativi Regionali (POR) ed i relativi Complementi di Programmazione (CdP), per quanto concerne le regioni del Mezzogiorno, e attraverso i Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni del Centro - nord. Si rammenta infine che per i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concessione delle agevolazioni e' subordinata anche al rispetto delle disposizioni di cui ai punti 15 e segg. della presente circolare. 2.2 Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento e ai fini dell'inserimento dei programmi ammissibili nelle graduatorie articolate per "macrosettori", si fa riferimento al codice di attivita' di cui alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002 relativo all'attivita' effettiva svolta o prevista nell'unita' locale oggetto del programma di investimenti. In tal senso si precisa che: - nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni A e B della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002; - nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni C, D, E ed F della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002; - nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002. 2.3 I programmi di investimento relativi allo svolgimento, nell'ambito della stessa unita' locale, di attivita' appartenenti a diversi settori vengono inseriti nella graduatoria del "macrosettore" in cui rientra l'attivita' prevalente. A tal fine si considera prevalente l'attivita' alla quale e' destinato il valore maggiore, in percentuale, dei beni oggetto dell'investimento. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1. In tali casi la prevalenza degli investimenti, che ha comportato l'inserimento del programma nella graduatoria relativa ad un determinato "macrosettore", deve essere mantenuta nell'effettiva realizzazione del programma medesimo, pena la revoca delle agevolazioni. Le variazioni che comportino un cambiamento dell'attivita' originariamente individuata nel programma di investimenti, benche' non determinanti l'assegnazione ad altro macrosettore, saranno in ogni caso valutate al fine di verificare che il programma realizzato non si discosti sostanzialmente da quello approvato per natura e obiettivi, fermo restando che non potranno essere ammesse variazioni che comportino l'inquadramento dell'attivita' in una diversa divisione della classificazione ISTAT. 3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI 3.1 Le imprese richiedenti possono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate in tutto il territorio nazionale. Per "unita' locale" si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad una sola unita' locale oggetto di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di iniziativa previste al successivo punto 3.2. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi di investimento relativi a piu' unita' locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse ed il numero di occupati attivati da ciascun programma, di cui ai punti 11.2 ed 11.3, e' rilevato con riferimento alla singola unita' locale interessata dal programma stesso. Non e' consentito presentare, per lo stesso bando, piu' domande riferite alla medesima unita' locale. 3.2 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare le seguenti tipologie di iniziativa: 1) "avvio di attivita'" imprenditoriale; 2) "acquisto di attivita' preesistente"; rientra in tale tipologia il rilevamento di un'attivita' preesistente o di un ramo d'azienda mediante atto di acquisto, ovvero mediante contratto di locazione con durata almeno pari a cinque anni dalla stipula; 3) realizzazione di "progetti aziendali innovativi" connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attivita' esercitata; 4) "acquisizione dei servizi reali", destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi di qualita'. Ciascuna domanda puo' essere riferita soltanto ad una delle tipologie sopra indicate, fermo restando che nell'ambito dei programmi riguardanti le tipologie di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere previste anche spese per acquisizione di servizi reali. Rientrano nelle tipologie "avvio di attivita'" e "acquisto di attivita' preesistenti" i programmi che hanno per oggetto l'avvio dell'esercizio di un'attivita' economica o l'acquisto di attivita' preesistenti da parte di imprese che precedentemente alla realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna attivita' imprenditoriale. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione, si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi gia' avviati, secondo le disposizioni di cui punto 5) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall'attivita' di impresa. 3.3 L'acquisto di attivita' preesistente puo' essere effettuato, nelle forme previste dalla normativa civilistica, mediante atto di acquisto, ovvero di locazione, dell'attivita' o di un ramo d'azienda. La domanda deve contenere gli elementi necessari all'individuazione dell'attivita' che si intende rilevare, quali la denominazione o ragione sociale e l'ubicazione, nonche' l'indicazione dei singoli beni acquistati e del relativo valore. Gli atti di acquisto o di locazione, in ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di richiesta di erogazione della prima nota delle agevolazioni ed alleati alla stessa come previsto al successivo punto 12.2. Gli atti di acquisto, devono recare, relativamente al prezzo complessivo, indicazione separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle licenze, agli eventuali immobili e ai beni strumentali materiali e immateriali oggetto del trasferimento. Qualora tali atti d'acquisto non contengano l'indicazione dettagliata dei singoli beni strumentali materiali ed immateriali e del loro rispettivo valore, agli stessi dovra' essere allegata perizia giurata, redatta da un libero professionista iscritto ad albo professionale riconosciuto, che riporti la predetta indicazione. 3.4 Rientrano nella tipologia "progetti aziendali innovativi" i programmi connessi alla reale esigenza delle imprese di innovazione di prodotto o di processo, ovvero organizzativa e gestionale, che siano attivati da soggetti che gia' esercitano un'attivita' economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza di innovazione, la quale puo' essere finalizzata anche all'ampliamento, all'ammodernamento dell'attivita', deve risultare attraverso una chiara indicazione, nella parte descrittiva della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1, degli obiettivi da raggiungere attraverso il programma medesimo. Rientrano altresi' nella tipologia "progetti aziendali innovativi", purche' rispondenti alle suddette esigenze di innovazione, i programmi relativi alla realizzazione di nuove unita' locali da parte di imprese che gia' esercitano un'attivita' economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente. 3.5 I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con: - imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese; - enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica; - professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto. I predetti soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalita' esterna, senza alcuna forma di intermediazione. I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalita' delle prestazioni previste. 4 - SPESE AMMISSIBILI 4.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a: - a) impianti generali; - b) macchinari e attrezzature; - c) brevetti; - d) software; - e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo ammesso per opere murarie; - f) studi di fattibilita' e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso. Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso il costo ammissibile e' quello fatturato alla societa' di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel caso di acquisto di attivita' preesistenti, la domanda puo' riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attivita' stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita'. Le spese relative all'acquisizione dei servizi reali, di cui all'Allegato n. 2, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti di cui al precedente punto 3.5 con esclusione del costo di acquisto di beni materiali e immateriali connessi alla fornitura delle consulenze stesse. Riguardo alle spese ammissibili, definite dall'articolo 8 del Regolamento, si precisa che: - tra gli impianti generali vengono comprese le spese relative all'impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc.; - rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti specifici di produzione, ivi compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell'attivita' e le strutture non in muratura prefabbricate e rimovibili; - le spese per opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle voci di spesa relative ad impianti generali, macchinari e attrezzature, sono quelle relative esclusivamente alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attivita'; sono escluse le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di agevolazioni, le imprese devono risultare in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle opere murarie previste; a tal fine e' prevista una apposita dichiarazione nella predetta richiesta di erogazione; - le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere contenute nel limite del 5% dell'importo delle opere murarie, comprendono la progettazione tecnica degli investimenti, gli eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge; - tra le spese di cui alla lettera f) sono comprese anche le quote iniziali dei contratti di franchising. In merito all'agevolabilita' delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili le spese non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, e' esclusa l'ammissibilita' delle spese per minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni di uso promiscuo; sono inoltre escluse le scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese di gestione e funzionamento dell'attivita', l'acquisto di terreni e fabbricati, i beni usati ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attivita' preesistente, l'avviamento, nonche' i servizi reali non compresi nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Sono esclusi, altresi' i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e non riconducibili a fasi "a monte" o "a valle" dello stesso; l'esclusione dei mezzi targati di trasporto e' in ogni caso assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci. Riguardo alle iniziative di acquisto di attivita' preesistente si rammenta che il Regolamento esclude l'agevolabilita' del costo sostenuto per tale acquisto nel caso in cui l'operazione avvenga tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado; a titolo di esempio, non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di un'attivita' preesistente se perfezionato tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti. Il costo agevolabile dell'acquisto viene decurtato qualora la titolare ovvero uno o piu' soci dell'impresa richiedente, siano anche soci, ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soci dell'impresa cedente. La decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali soggetti nella stessa impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in cui una societa' richieda le agevolazioni per il costo di acquisizione di un'attivita' preesistente e quest'ultima sia una societa' nella quale uno dei soci sia coniuge o parente entro il secondo grado di uno dei soci dell'impresa richiedente, detto costo, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, viene decurtato in proporzione alla quota di partecipazione di tale secondo soggetto nella societa' richiedente. In conformita' alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato e come precisato anche al punto 15.4, il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attivita' preesistente non e' agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attivita' rientrante nel settore della produzione agricola primaria. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati direttamente dall'impresa beneficiaria e non possono essere regolati in contanti pena l'esclusione dalle agevolazioni del relativo importo, totale o parziale, pagato in contanti. 4.2 Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali per i quali si applicano le relative disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale - devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa; i beni oggetto degli investimenti, inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell'attivita' preesistente. 4.3 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalita' regionale i beni immateriali, quali il software e i brevetti, ai fini dell'ammissibilita' devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unita' locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al settore della produzione agricola primaria (cfr. punto 15 e segg.), la spesa per l'acquisto di brevetti e' ammissibile fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile. 4.4 I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per almeno cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora cio' avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione competente per le necessarie valutazioni. La revoca parziale delle agevolazioni e' disposta in proporzione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria. La revoca e' totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto prima del quinquennio costituisca una variazione sostanziale tale da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato. 4.5 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalita' regionale, l'articolo 8, comma 8 del Regolamento prevede che l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Per apporti dell'impresa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Si precisa che tale obbligo deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare delle agevolazioni ottenibili. Ai fini della verifica del suddetto limite minimo del 25% l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e l'importo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare ai fini di cui sopra sono quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda alla data di ultimazione dell'investimento. Le imprese richiedenti rilasciano apposita dichiarazione di impegno nel Modulo di domanda circa l'apporto minimo del 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione deve trovare riscontro con i dati indicati nel piano di copertura finanziaria previsto al punto D8 della Scheda tecnica, relativamente alle voci "Mezzi propri", "Altri finanziamenti a m/l termine" e "Altre disponibilita'". Le disposizioni previste al presente punto non si applicano, qualora le agevolazioni vengano richieste secondo la regola "de minimis" di cui al successivo punto 6.4. 5 - DECORRENZA DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE 5.1 In conformita' alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma e' quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorche' quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purche' in data successiva alla scadenza del bando precedente, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento. 6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 6.1 In attuazione dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002 l'importo delle agevolazioni e' calcolato in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR 28 luglio 2000, n. 314 ed e' concesso per il 50% nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento a tasso agevolato. 6.2 Ai fini del calcolo delle agevolazioni di cui all'art. 5 del Regolamento si applicano le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, articolate in base all'ubicazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento ed espresse in Equivalente Sovvenzione Netto e/o Equivalente Sovvenzione Lordo. Il sistema di calcolo secondo le intensita' espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e Lordo (ESL) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte. Le suddette intensita' massime di aiuto articolate in base alla localizzazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento, fissate con D.M. del 2 febbraio 2001 e modificate con successivo DM del 2 dicembre 2005, sono riportate nell'Allegato n. 3. Per il calcolo delle agevolazioni da concedere si seguono le fasi seguenti: - l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente; - dette spese, nella misura ritenuta ammissibile dal soggetto istruttore, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda la formula per l'attualizzazione riportata in Appendice); - l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili; - detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento; - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'anno solare della disponibilita' della quota medesima; - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile; - la somma delle due quote cosi' determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione. Analogamente si procede per i servizi reali relativamente all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1). Ai fini di cui sopra: - per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing; - il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione e' fissato con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat es.html ed e' quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma di investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi ancora da avviare alla data della formazione delle graduatoria, si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande; - per la determinazione dell'imposizione fiscale: a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote di agevolazioni erogate concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa, e' come di seguito individuato: - progettazione, studi e assimilabili: 10 anni - opere murarie e assimilabili: 21 anni - macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due quote delle agevolazioni erogate concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi; c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di agevolazioni erogate concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" cosi' determinato: - si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascuna categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi individuato; - si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni; - si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale. Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione. La formula per il calcolo delle agevolazioni secondo le misure espresse in ESN ed ESL e' riportata al punto 1) dell'Appendice. 6.3 Per le attivita' del settore della produzione agricola primaria le agevolazioni sono concesse secondo le intensita' massime espresse in ESL fissate nel decreto di cui al punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 3) ed in conformita' alle disposizioni di cui al punto 15 e segg. della presente circolare. 6.4 Fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.1 l'impresa puo' optare, in alternativa al sistema di calcolo delle agevolazioni secondo le intensita' espresse in equivalente sovvenzione, per la concessione delle agevolazioni secondo la regola "de minimis", cosi' come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L/10 del 13 gennaio 2001, che prevede un importo massimo di 100.000 EURO di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni. Ai fini del calcolo degli aiuti secondo la regola "de minimis", al valore nominale dell'investimento ammissibile si applicano le percentuali di aiuto di cui all'articolo 6 del Regolamento, stabilite con il decreto di cui al precedente punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 2). Il valore delle agevolazioni concedibili, rese disponibili nelle due quote secondo il piano di disponibilita' indicato all'articolo 15 del regolamento, e' attualizzato all'anno solare del decreto di concessione e non puo', in ogni caso, superare il limite di 100.000 EURO. Nel caso, dunque, l'applicazione delle suddette percentuali comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato. Ai fini del controllo del rispetto del suddetto importo massimo si precisa quanto segue: a) con riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di contributi in conto capitale gli importi delle singole erogazioni previste sono attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si applicano i criteri indicati al precedente punto 6.1, e' quello vigente alla data di concessione; in via presuntiva si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande. La formula per l'attualizzazione e' riportata in Appendice; b) con riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di finanziamento agevolato occorre attualizzare, alla data del provvedimento di concessione, gli importi corrispondenti al differenziale tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data del suddetto provvedimento di concessione e quelli calcolati al tasso agevolato di cui al successivo punto 6.6. c) all'importo attualizzato del contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera a) occorrera', infine, sommare l'importo di cui alla precedente lettera b). Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de minimis". Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite. In ottemperanza alle disposizioni della Commissione europea, il regime "de minimis" non si applica ai settori del trasporto merci. e al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nei casi in cui l'agevolazione sia richiesta a titolo "de minimis": a) sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purche' in data successiva alla scadenza del bando precedente come previsto dall'articolo 8 del Regolamento; b) non si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative all'obbligo da parte dell'impresa di apportare mezzi finanziari in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile. 6.5 Nel caso in cui il programma riguardi diversi settori di attivita' per i quali siano previsti massimali di agevolazione diversi - come nel caso di programmi in cui oltre ad attivita' del settore agricolo primario siano previste altre attivita' - al fine del corretto calcolo delle agevolazioni si deve fornire separata indicazione degli investimenti previsti relativi a ciascuno dei settori di attivita' interessati. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1. Nel caso in cui l'unita' locale interessata dal programma insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a Regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorita' regionale di cui al successivo punto 11.7, alla stessa intera unita' locale si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Non e' consentito il cambiamento di ubicazione al di fuori della Regione (o della Provincia Autonoma) nella cui graduatoria e' inserita la domanda, pena la revoca delle agevolazioni. 6.6 Per quanto riguarda la quota di agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato si precisa quanto segue: 1) la durata del finanziamento non puo' superare 10 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al successivo punto 10.6, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma agevolato; 2) il tasso agevolato, da applicare sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, e' pari allo 0,50% annuo; 3) gli interessi di preammortamento, calcolati sulla base delle somme effettivamente erogate e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente, con scadenza al 31 dicembre; 4) il rimborso del finanziamento inizia nell'anno successivo a quello della data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo di cui al successivo punto 12.5, e comunque non oltre l'anno successivo a quello in cui e' terminato il periodo di utilizzo e preammortamento ed avviene secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interessi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. 7 - INTERVENTO DEI FONDI PUBBLICI DI GARANZIA 7.1 L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilita' di cumulo con altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma di investimento. Fa eccezione a questo divieto la possibilita', prevista dall'articolo 5, comma 3 del medesimo Regolamento, di richiedere a fronte dello stesso programma oggetto della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 215/92, la concessione della garanzia prevista dal Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che le imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito presso 1'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, mentre le imprese dell'industria, commercio e servizi possono richiedere l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A.; l'intervento di tale Fondo e' al momento precluso per le imprese agricole. 7.2 Nei casi in cui a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono concesse le agevolazioni previste dalla legge n. 215/92 sia richiesto anche l'intervento dei citati Fondi pubblici di garanzia, l'Amministrazione competente provvede ad effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione Netto, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo di 100.000 EURO derivante dall'applicazione della regola "de minimis", riducendo eventualmente le agevolazioni concesse, nell'ambito dei controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di cui al punto 12.5. Qualora al momento della presentazione della domanda sia gia' stata concessa all'impresa richiedente la suddetta garanzia, le agevolazioni previste dalla legge n.215/92 vengono ridotte direttamente in fase di concessione in misura tale da consentire che l'ammontare complessivo degli aiuti non superi i predetti limiti. 7.3 L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso di ricorso alla garanzia di cui sopra, a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono richieste le agevolazioni previste dalla legge n.215/92, la somma delle agevolazioni concesse non puo' superare il limite massimo del 75% della spesa complessivamente ammessa. A tale proposito si precisa che detto limite e' posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di ricorso alla suddetta garanzia, delle disposizioni circa gli apporti dell'impresa in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile, di cui al punto 4.5. In tal senso, a prescindere dalla misura effettiva delle agevolazioni concesse, il limite del 75% rappresenta l'ammontare massimo entro il quale la somma delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/92 e dell'intero finanziamento coperto dalla suddetta garanzia pubblica puo' essere considerata ai fini della copertura finanziaria degli investimenti previsti dal programma. Tale disposizione non si applica qualora le agevolazioni previste dalla legge n.215/92 siano richieste secondo la regola "de minimis". 7.4 Nel caso in cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della citata legge n. 266/97, tale volonta' puo' essere direttamente espressa nel Modulo di domanda per la richiesta delle agevolazioni ai sensi della legge n. 215/92 tramite apposita dichiarazione. L'impresa che compila la predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia del Modulo di domanda e dei prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica di cui al punto 9.1, contenenti i dati di bilancio, al Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui trattasi; sulla base di tale documentazione il Mediocredito Centrale procede alla prenotazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo e attiva le procedure previste dalla normativa per la concessione della garanzia, contattando direttamente la banca interessata, ovvero l'impresa stessa nel caso in cui questa non abbia indicato alcuna banca nel Modulo di domanda. Il Mediocredito Centrale informa il Ministero delle attivita' produttive, ovvero la Regione o Provincia autonoma competente, dell'avvenuta ammissione dell'iniziativa alla garanzia del Fondo, affinche' possa tenersene conto ai fini del rispetto delle intensita' massime di aiuto. Si precisa che la possibilita' sopra descritta di richiesta contestuale della garanzia sussiste esclusivamente per l'accesso al Fondo di cui alla legge n. 266/97 e che l'eventuale estensione di tale procedura all'intervento del Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa verra' tempestivamente comunicata a tutti i soggetti interessati, ferma restando, al momento, la possibilita' per le imprese artigiane di richiedere l'intervento di detto Fondo secondo le procedure previste dalla specifica normativa di riferimento. 8 - DIVIETO DI CUMULO 8.1 Ad eccezione delle garanzie di cui al precedente punto 7 si ricorda che l'articolo 7 del Regolamento prevede che le agevolazioni di cui alla legge n. 215/92 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le imprese richiedenti sottoscrivono nel modulo di domanda un'apposita dichiarazione di impegno a rispettare tale divieto e pertanto a rinunciare, in caso di approvazione della richiesta di agevolazioni di cui alla legge 215/92, alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederne per il futuro. L'articolo 20 del Regolamento prevede tra i motivi di revoca totale o parziale il mancato rispetto di tale divieto di cumulo. A tal proposito si precisa che detto divieto riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; tale divieto e' peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni per i quali vengono concesse le agevolazioni della legge 215/92. Cio' premesso, la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 9.1 Il sistema agevolativo funziona attraverso bandi. I termini per la presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento: - alla Regione o Provincia autonoma in cui e' ubicata l'unita' locale oggetto dell'investimento, o ad eventuali soggetti convenzionati, nel caso in cui detta Regione o Provincia autonoma abbia provveduto, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate; nel caso di un programma relativo ad un'unita' locale che insiste su due o piu' territori comunali appartenenti a Regioni o Province autonome diverse, la relativa domanda deve essere presentata alla Regione o Provincia autonoma nella quale l'unita' medesima insiste prevalentemente secondo le disposizioni di cui al punto 6.5; - al Ministero delle attivita' produttive o ad eventuali soggetti convenzionati, negli altri casi; in tale circostanza, occorre comunque inviare per conoscenza una semplice fotocopia della domanda e dei documenti allegati alla Regione o Provincia autonoma in cui e' ubicata l'unita' locale oggetto dell'investimento, che esprime il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In entrambi i casi gli indirizzi cui inviare le domande sono resi noti con il suddetto decreto che fissa i termini di apertura e chiusura del bando. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda, in regola con il bollo, deve essere formulata esclusivamente secondo gli schemi previsti dai modelli appositamente predisposti con la presente circolare, che consistono in un Modulo di richiesta delle agevolazioni, da redigere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i principali dati ed informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, e in una Scheda tecnica, riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa proposta ed i relativi dati economico-finanziari. I suddetti modelli, con le relative istruzioni per la compilazione, sono riportati negli Allegati n. 4, 5 e 6 e possono essere reperiti dal sito Internet del Ministero delle attivita' produttive, www.attivitaproduttive.gov.it. La domanda carente del Modulo di richiesta o della Scheda tecnica ovvero la mancata o parziale compilazione dei campi indicati come "obbligatori" determinano l'invalidita' della domanda stessa. Alla domanda deve essere allegata, pena l'invalidita' della stessa, la documentazione seguente: a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese attestante la vigenza dell'impresa (con esclusione dei casi in cui lo stesso e' fornito in relazione a quanto indicato alla successiva lettera b); le imprese individuali non ancora iscritte al suddetto Registro alla data di presentazione della domanda di agevolazioni dovranno presentare copia della ricevuta rilasciata dal Registro medesimo all'atto della richiesta di iscrizione da cui si evinca la data di presentazione della richiesta stessa fermo restando che il certificato di iscrizione dovra' comunque essere presentato, esclusivamente a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, pena la non ammissibilita' della domanda stessa; b) qualora l'importo delle agevolazioni superi i 154.937,07 Euro, documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98; tale documentazione e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 (rimane ferma la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98); c) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilita' dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso, secondo quanto specificato al precedente punto 1.1.; d) solo ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al successivo punto 11.6 lettera b): copia del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono stati concessi i benefici di cui all'art. 9 della legge 53/2000. 9.2 L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa. Le variazioni riguardanti dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori per l'attribuzione del punteggio, di cui al successivo punto 11 e segg., che intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, non sono prese in considerazione. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 10.1 Le Amministrazioni competenti ad effettuare l'attivita' istruttoria sono: - le Regioni e le Province autonome, nel caso in cui queste abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali in base all'articolo 12 del Regolamento; - il Ministero delle attivita' produttive, negli altri casi. Le predette Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, possono avvalersi di soggetti convenzionati per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria. L'Amministrazione competente provvede all'esame delle domande attenendosi alle modalita' di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. Al fine di consentire al Ministero delle attivita' produttive un'immediata percezione del flusso complessivo delle richieste di agevolazioni, nella fase immediatamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le Regioni e le Province autonome competenti per l'istruttoria comunicano al Ministero stesso il numero complessivo delle domande pervenute. Entro 30 giorni esse trasmettono su supporto informatico un elenco nominativo delle domande, articolato secondo i macrosettori di cui al punto 2.2, con indicazione degli elementi idonei a consentire una prima indagine conoscitiva del flusso stesso ed articolati secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dal Ministero. 10.2 Accertata la regolarita' e la completezza della domanda, l'Amministrazione competente procede all'esame istruttorio, nel corso del quale puo' richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni purche' strettamente indispensabili per il completamento dell'esame istruttorio stesso. Nel caso in cui l'impresa non provveda, in modo puntuale e completo e con le stesse modalita' previste per la trasmissione delle domande, a fornire le integrazioni entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta. L'esame istruttorio riguarda in particolare la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni, l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, nonche' la compatibilita' e la congruenza fra gli obiettivi tecnici ed economico-finanziari che si intendono conseguire con il programma di investimento e gli elementi indicati nella Scheda tecnica, anche in relazione ai dati progettuali che determinano il valore del punteggio dell'iniziativa di cui all'art. 13 del Regolamento. Qualora l'Amministrazione, in seguito al predetto accertamento, pervenga ad eventuali riduzioni degli investimenti ammissibili, se le voci di spesa escluse non possono essere univocamente ricondotte ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare. L'attivita' istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' dell'iniziativa ed evidenziare il dettaglio delle spese ammesse ed escluse, nonche' i valori degli indicatori risultanti dall'applicazione dei criteri di priorita' validi su tutto il territorio nazionale di cui al successivo punto 11 e segg. e di quelli territoriali e settoriali eventualmente indicati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all'articolo 12, comma 2 del Regolamento. 1 predetti indicatori sono posti alla base del calcolo, effettuato secondo quando specificato al punto 11.8, per determinare il punteggio complessivo da attribuire alle iniziative ammissibili. 10.3 In base al suddetto punteggio complessivo, le domande ritenute ammissibili sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti macrosettori in base al codice di attivita' di cui alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002 come specificato al precedente punto 2.2: a) "agricoltura"; b) "manifatturiero e assimilati"; c) "commercio, turismo e servizi". Le domande ritenute non ammissibili riceveranno apposita comunicazione con indicazione degli specifici motivi di esclusione. Le graduatorie sono formate secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 commi 6, 7 e 8 del Regolamento. La formazione e l'approvazione di ciascuna graduatoria e' effettuata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui questa abbia disposto l'integrazione finanziaria, ovvero dal Ministero nel caso contrario. Entro lo stesso termine le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le graduatorie da esse formate, corredate da supporto magnetico articolato secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero stesso. Unitamente alle graduatorie vengono comunicate anche le risultanze relative alle domande non ammesse in forma di elenchi, all'interno dei quali sono contenute le informazioni principali sulle singole iniziative ed indicati chiaramente e compiutamente i motivi di esclusione. Sono altresi' inviate al Ministero tutte le informazioni contenute nelle banche dati, secondo lo schema informatico fornito dal Ministero stesso, al fine di consentire elaborazioni statistiche, analisi e studi sull'impatto degli interventi. 10.4 Il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento, ad esclusione di quelle relative alle Regioni e alle Province autonome che non hanno adempiuto alle previste attivita' entro i termini e per le quali si applica quanto previsto dal medesimo articolo 13, comma 11 del Regolamento. 10.5 Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome sono erogate in unica soluzione immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie. 10.6 Ciascuna Amministrazione competente adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nelle graduatorie, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento. L'impresa collocata nell'ultima posizione "utile" e' eventualmente agevolata parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili. Per le imprese che risultino collocate, a pari merito, nell'ultima posizione "utile" della relativa graduatoria, si provvede al riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti. Nei casi in cui e' applicata la regola "de minimis", i provvedimenti di concessione devono contenere espressa indicazione della natura "de minimis" delle agevolazioni concesse. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni sono altresi' previsti: a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalita' relativi al rimborso delle rate del finanziamento; in caso di ritardo non superiore ad un anno nel pagamento degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento, l'impresa e' tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata maggiorato di cinque punti percentuali. Detti interessi di mora decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata senza bisogno di alcuna intimazione, ne' messa in mora; b) le modalita' della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il provvedimento di concessione e' sottoscritto con le modalita' di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria per l'accettazione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo ed e' restituito in originale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione competente, pena la decadenza dai benefici concessi. 10.7 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto, purche' in possesso dei requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine: a) il soggetto subentrante aggiorna i dati del modulo di domanda relativi al soggetto richiedente nonche' i punti D6, D7 e D8 della Scheda tecnica variati in seguito al subentro e sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda delle agevolazioni; qualora sia gia' intervenuta la concessione delle agevolazioni il soggetto subentrante sottoscrive altresi' gli obblighi assunti dal soggetto richiedente con la sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al precedente punto 10.6; b) l'amministrazione competente valuta 1' ammissibilita' della richiesta verificando, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi e degli elementi oggettivi posti a base della valutazione del programma e acquisendo la necessaria documentazione; c) i requisiti della prevalente partecipazione femminile e della dimensione del soggetto subentrante vengono rilevati con i criteri di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, con riferimento alla data in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta. 10.8 Nel caso in cui, successivamente alla concessione delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria affitti l'azienda oggetto del programma di investimento agevolato ad altro soggetto, ai fini del mantenimento delle agevolazioni quest'ultimo dovra' risultare in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge pur rimanendo il locatore l'unico titolare della concessione. 10.9 Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Regolamento, le somme versate alle Regioni e alle Province autonome che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse ovvero a seguito del rimborso del finanziamento agevolato, sono restituite per la quota di competenza statale alle entrate del Bilancio dello Stato. Tale quota e' determinata in proporzione alla partecipazione finanziaria del Ministero sul totale delle risorse assegnate complessivamente alla Regione/Provincia autonoma. L'applicazione di tale disposizione comporta che eventuali fondi eccedenti (statali e regionali) non possono essere assegnati mediante scorrimento della graduatoria regionale dei programmi ammissibili. 11 - CRITERI DI PRIORITA' 11.1 La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti criteri validi su tutto il territorio nazionale e stabiliti con DM 25 novembre 2005. 1) nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi; 2) nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi; 3) nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali; 4) partecipazione femminile nell'impresa; 5) certificazioni ambientali e di qualita' e progetti ammessi ai benefici ai sensi dell'art. 9 della Legge 53/2000. Ai suddetti criteri si aggiungono i criteri di priorita' regionali eventualmente definiti dalle Regioni e dalle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali. Detti criteri sono resi noti dal Ministero. 11.2 Il primo criterio e' un indicatore determinato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato, con riferimento all'unita' locale oggetto del programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato previsto a " regime" (per la definizione di anno " a regime" si veda il punto 13.3) e quello riferito ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi gia' avviati e solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"). Ai fini di cui sopra: - il numero di occupati e' espresso in U.L.A. e cioe' corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base dei dati rilevati per ciascun mese con riferimento ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedano il vincolo di dipendenza, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S; - i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; - tra gli occupati sono compresi i soci lavoratori delle societa' cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, cosi' come definiti dall'articolo 230-bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali; - il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attivita' lavorativa prestata per piu' di 15 giorni solari; - il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore; - nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma. Il dato "precedente" e': - per le iniziative di "avvio di attivita'", sempre pari a zero; - per le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente", il numero di dipendenti dell'impresa, o del ramo d'azienda acquisita e relativo ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero relativo ai dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione per i programmi gia' avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo de minimis), calcolato con i criteri di cui sopra; - per i "progetti innovativi" e le iniziative di "sola acquisizione di servizi reali", il numero di dipendenti relativo ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero relativo ai dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione per i programmi gia' avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"), calcolato con i criteri di cui sopra. Qualora l'impresa abbia gia' ottenuto le agevolazioni per un precedente programma di investimenti il cui esercizio a regime coincide in tutto o in parte ovvero e' successivo ai dodici mesi cui si riferisce il dato occupazionale "precedente" del nuovo programma proposto, quest'ultimo dato e' assunto pari al numero degli occupati previsti a regime per il programma precedentemente agevolato. 11.3 Il secondo criterio e' un indicatore determinato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Per il calcolo del numero di donne occupate attivate dal programma (differenza tra il dato "a regime" e il dato "precedente") si seguono i criteri indicati con riferimento agli occupati totali al precedente punto 11.2, tenuto conto che l'occupazione femminile attivata dal programma non potra' in alcun caso essere maggiore dell'occupazione complessiva di cui: al punto precedente. 11.4 Il terzo criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il valore dei "nuovi investimenti" intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni della legge n. 215/92 (al netto dei costi del rilevamento nei casi di acquisizione di attivita' preesistente) ed il valore degli "investimenti totali" dell'impresa richiedente. Il valore degli "investimenti totali", da considerare al denominatore del rapporto, e': - per le iniziative di "avvio di attivita'", pari ai "nuovi investimenti" come sopra definiti; ne consegue che il valore del suddetto rapporto e' sempre pari ad uno; - per le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente", pari alla somma delle spese ammissibili per il rilevamento (cfr. punto 4.1) e delle spese successive al rilevamento relative ai "nuovi investimenti" come sopra definiti; - per i "progetti innovativi" e le iniziative di "sola acquisizione di servizi reali", pari alla somma dei "nuovi investimenti" come sopra definiti e del valore dell' "investimento netto"; per "investimento netto" si intende il totale delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti, cosi' come riscontrabile dall'ultimo bilancio approvato precedente la data di presentazione della domanda o, se antecedente, la data di avvio del programma di investimenti (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo de minimis); per le sole imprese non tenute alla redazione del bilancio l'investimento netto e' desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ovvero la data di avvio del programma (qualora antecedente). 11.5 Il quarto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 10% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorita' regionale di cui al successivo punto 11.7, nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile: - le societa' di persone e le cooperative in cui i soci siano tutte donne; - le societa' di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne. Non sono considerate imprese a totale partecipazione femminile le imprese individuali e le societa' a responsabilita' limitata unipersonali. La totale partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuta fino alla chiusura dell'esercizio a regime, non considerando, in caso di perdita temporanea del requisito, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinarla; in ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non puo' essere maggiore di 4 mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo. 11.6 Il quinto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 5% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorita' regionale di cui al successivo punto 11.7, qualora ricorrano entrambe o una sola delle seguenti condizioni: a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime; b) l'impresa abbia attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilita', di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge. Con riferimento alla lettera a) l'adesione a tali sistemi riconosciuti di certificazione si intende perfezionata con l'ottenimento, entro la chiusura dell'esercizio a regime, del relativo certificato. Sempre con riferimento alla suddetta lettera a) si precisa che ai fini dell'applicazione della suddetta maggiorazione del 5%, l'impresa deve aver aderito, ovvero aderire entro l'anno a regime, ad una delle seguenti tipologie di certificazione: - certificazioni di qualita' secondo le metodologie UNI EN ISO 9000; - certificazioni ambientali EMAS e UNI EN ISO 14000; - certificazioni del sistema ECOLABEL; - certificazioni specifiche di qualita' del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli organismi di Certificazione); - attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG); Per le imprese agricole la suddetta maggiorazione opera, inoltre, in caso di iscrizione entro l'anno a regime nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 9 del d.lgs. n.220 del 17 marzo 1995, emanato in attuazione del regolamento CE 2092/91. Sempre con riferimento alla lettera a), l'impresa dovra' indicare, quand'anche non abbia previsto nell'ambito del programma oggetto delle agevolazioni spese per servizi reali finalizzate all'acquisizione delle suddette certificazioni, le modalita' con cui intenda conseguirle e i costi previsti. Con riferimento alla lettera b), ai fini del riconoscimento della suddetta maggiorazione l'impresa deve allegare alla domanda delle agevolazioni di cui al precedente punto 9.1 copia del Decreto ministeriale con il quale sono stati concessi i benefici di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000. 11.7 I criteri di priorita' regionali possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento, dalle Regioni e dalle Province autonome che dispongano l'integrazione delle risorse statali con propri fondi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine, ciascuna Regione o Provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attivita' economiche, considerate prioritarie per lo sviluppo, assegnando per ciascuna area e ciascun settore di attivita' un punteggio intero da zero a dieci da attribuire ai programmi inseriti nelle graduatorie regionali di pertinenza. Ai fini di cui sopra: - le aree del territorio sono individuate con riferimento ai codici comune ISTAT; - le attivita' economiche sono individuate con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002. Per i programmi di investimento relativi ad unita' locali che insistono su comuni diversi si applicano i criteri indicati al punto 6.5. Ai programmi di investimento relativi allo svolgimento, nella medesima unita' locale, di attivita' riconducibili a diversi codici della suddetta classificazione ISTAT, viene assegnato il punteggio relativo all'attivita' prevalente individuata secondo i criteri indicati al precedente punto 2.3. Come gia' indicato nelle premesse alla presente circolare, i criteri di priorita' eventualmente individuati sono comunicati dalle Regioni e Province autonome al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno, insieme alla comunicazione degli stanziamenti assegnati, e resi noti dal Ministero medesimo. 11.8 Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna domanda e' ottenuto: 1) incrementando, qualora ricorrano le condizioni previste, i primi tre criteri nazionali e gli eventuali criteri di priorita' regionale delle maggiorazioni percentuali previste ai punti 11.5 e 11.6; 2) normalizzando tramite la formula di cui al punto 3) dell'Appendice i valori, eventualmente incrementati come sopra previsto, assunti dai primi tre criteri nazionali e dagli eventuali criteri di priorita' regionale; 3) sommando algebricamente i suddetti valori normalizzati. Il valore normalizzato sia del 1° che del 2° criterio di cui ai punti 11.2 e 11.3 e' moltiplicato per 0,30. 11.9 L'Amministrazione competente sottopone a verifica a consuntivo il valore dei criteri soggetti a scostamento al fine di rilevare gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo criterio subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate (si veda successivo punto 13.1). Ai fini della suddetta verifica si precisa che: - gli scostamenti da considerare sono quelli tra i criteri rilevati nell'esercizio a regime come definito al punto 12.3 e quelli posti a base per la formazione delle graduatorie; - i criteri soggetti a scostamento sono i primi tre indicatori nazionali ed i criteri di priorita' regionale; - i criteri di priorita' regionale sono soggetti a scostamenti qualora, in caso di programmi relativi allo svolgimento di diverse attivita' economiche per i quali siano attribuiti diversi punteggi (si veda precedente punto 11.7), la prevalenza degli investimenti prevista e che ha determinato l'assegnazione del relativo punteggio, non venga mantenuta ad ultimazione del programma; detti criteri sono altresi' soggetti a scostamenti qualora l'impresa cambi ubicazione rispetto a quella prevista (si veda punto 6.5) e la nuova ubicazione comporti un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato per la formazione delle graduatorie; si rammenta a tale proposito che il cambiamento dell'ubicazione al di fuori della Regione o della Provincia Autonoma nella cui graduatoria e' inserita la domanda comporta la revoca delle agevolazioni; - qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri quarto e quinto, lo scostamento e' calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo; - per il calcolo dello scostamento medio si calcola la somma dei soli scostamenti in diminuzione e la si divide per quattro (numero dei criteri suscettibili di scostamento); in assenza di previsione dei criteri di priorita' regionale da parte della Regione detta somma si divide per tre; - l'investimento complessivo da considerare al denominatore dei primi due indicatori e' il minore tra quello ammesso in fase di concessione e quello ammesso in via definitiva dopo l'ultimazione del programma. 12 - EROGAZIONI E DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA 12.1 L'erogazione delle agevolazioni e' effettuata in due quote dal soggetto che ha provveduto alla concessione delle stesse, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria e, limitatamente alla seconda quota, anche della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 12.4. Ciascuna quota, ivi compresa la quota a saldo di cui al successivo punto 12.5, e' erogata per il 50% del relativo importo nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento agevolato. La prima quota e' resa disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie; la seconda quota e' resa disponibile trascorsi 6 mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento con durata fino a 12 mesi, ovvero trascorsi 12 mesi dalla medesima data per i programmi con durata superiore. Ciascuna quota e' erogata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa di tutti gli elementi previsti. 12.2 L'erogazione della prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, puo' essere richiesta dall'impresa dopo aver realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi. Con la richiesta di erogazione di cui all'Allegato n. 7 l'impresa dichiara l'importo delle spese sostenute alla data cui si riferisce lo stato di avanzamento del programma di investimenti e allega il certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa. Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa. Nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, tale quota si intende realizzata quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) sia stata fatturata la quota corrispondente al 30% del valore dei beni, al netto di IVA e altre imposte e tasse, alla societa' di leasing; 2) l'impresa abbia corrisposto canoni per un importo pari al 30% delle agevolazioni concesse in relazione ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria. La prima quota puo' essere erogata anche a titolo di anticipazione; in tal caso alla richiesta deve essere allegata apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8, sottoscritta con firma autenticata dei contraenti e completa di attestazione dei poteri di firma del fideiussore. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993. In ogni caso, qualora l'iniziativa riguardi l'acquisizione di attivita' preesistente, alla richiesta di erogazione della prima quota deve essere allegata copia dei contratti di compravendita accompagnati ove necessario, da perizia giurata; nel caso di affitto d'azienda (o ramo d'azienda), alla richiesta di erogazione della prima quota deve essere allegata copia del relativo contratto d'affitto. La seconda quota, pari al 70% delle agevolazioni concesse, fermo restando quanto indicato al successivo punto 12.5, e' erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa. 12.3 Si rammenta che gli investimenti si intendono realizzati quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi e' stato stipulato apposito contratto di fornitura e gli stessi sono stati forniti; b) il relativo costo agevolabile e' stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria; c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione complessiva concessa per i relativi beni e comunque non inferiore al 30 per cento del costo agevolabile dei predetti beni. Cio' premesso, si precisa che: - la "data di ultimazione" dell'investimento e' quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile; - la data di "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attivita' ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento al numero di occupati; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma; - l'esercizio "a regime" e' il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime. 12.4 Ai fini dell'erogazione della seconda quota, entro quattro mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione, entro quattro mesi da quest'ultima data, l'impresa presenta una richiesta di erogazione, da rendersi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, contenente l'elenco dettagliato delle fatture ed attestante in particolare: - la data di ultimazione e di entrata a regime dell'iniziativa agevolata; - la conformita' del sopraccitato elenco e della documentazione allegata ai documenti originali e la regolarita' da un punto di vista fiscale di questi ultimi; - che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione delle iniziative oggetto della specifica domanda di agevolazioni; - che tutti i materiali, macchinari, impianti e attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti e installati nell'unita' locale oggetto dell'investimento e sono di "nuova fabbricazione", ad eccezione di quelli rilevati nell'ambito della tipologia "acquisto di attivita' preesistente"; - che le spese non si riferiscono a spese di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; - che l'impresa risulta in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle eventuali opere murarie previste; - che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture. Qualora l'impresa non adempia entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione assegnera' un termine per adempiere, decorso il quale provvedera' alla revoca delle agevolazioni. A tale richiesta deve essere allegata la documentazione finale di spesa che consiste in: 1) certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa; 2) copia delle fatture; 3) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10 e documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 4) copia dei contratti di leasing; 5) verbale di consegna dei beni in caso di leasing; 6) documentazione attestante il pagamento dei canoni in caso di leasing; 7) copia dei contratti di fornitura di servizi reali; 8) copia dei contratti, inclusi gli eventuali contratti di franchising, e/o lettere di incarico stipulati con riferimento alle spese relative a studi di fattibilita', piani di impresa, quote iniziali dei contratti di franchising ecc. di cui al punto 4.1 lettera f); 9) solo per i progetti innovativi e i programmi di sola acquisizione di servizi reali: copia dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, se antecedente, alla data di avvio del programma di investimenti; le imprese esonerate dalla redazione del bilancio devono presentare il prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ovvero la data di avvio del programma (qualora antecedente), reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, da cui sia riscontrabile il valore dell'"investimento netto" cosi' come definito al punto 11.4. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal Regolamento. 12.5 Dalla seconda quota e' trattenuto un importo pari al 10% delle agevolazioni complessivamente concesse, da erogare dopo i controlli della documentazione finale di spesa da parte dell'Amministrazione competente. L'erogazione della quota a saldo del 10%, e' disposta con apposito provvedimento ed e' effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria, previa rideterminazione delle agevolazioni definitivamente spettanti, in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati. Inoltre, con il medesimo provvedimento che dispone l'erogazione della quota a saldo, viene stabilito l'importo dell'eventuale restituzione in caso di revoca parziale e viene altresi' rideterminato l'importo del finanziamento, definendone il relativo piano di ammortamento. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a Euro 103.291,38 il predetto termine di nove mesi e' ridotto alla meta'. 12.6 Si rammenta, come previsto all'articolo 15 del Regolamento, che l'ultimazione del programma di investimenti deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni. Tale termine e' perentorio, pertanto, qualora gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, le agevolazioni sono erogate in proporzione ai soli investimenti realizzati, purche' il loro ammontare complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purche' il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato e cioe' non si discosti sostanzialmente da quest'ultimo per natura e obiettivi. Le eventuali variazioni rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande, che intervengono successivamente alla concessione e durante il periodo di realizzazione del programma di investimenti, devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione competente per le conseguenti valutazioni. Qualora una Regione ovvero una Provincia Autonoma, ai fini dell'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, attinga a risorse co-finanziate con i Fondi Strutturali dell'Unione europea, per poter consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dalla normativa comunitaria per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo delle agevolazioni, i termini e le condizioni ordinarie stabiliti dalla presente circolare per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa potrebbero subire modifiche che, comunque, la Regione stessa ovvero la Provincia Autonoma stessa rendera' note e riportera' nei decreti di concessione dei programmi interessati. 12.7 In base a quanto stabilito dal Regolamento agli art. 15 e 16, al fine di consentire il monitoraggio degli interventi, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero sia una rendicontazione semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli interventi, contenente i dati relativi alle graduatorie, alle erogazioni, alle revoche ed alle somme non piu' erogabili, sia una relazione annuale sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni semestrali suindicate oltre ad una valutazione dell'impatto occupazionale e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio, con l'indicazione delle problematiche emerse ed eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso. 13 - REVOCHE 13.1 Il soggetto concedente le agevolazioni provvede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni medesime, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento, qualora: a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazioni siano state ottenute altre agevolazioni previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Regolamento e in particolare il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa; c) i beni oggetto delle agevolazioni risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data del decreto di concessione delle agevolazioni; d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2 del Regolamento; e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5 del Regolamento risulti inferiore al 60% degli investimenti ammessi; f) si sia verificato il mancato pagamento protratto per oltre un anno degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento concesso. Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere b), d), e), f); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), c). In relazione a quanto indicato alla lettera a), relativamente al divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla legge n. 215/92 con altre agevolazioni, si rimanda a quanto specificato al precedente punto 8 della presente circolare. In relazione a quanto indicato alla lettera b), relativamente ai requisiti di partecipazione femminile nell'impresa beneficiaria, si rimanda a quanto specificato al precedente punto 1.2. In relazione a quanto indicato alla lettera e), nel caso in cui i beni oggetto delle agevolazioni risultino essere stati ceduti, alienati o distratti dall'uso previsto anche a seguito di cessazione dell'attivita' nei cinque anni successivi alla data del decreto di concessione delle agevolazioni, la revoca e' parziale in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche circa l'effettivo completamento del programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione a quanto indicato alla lettera d) i limiti di scostamento in diminuzione degli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono quelli riportati al punto 1 1.9 della presente circolare. In relazione a quanto indicato alla lettera e) e fermo restando quanto specificato al precedente punto 12.3 relativamente alla realizzazione degli investimenti, nel caso in cui il programma non venga ultimato entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni, si precisa che la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si rammenta inoltre che, come previsto ai punti 2.3 e 6.5 della presente circolare, si procede alla revoca totale delle agevolazioni quando le variazioni apportate al programma comportino l'assegnazione dello stesso ad altro macrosettore o ad altra divisione della classificazione ISTAT, ovvero determinino una modifica sostanziale della natura e degli obiettivi del programma originale, nonche' quando l'iniziativa e' realizzata in un'unita' locale ubicata in una Regione o Provincia autonoma diversa da quella indicata nella domanda di agevolazioni. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. 13.2 Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni si procede alla distribuzione per anno solare delle spese ammesse. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le agevolazioni non siano state ancora interamente erogate, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a valere sulla quota ancora da erogare. In caso di revoca delle agevolazioni l'impresa non ha diritto ad ulteriori erogazioni e deve restituire: a) per quanto riguarda il contributo in conto capitale, gli importi eventualmente gia' erogati; b) per quanto riguarda il finanziamento agevolato, oltre alle quote di finanziamento non ancora rimborsate, il beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca; a tal fine si precisa che il beneficio da restituire e' determinato sulla base del differenziale tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998 e vigente alla data del provvedimento di concessione e quelli calcolati al tasso agevolato di cui al precedente punto 6.6. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle quote ancora da erogare che attraverso restituzione da parte dell' impresa, il relativo ammontare e' restituito maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento. Nei casi di revoca di cui alla lettera c) del precedente punto 13.1 la misura del predetto tasso e' maggiorata di cinque punti percentuali. 14 - ISPEZIONI 14.1 L'Amministrazione competente per l'attivita' istruttoria puo' effettuare verifiche, anche a campione, presso le imprese richiedenti, in qualsiasi fase dell'iter procedurale, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni. 15 - DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI SETTORI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI. 15.1 La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e' subordinata al rispetto di talune disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n.1257/1999 e "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02). 15.2 Con riferimento alle attivita' ed agli investimenti ammissibili gli specifici divieti e i limiti sono quelli individuati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito dei Programmi operativi regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione, per le Regioni del Mezzogiorno, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre Regioni; su tale argomento si rinvia a quanto precisato al precedente punto 2.1. 15.3 Con riferimento ai soggetti beneficiari degli aiuti: - nel settore della produzione primaria, nonche' in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese sono obbligate a rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; - nel solo settore della produzione primaria, i soggetti richiedenti devono possedere le conoscenze e competenze professionali adeguate che sono fissate nel piano di sviluppo rurale della Regione o della Provincia autonoma; Al fine di assicurare il rispetto di dette disposizioni le imprese richiedenti rendono apposite dichiarazioni sostitutive di notorieta' nel modulo di domanda. 15.4 Con riferimento alle spese ammissibili: - il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attivita' preesistente, come indicato anche al punto 4.1, non e' agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attivita' rientrante nel settore della produzione agricola primaria; - nell'ambito di programmi relativi al medesimo settore della produzione agricola primaria, l'acquisto di brevetti e' consentito fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile. 15.5 Relativamente alla misura delle agevolazioni concedibili: - nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le agevolazioni sono concessi secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate; - nel settore della produzione agricola primaria, le agevolazioni sono calcolate secondo le misure massime espresse in ESL previste dai citati "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo". Tali misure massime, riportate anche nell'Allegato n. 3 punto 3), sono pari al 50% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 40% ESL nelle altre zone; a tal riguardo si precisa che le zone agricole svantaggiate non coincidono con le aree svantaggiate individuate ai fini della concessione degli aiuti in tutti gli altri settori. Nei casi in cui l'impresa richiedente risponda ai requisiti di "giovane agricoltore" e qualora l'investimento sia effettuato entro cinque anni dall'insediamento, tali misure sono rispettivamente elevate al 55% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 45% ESL nelle altre zone. I criteri per l'ottenimento di dette maggiorazioni sono quelli fissati dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge n.441 del 15 dicembre 1998; in base a dette normative, rispondono ai requisiti di "giovane agricoltore": a) le imprese individuali le cui titolari siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e non abbiano ancora compiuto i quaranta anni di eta'; b) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative in cui almeno i due terzi dei soci abbiano un'eta' inferiore ai quaranta anni ed esercitino l'attivita' agricola, rivestendone la relativa qualifica, a titolo principale o parziale; per le societa' in accomandita semplice le suddette qualifiche possono essere possedute anche solo dal socio accomandatario, mentre in caso di piu' soci accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi; c) le societa' di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e l'organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani agricoltori. 15.6 Si rammenta che la regola "de minimis" di cui al punto 6.4 non e' applicabile ai settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale limitazione non riguarda gli investimenti relativi allo svolgimento di attivita' di agriturismo (codice 55.23.5, lettera H, della classificazione ISTAT 2002) da parte di imprese agricole. A tal proposito si chiarisce, inoltre, che: - le agevolazioni per gli investimenti relativi all'attivita' di agriturismo sono concesse secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate, ovvero, qualora le agevolazioni siano richieste secondo la regola "de minimis", secondo le misure percentuali riportate nell'Allegato n. 3 punto 2); - le domande relative a programmi di investimento destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' di agriturismo, ovvero nei quali l'attivita' di agriturismo sia prevalente secondo i criteri indicati al punto 2.3 della presente circolare, sono inserite nella graduatoria relativa al macrosettore "commercio, turismo e servizi". E' inoltre opportuno precisare che l'appartenenza alla sottosezione DA della classificazione ISTAT e' condizione necessaria ma non sufficiente affinche' un'attivita' manifatturiera sia considerata tra quelle rientranti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, intendendosi come tali le attivita' volte alla produzione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I al Trattato CE.. In tal senso alcune attivita', ancorche' comprese nella sezione DA, non sono inquadrabili nella trasformazione di prodotti agricoli quando il prodotto finale della trasformazione non e' a sua volta compreso nell'elenco dell'allegato I al Trattato CE (a mero titolo esemplificativo si possono citare le produzioni di paste alimentari, gelati, prodotti di panetteria e pasticceria) e pertanto in tali casi e' applicabile il regime "de minimis". PARTE II: Agevolazioni per i programmi regionali per i corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e contributi alle Regioni. 16 - PREMESSE GENERALI 16.1 Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, una quota delle risorse finanziarie e' destinata alla concessione di agevolazioni per la promozione delle iniziative previste dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 12 della legge n. 215/92. Tali agevolazioni consistono in un contributo da concedere alle Regioni e alle Province autonome che presentano i programmi previsti dall'articolo 21 del Regolamento, diretti a: a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne; b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell' imprenditorialita' femminile; c) attuare iniziative di informazione e supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne. I programmi regionali rappresentano il quadro di riferimento generale al quale si riconducono le seguenti iniziative: a) le iniziative a favore di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge (di seguito denominati soggetti terzi) che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale; b) le iniziative regionali, di cui all'articolo 12 della legge n. 215/92, che prevedano la diffusione di informazione mirate, nonche', la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attivita' imprenditoriali. Tutti i servizi previsti nei programmi regionali devono prevedere come destinatari finali almeno il 70% di donne. I soggetti terzi, di cui alla precedente lettera a), potranno accedere ai benefici previsti dalla legge presentando apposita domanda direttamente alle Regioni e alle Province autonome competenti nell' ambito degli obiettivi e dei criteri da queste fissati nei propri programmi. Per l'attuazione delle iniziative regionali di cui alla precedente lettera b), le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge n. 215/92, possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che presentino caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. 17 - CONTENUTI DEI PROGRAMMI REGIONALI 17.1 L'articolo 22 del Regolamento indica i contenuti dei programmi che le Regioni e le Province autonome predispongono in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, ovvero: 1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; 2) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa; 3) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi; 4) le eventuali priorita' per l'accesso alle agevolazioni; 5) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione; 6) le modalita' di realizzazione degli interventi; 7) l'indicazione delle spese ammissibili; 8) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile; 9) i tempi previsti per l'attuazione del programma; 10) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di intervento, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma; 11) il regime delle revoche; 12) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica. 17.2 In relazione a tali contenuti e' opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di consentire una formulazione omogenea dei programmi, fermo restando che gli stessi devono comunque essere ispirati ad un'esigenza generale di coerenza ed equilibrio di tutti gli interventi proposti. A) INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI Il programma descrive le motivazioni degli interventi con particolare riferimento alla promozione della formazione imprenditoriale e della cultura d'impresa tra le donne. Indica, inoltre, in maniera dettagliata il contesto territoriale e tematico (in considerazione delle peculiarita' e delle potenzialita' della forza lavoro e del tessuto imprenditoriale femminile e delle opportunita' di sviluppo dello stesso) e programmatico (con evidenza delle compatibilita' e sinergie con altri programmi regionali attuati, in corso di realizzazione o previsti) entro il quale gli interventi verranno realizzati. Sono descritti gli obiettivi generali del programma sulla base delle seguenti finalita': a) promozione della formazione imprenditoriale delle donne; b) sviluppo di servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell' imprenditorialita' femminile; c) attuazione di iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne. Nell'ambito degli obiettivi generali fissati, il programma indica, infine, gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere attraverso i singoli interventi che lo compongono. B) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI Il programma descrive gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati. In relazione a tali obiettivi, viene indicata l'articolazione degli interventi, distinguendo tra iniziative regionali e iniziative a favore dei soggetti terzi. Il programma descrive, inoltre, le modalita' operative prescelte per l'attuazione di ciascun intervento previsto. Si ribadisce che gli interventi previsti devono avere come destinatari finali dei servizi almeno il 70% di donne. C) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI Il contributo sui programmi regionali e' concesso alle Regioni e alle Province autonome come previsto dall'articolo 21 del Regolamento. Tuttavia, si rammenta che, nell'ambito dei predetti programmi, le iniziative a favore dei soggetti terzi devono essere destinate alla concessione di contributi alle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n.215/92, ovvero le imprese, i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionale. D) DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI PRIORITA' DI ACCESSO In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, sono indicate le eventuali priorita' di accesso alle agevolazioni, che potranno essere definite, anche attraverso la previsione di eventuali riserve di fondi, con riferimento alle tipologie dei programmi, alle modalita' di realizzazione degli stessi, al settore merceologico di riferimento, a particolari categorie di beneficiari o ad altri elementi ritenuti opportuni dalle Regioni e Province autonome. Sono, inoltre, indicate le eventuali limitazioni o cause di esclusione in ragione della specificita' degli interventi. E) INDICAZIONE DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI SOGGETTI TERZI Per le iniziative a favore dei soggetti terzi, sono indicate le intensita' di aiuto concedibile, nel limite massimo previsto del 50% della spesa sostenuta; qualora detti soggetti terzi siano imprese, l'agevolazione deve essere concessa nei limiti della regola "de minimis". Vanno evidenziate, inoltre, eventuali limitazioni all'ammontare di aiuto concedibile per ciascun soggetto beneficiario ed eventuali vincoli di cumulabilita'. F) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Per ciascun intervento il programma descrive le modalita' di gestione e di attuazione, mettendo in evidenza, con riferimento alle iniziative regionali previste, eventuali altri soggetti che intervengono nel procedimento. Inoltre, in relazione ai singoli interventi sono indicate le modalita' che saranno utilizzate al fine della promozione e pubblicita' degli interventi stessi. G) SPESE AMMISSIBILI Il programma indica le tipologie di spese ammissibili, sulla base delle indicazioni contenute nel punto 2 della presente circolare. Il programma puo' determinare dei limiti massimi di ammissibilita' per alcune tipologie di spesa, espressi in valore assoluto oppure in misura percentuale rispetto ad altre voci di spesa, nonche' eventuali limiti minimo e massimo di investimento ammissibile. H) TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE Sono indicati i tempi di realizzazione del programma regionale (evidenziando la tempistica per ciascun intervento), nel limite massimo di diciotto mesi dalla data di approvazione del programma stesso. I) ASPETTI FINANZIARI CON L'INDICAZIONE DEL PIANO DI COPERTURA DEL PROGRAMMA PROPOSTO, ARTICOLATO PER INTERVENTO, E DELLA QUOTA DI RISORSE REGIONALI DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA E' illustrato il piano di copertura finanziaria relativo all'intero periodo di realizzazione del programma, in considerazione del fatto che la legge puo' finanziare i programmi regionali in misura non superiore al 50% della spesa complessivamente prevista. Tale piano finanziario indichera', quindi, la quota di cofinanziamento regionale e/o delle altre fonti di finanziamento, quali fondi comunitari o fondi di altri soggetti pubblici, ed il riferimento agli strumenti normativi che assicurano tale copertura. Al fine dell'indicazione degli aspetti finanziari devono essere predisposti i seguenti prospetti, sia per il programma nel suo complesso sia per ciascun intervento: L) PROGRAMMA REGIONALE - PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA ----> Vedere schema a pag. 38 <---- M) REGIME DELLE REVOCHE Il programma indica il regime delle revoche delle agevolazioni concesse con gli interventi proposti, indicando gli elementi che verranno presi in considerazione per determinare le condizioni necessarie per la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni. N) RISULTATI ATTESI Saranno indicati i risultati attesi dall'attuazione degli interventi proposti, in termini di benefici economici e sociali ottenibili. L'indicazione dei risultati attesi e' espressa prevalentemente in termini quantitativi. In particolare, va evidenziata la ricaduta degli interventi sul territorio, anche in termini di soggetti formati e imprenditrici assistite. Il programma descrive, inoltre, il sistema di monitoraggio delle iniziative, specificando strumenti e criteri per verificare lo stato di attuazione delle stesse, anche da un punto di vista finanziario, ed il conseguimento degli obiettivi fissati. 18 - SPESE AMMISSIBILI 18.1 Le spese ammissibili sono quelle strettamente pertinenti alle iniziative previste dal programma regionale e sostenute successivamente alla sua presentazione. In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, tali spese sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi programmi e la data di decorrenza e' quella di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti richiedenti. 18.2 Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto. 18.3 I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione. L'acquisto di beni ammortizzabili e' ammesso solo in relazione alla quota di ammortamento degli stessi di competenza del periodo di realizzazione delle iniziative agevolate delle Regioni e dei soggetti terzi. 19 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI 19.1 Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, le Regioni presentano i propri programmi per l'approvazione. Al programma, qualora sia previsto che per l'attuazione delle iniziative regionali vengano stipulate convenzioni con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 215/92, sono allegate copia delle convenzioni gia' stipulate. 19.2 Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'Imprenditoria Femminile, approva i programmi medesimi tenendo conto degli obiettivi perseguiti e della relativa copertura finanziaria. 20 - MISURA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI 20.1 Per la realizzazione dei programmi regionali e' concesso alle Regioni e alle Province autonome un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto dai programmi, entro i limiti delle risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 21 del Regolamento. 20.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle attivita' produttive ripartisce tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie destinate ai predetti programmi, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 11 del Regolamento. 21 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 21.1 Il contributo e' erogato in due quote di cui la prima, pari al cinquanta per cento del contributo spettante, contestualmente all'approvazione del programma da parte del Ministero; l'altra, successivamente alla presentazione da parte della Regione o Provincia autonoma della relazione finale di cui al successivo punto 3. 21.2 I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Ministero. A tal fine si precisa che per la determinazione della data di avvio e di quella di ultimazione del programma, si considera rispettivamente la data del primo titolo di spesa ammissibile e quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le Regioni procedono alla verifica finale del programma e presentano al Ministero una relazione finale, di cui all'articolo 22 del Regolamento, che evidenzia, in coerenza con il programma approvato, i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma. Alla relazione finale sara' allegata copia delle convenzioni eventualmente stipulate con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 215/92 successivamente alla presentazione del programma. 21.3 Il Ministero, esaminata la relazione e la documentazione allegata, accredita il saldo finale del contributo. 22 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 22.1 Il regime delle revoche relativo agli interventi attuati dai soggetti terzi, viene definito da ciascuna Regione o Provincia autonoma nell'ambito dei programmi presentati. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla Regione o alla Provincia autonoma sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza e' restituita all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo. 22.2 11 Ministero si riserva la facolta' di procedere a verifiche sull'attuazione dei programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2005 II Ministro: Scajola