IL CAPO DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali

  Visto l'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  con  il quale e' stato attivato il fondo nazionale speciale
per  gli  investimenti  con  i  proventi  di  competenza  dello Stato
derivanti  dall'applicazione  della  legge  31 ottobre 1973, n. 637 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che l'art. 42, comma 2, del citato decreto legislativo,
destina   detto   fondo   prioritariamente   al  finanziamento  degli
investimenti  per  la realizzazione di opere pubbliche nel territorio
degli  enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art.
15-bis   della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  come  integrata  dal
decreto-legge  31 maggio  1991,  n. 164, convertito con modificazioni
dalla  legge  22 luglio  1991,  n.  221,  e  degli enti in gravissime
condizioni di degrado;
  Richiamato   il   decreto   ministeriale   datato   25 luglio  2000
(registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale sono
stati  fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in
gravissime condizioni di degrado;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2  del  richiamato decreto
ministeriale,  la  quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli
investimenti  e'  destinata  agli  enti  locali,  la  cui popolazione
residente  -  secondo  i  dati  dell'Istituto nazionale di statistica
relativi  all'anno  2002  -  non  superi  i  3.000  abitanti,  che, a
prescindere  dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di
degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino
nella  inderogabile  necessita'  di  finanziare interventi urgenti di
preminente  interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche,
i  cui  oneri  non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse
proprie o autonomamente reperibili;
  Considerato   altresi',   che  l'art.  27,  comma  1,  della  legge
28 dicembre    2001,    n.    448,   ha   disposto   la   sospensione
dell'applicazione  del  decreto  legislativo  30 giugno 1997, n. 244,
fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali;
  Sentite  ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM in data 10 novembre 2005;
                              Decreta:

  Il  fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2004 e'
cosi'  ripartito  a  favore  degli  enti locali di seguito elencati e
secondo  gli  importi  indicati, per interventi urgenti di preminente
interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri
non  siano  diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre
risorse:

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           Comuni           |   Provincia   | Finanziamento concesso
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Castelgrande                |Potenza        |euro 12.200,00
Valmozzola                  |Parma          |euro 11.300,00
Militello Rosmarino         |Messina        |euro 13.000,00
Cicagna                     |Genova         |euro 12.500,00
Ligonchio                   |Reggio Emilia  |euro 12.000,00
Pornassio                   |Imperia        |euro 12.000,00
Piozzo                      |Cuneo          |euro 12.500,00
Lesa                        |Novara         |euro 12.500,00
Seppiana                    |Verbania       |euro 11.500,00
Belmonte Piceno             |Ascoli Piceno  |euro 11.000,00
Monteleone Sabino           |Rieti          |euro 12.265,00
Castelsantangelo sul Nera   |Macerata       |euro 12.000,00
Calvignano                  |Pavia          |euro 12.000,00
Cerreto di Spoleto          |Perugia        |euro 14.000,00
Roccavivara                 |Campobasso     |euro 11.500,00
Pereto                      |L'Aquila       |euro 12.000,00
Smerillo                    |Ascoli Piceno  |euro 10.500,00
Percile                     |Roma           |euro 13.000,00
Bore                        |Parma          |euro 12.000,00
Levice                      |Cuneo          |euro 12.000,00
Arnara                      |Frosinone      |euro 14.000,00
Gagliano Aterno             |L'Aquila       |euro 11.500,00
Chies d'Alpago              |Belluno        |euro 12.000,00
Ostana                      |Cuneo          |euro 12.000,00
Selci                       |Rieti          |euro 12.000,00
Maltignano                  |Ascoli Piceno  |euro 12.100,00
Roccascalegna               |Chieti         |euro 11.400,00

  L'onere  complessivo  di  Euro  326.765,00 e' imputato a carico dei
fondi  del  capitolo  7235  dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno 2005.
  L'Ufficio  I  coordinamento  e  relazioni  esterne  e  la Direzione
centrale della finanza locale di questo Dipartimento sono incaricati,
ciascuno  per  la  propria  competenza,  dell'esecuzione del presente
provvedimento.
    Roma, 29 novembre 2005
                                    Il capo Dipartimento: Malinconico