IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 ottobre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2006,  lo  stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire
le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale  afflusso  di cittadini
stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 10 ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005;
  Considerato  che  risulta  ancora  particolarmente  consistente  il
flusso  dei  clandestini  che  raggiunge la Sicilia, determinando una
situazione  di  particolare  criticita', in particolare nell'isola di
Lampedusa a causa dei continui sbarchi;
  Considerato  che  costituisce  tutela di interessi essenziali dello
Stato  fronteggiare  in  maniera  efficace  ed  immediata il fenomeno
dell'immigrazione;
  Rilevata  la  somma  urgenza  di  destinare  risorse finanziarie al
potenziamento  delle  strutture  e  dei  servizi  di accoglienza gia'
esistenti,  nonche'  alla  realizzazione  in  tempi  brevi  di  nuove
strutture per immigrati;
  Ravvisata  altresi' l'esigenza, per il perseguimento delle predette
finalita',  di  provvedere alla nomina di un Commissario delegato per
lo  svolgimento  nell'isola  di Lampedusa di attivita' di impulso, di
coordinamento  e  di  raccordo  tra  le  Amministrazioni interessate,
nonche',  se  necessario,  di carattere sostitutivo nei confronti dei
soggetti pubblici ordinariamente competenti;
  Considerato, inoltre, il rilevante e continuo afflusso di stranieri
in Italia che comporta un notevole incremento delle istanze di asilo,
con  la  conseguente esigenza di assicurare accoglienza ed assistenza
ai  rifugiati,  ai  richiedenti  asilo ed ai titolari del permesso di
soggiorno per motivi umanitari;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di apportare alcune integrazioni
alle  sopra  citate  ordinanze,  al fine di consentire il superamento
della situazione emergenziale in rassegna;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato del 30 novembre
2005;
  Su proposta del Ministro dell'interno;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Il  dott. Dionisio Spoliti, Prefetto in quiescenza, e' nominato
Commissario  delegato  per il compimento, nell'isola di Lampedusa, in
termini  di  somma  urgenza,  di tutte le occorrenti iniziative volte
all'acquisizione  di  forniture e servizi, nonche' alla realizzazione
ed  all'acquisizione  della  disponibilita'  di adeguate strutture di
accoglienza  per  gli immigrati clandestini, con funzioni di impulso,
coordinamento  e  raccordo  delle  Amministrazioni interessate, e con
funzioni  sostitutive  in ipotesi di accertata inerzia da parte delle
Amministrazioni competenti in via ordinaria.
  2.  Nell'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario  delegato  puo'  avvalersi di due soggetti attuatori, cui
affidare  specifici  settori  di  intervento,  sulla base di puntuali
direttive commissariali di volta in volta impartite.
  3.  Al  Commissario delegato ed ai soggetti attuatori, in relazione
alla consistenza dell'impegno richiesto, e' corrisposta un'indennita'
mensile   onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo  trattamento  di
missione,  di  entita'  pari  al  50%  del  trattamento  economico in
godimento.
  4.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse di cui all'U.P.B. 4.1.2.5 «Immigrati,
profughi  e  rifugiati»  -  Cap.  2356  dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili e
l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.