IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3305
del 31 luglio 2003 recante «Interventi urgenti volti a fronteggiare i
fenomeni  di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre
2002  e  primi  giorni  di gennaio  2003 nel territorio dei comuni di
Alcara  Li  Fusi,  San  Fratello,  San  Salvatore  di Fitalia, Longi,
Cesaro',  Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio,
Caronia,   Mistretta,  San  Piero  Patti,  Capizzi,  Librizzi,  Naso,
Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina»;
  Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche'
occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi  finalizzati  al  definitivo  rientro
nell'ordinario,   da   porre  in  essere  mediante  l'utilizzo  degli
strumenti previsti dalla normativa vigente;
  Tenuto  conto che la regione Siciliana ha chiesto di utilizzare per
gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualita'
2004 e 2005, del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art.
138,  comma 16,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, il che puo'
essere  consentito  sulla base dell'ordinamento giuridico vigente, in
considerazione   del  fatto  che,  venendo  meno  la  ricorrenza  dei
presupposti  di  cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225
del  1992,  la  situazione  di  criticita' ancora in atto puo' essere
ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) della art. 2 della
legge n. 225 del 1992;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana in data 8 novembre 2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione Siciliana e' confermato, fino al
30 settembre   2006,   Commissario   delegato   per  fronteggiare  la
situazione   di   emergenza   derivante   dai  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico   verificatisi  nei  comuni  di  Alcara  Li  Fusi,  San
Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesaro', Galati Mamertino,
Militello  Rosmarino,  San  Marco  D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San
Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in
provincia   di   Messina,   assicurando  continuita'  alle  attivita'
precedentemente   poste   in   essere   in  regime  straordinario,  e
provvedendo,  in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento
degli  interventi  e  delle opere gia' programmate per il superamento
dell'emergenza,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall'ordinanza di
protezione civile citata in premessa.
  2.  Per  il  compimento  delle  iniziative  di  cui  al comma 1, il
Commissario  provvede  mediante  l'utilizzo delle risorse finanziarie
spettanti  alla  regione  Siciliana  e  di  cui al Fondo regionale di
protezione  civile  previsto  dall'art.  138,  comma  16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2004 e 2005, previo accertamento
della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla medesima legge.