IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni,    concernente   attuazione   di   direttive   europee
riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
  Visto  in  particolare,  l'art.  23,  comma  4,  del citato decreto
legislativo  n.  626  del 1994, il quale prevede che restano ferme le
competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalla  disposizioni vigenti ai servizi sanitari tecnici istituiti per
le  Forze  armate  e per le Forze di polizia e che i predetti servizi
sono competenti, altresi', per le aree riservate o operative;
  Visto  il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante
regolamento  di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277,  e  del  richiamato  decreto  legislativo  n. 626 del 1994 e del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni,
in   materia  di  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro
nell'ambito del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre  1994, n. 758, recante
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  in  particolare,  l'art. 3 del richiamato regolamento n. 284
del  2000, il quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme
di  legge  presso  i luoghi ove vengono svolte attivita' di carattere
riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate
all'art.  4  del medesimo regolamento, viene effettuata, ai sensi del
decreto  legislativo n. 758 del 1994, dal personale militare e civile
dell'amministrazione   della  Difesa,  nominato  dal  Ministro  della
difesa;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del
Ministro  della  difesa,  la ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
  Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Considerato che per consentire il corretto svolgersi della suddetta
attivita' e' necessario predisporre un'adeguata organizzazione;
  Ritenuto  peraltro  che, al fine di assicurare la massima efficacia
ed  efficienza  alla  sopra  citata  organizzazione,  la stessa debba
articolarsi  in apposite unita' organizzative di vertice, con compiti
di indirizzo e di coordinamento e in strutture peculiari per ciascuna
Forza  armata  o  area  interforze  omogenea  con compiti esecutivi e
gestionali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                Istituzione dei servizi di vigilanza

  1.  Nell'ambito  del  Ministero della difesa, in applicazione della
normativa  di  cui alle premesse in materia di sicurezza e salute nei
luoghi  di  lavoro,  sono istituiti i servizi di vigilanza d'area, di
seguito denominati: «servizi».
  2.  I  servizi  di  cui  al comma 1, operano nell'ambito delle aree
tecnico-operativa  e  tecnico-amministrativa  interforze  di vertice,
nonche' in quelle di competenza di ciascuna Forza armata.