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                                  Al presidente della regione Abruzzo
                                  Al    presidente    della   regione
                                  Basilicata
                                  Al    presidente    della   regione
                                  Calabria
                                  Al    presidente    della   regione
                                  Campania
                                  Al  presidente della regione Emilia
                                  Romagna
                                  Al  presidente della regione Friuli
                                  Venezia Giulia
                                  Al presidente della regione Lazio
                                  Al presidente della regione Liguria
                                  Al    presidente    della   regione
                                  Lombardia
                                  Al presidente della regione Marche
                                  Al presidente della regione Molise
                                  Al    presidente    della   regione
                                  Piemonte
                                  Al presidente della regione Puglia
                                  Al    presidente    della   regione
                                  Sardegna
                                  Al    presidente    della   regione
                                  Siciliana
                                  Al presidente della regione Toscana
                                  Al presidente della regione Umbria
                                  Al presidente della regione Veneto
                                  Al prefetto di Caltanissetta
                                  Al prefetto di Sondrio
                                  Al prefetto di Taranto
                                  Al  presidente  della  provincia di
                                  Bologna
                                  Al sindaco del comune di Bonorva
                                  Al sindaco del comune di Cerzeto
                                  Al sindaco del comune di Napoli
                                  Al   sindaco   del  comune  di  San
                                  Giuliano di Puglia
                                  Al direttore del servizio integrato
                                  infrastrutture    e   trasporti   -
                                  settore  infrastrutture  -  per  il
                                  Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
                                  e, p. c.:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretario generale
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze   -   Gabinetto  dell'on.le
                                  signor Ministro

  L'art.  1,  comma  203,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,
autorizza  il  Dipartimento  della  protezione  civile  ad erogare ai
soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e
dell'opera  di  ricostruzione  nei  territori  colpiti  da  calamita'
naturali  per  i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
autorizzando  a  tal  fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
  La  medesima  disposizione  legislativa  prevede  altresi' che alla
ripartizione  dei  predetti  contributi si provvede con ordinanze del
Presidente  del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge n. 225 del 1992.
  Successivamente  l'art.  6,  comma  1,  del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005,
n.  152,  ha  disciplinato  le  modalita'  di  utilizzo  dei predetti
contributi,  stabilendo  in particolare che ai medesimi si applica il
disposto  di  cui all'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  nel  rispetto  dell'art.  3,  commi  da  16 a 21-ter, della
medesima legge n. 350 del 2003.
  A  seguito  dell'approvazione  di  tale  innovativa disciplina, che
circoscrive   significativamente,   rispetto   a   quella   fin   qui
costantemente  seguita,  l'ambito  di  utilizzo  delle  risorse  rese
disponibili,  sono  stati  prospettati da numerose Regioni molteplici
quesiti  in  ordine  alle iniziative che concretamente possono essere
finanziate  con  le  predette  risorse per il superamento dei diversi
contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale.
  Tali  quesiti  vertono,  in  sostanza, sulla esatta identificazione
della  nozione  di  «investimenti»,  utilizzata dal legislatore, alla
luce  delle peculiari fattispecie di intervento che caratterizzano le
attivita' conseguenti ad eventi di natura emergenziale.
  In relazione a tali quesiti, ed al fine di consentire la necessaria
uniformita'  di  comportamento da parte delle strutture commissariali
interessate, nell'utilizzo dei finanziamenti da destinare ai contesti
calamitosi  indicati  nell'allegato  1  dell'ordinanza  di protezione
civile n. 3464 del 29 settembre 2005, si ritiene utile fornire con la
presente nota il supporto delle valutazioni di questo Dipartimento.
  Cio' detto, questo Dipartimento e' dell'avviso che sia ammissibile,
sulla   base  di  una  approfondita  esegesi  della  normativa  sopra
menzionata,  e  tenendo  conto  del  parere espresso dal Segretariato
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, consentire
l'utilizzo   delle   risorse   finanziarie   in   questione   per  la
realizzazione   di   tutti  gli  interventi  comunque  funzionali  al
ripristino  delle  infrastrutture  e  dei  beni  immobili  pubblici e
privati  distrutti  o  danneggiati  dagli  eventi calamitosi indicati
nell'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3464 del 2005.
In  particolare  tra  detti  interventi,  in un'ottica ovviamente non
tassativa, possono farsi rientrare:
    a) la  ricostruzione, il ripristino e la messa in sicurezza delle
strutture  ed  infrastrutture  pubbliche  distrutte  o danneggiate da
eventi calamitosi;
    b) la   realizzazione   di  adeguate  misure  di  intervento  sul
territorio  volte  alla  prevenzione  o al contenimento delle diverse
tipologie  di  rischio,  nonche'  l'azione di ripristino del contesto
territoriale inciso dagli eventi calamitosi;
    c) la  ricostruzione  e  la  riparazione  di immobili destinati a
civile abitazione distrutti o danneggiati da eventi calamitosi;
    d) la  riparazione  e  la ricostruzione di strutture destinate ad
attivita' produttive.
  Per converso, rimangono escluse dalle fattispecie contemplate dalla
normativa  in esame le iniziative da intraprendersi in detti contesti
emergenziali  connesse  al  soddisfacimento  delle  esigenze di prima
assistenza,  i  cui  oneri per il soccorso urgente della popolazione,
per  i  contributi per l'autonoma sistemazione, per il reperimento di
soluzioni  alloggiative  alternative, per i contributi per la ripresa
delle  attivita'  produttive, nonche' per le spese di natura corrente
che  devono  essere  sostenute  per  garantire il funzionamento delle
strutture  commissariali,  non possono porsi a carico di tali risorse
finanziarie.  In  dette  tipologie  di  spesa,  infatti,  non  sembra
possibile  rinvenire  alcuna  correlazione, neppure indiretta, con le
finalita'  di  investimento richieste per l'utilizzo delle risorse in
argomento.
  E'  appena  il  caso  di soggiungere che questo Dipartimento rimane
comunque  fin  d'ora  a disposizione per fornire, rispetto a concrete
fattispecie,  ogni ulteriore supporto interpretativo che si ritenesse
necessario.
    Roma, 1° dicembre 2005
                                             Il capo del Dipartimento
                                              della protezione civile
                                                     Bertolaso