IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 16 dicembre 2005; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2005.