IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare,  a  titolo  transitorio, la protezione a livello nazionale
della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal Comitato promotore della D.O.P.
dell'olio  extravergine  di  oliva  Colline  Ennesi  ad  ottenere  la
registrazione  della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio
extravergine  di  oliva,  ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  66356 dell'11 novembre 2005 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale il Comitato promotore della D.O.P.
dell'olio  extravergine  di  oliva  Colline  Ennesi,  ha  chiesto  la
protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del  predetto  regolamento  (CEE)  2081/92 come integrato all'art. 1,
paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Colline
Ennesi»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  in  attesa che
l'organismo  comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore
della D.O.P. dell'Olio Extravergine di Oliva Colline Ennesi, assicuri
la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello nazionale della
denominazione  «Colline  Ennesi»  riferita  all'olio  extravergine di
oliva,  secondo  il  disciplinare di produzione allegato alla nota n.
66356 dell'11 novembre 2005, sopra citata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,   alla   denominazione   «Colline   Ennesi»  riferita  all'olio
extravergine di oliva.